Sentenza n. 4977/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - del provvedimento del Comune di Orte prot. n. 25033 del 14 dicembre 2023, notificato in pari data a mezzo pec, con cui è stato negato il permesso di costruire richiesto dalla ricorrente (doc. 1 - diniego permesso di costruire); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ai precedenti, ancorché non noto, compresa la comunicazione del Comune di Orte prot. n. 20532 dell'11 ottobre 2023 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (doc. 2 - comunicazione dei motivi ostativi).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire e relativa comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego del permesso di costruire, deducendo tre motivi. Con il primo ha contestato il mancato riconoscimento della deroga al limite di altezza massima degli edifici previsto dall’art. 17 delle N.T.A. del PRG per la zona D2, lamentando difetto di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento, ingiustizia manifesta e irragionevolezza. Con il secondo ha censurato il rilievo comunale relativo alla mancanza del parere di ammissibilità idraulica, sostenendo che il nulla osta idraulico rilasciato nel 2015 fosse sufficiente e che il Comune avesse richiesto tardivamente il nuovo parere, soltanto con il preavviso di rigetto e a distanza di circa quattro anni dalla domanda, in violazione dell’art. 20 del d.P.R. 380/2001, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 l. 241/1990. Con il terzo motivo ha contestato la richiesta di valutare unitariamente l’intervento con quello oggetto di una diversa istanza edilizia, nonché la verifica di conformità al piano particolareggiato e alle successive varianti, deducendo violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, lesione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, anche per il mancato esame della variante al PRG approvata nel 2013.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondato il secondo motivo, esaminato prioritariamente perché logicamente assorbente. Ha accertato che tutte le particelle interessate dall’intervento ricadono in area a pericolosità idraulica molto elevata, equivalente alla Fascia A, nell’ambito della disciplina del Piano di assetto idrogeologico applicabile ratione temporis. Per i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del nuovo PAI del 2025 continua ad applicarsi la disciplina dei precedenti PAI, non risultando adottate misure di salvaguardia incompatibili. Le norme tecniche applicabili richiedono il nulla osta idraulico dell’autorità competente per gli interventi diversi da quelli espressamente esentati, tra i quali non rientra l’edificazione oggetto della domanda. Il nulla osta ARDIS del 2015 non è stato ritenuto sostitutivo del parere richiesto, poiché riferito specificamente al progetto allora esaminato e contenente l’obbligo di sottoporre all’autorità eventuali variazioni di consistenza. La ricorrente non ha provato né che l’intervento fosse esente dalla disciplina autorizzatoria idraulica, né che non producesse alcuna incidenza sullo stato dei luoghi. È stata inoltre ritenuta priva di adeguato riscontro probatorio la tesi secondo cui la realizzazione dell’argine avrebbe modificato il regime dell’area, essendo fondata essenzialmente su un atto di parte e su osservazioni relative al nuovo PAI. Il diverso comportamento tenuto dal Comune in relazione a una precedente domanda edilizia, il cui diniego era stato annullato, non dimostra l’illegittimità del diniego impugnato. La doglianza relativa alla violazione dei termini procedimentali è stata ritenuta irrilevante, non essendo stata proposta una domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001. Accertata la legittimità di una delle autonome ragioni poste a fondamento del provvedimento plurimotivato, il TAR ha ritenuto superfluo esaminare il primo e il terzo motivo. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 17 N.T.A. del PRG vigente
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla possibilità di derogare al limite di altezza degli edifici per specifiche necessità tecnologiche o produttive; il motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito.
art. 20, commi 3, 5 e 8, d.P.R. 380/2001
Il TAR ha ritenuto necessario il parere idraulico richiesto dall’amministrazione e ha escluso che la dedotta violazione dei termini procedimentali fosse rilevante in assenza di una domanda di accertamento del silenzio-assenso.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa alla mancata contestazione, nel preavviso di rigetto, della necessità di considerare unitariamente gli interventi non è stata esaminata perché assorbita.
art. 25, comma 4, PAI idraulico adottato il 31 luglio 2025
Per i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente PAI idraulico si applica la normativa dei PAI di cui al comma 1, fatte salve eventuali misure di salvaguardia
Per i procedimenti già avviati continua ad applicarsi la disciplina dei precedenti PAI, salvo l’eventuale operatività di misure di salvaguardia del nuovo piano.
artt. 28 e 31 delle N.T.A. del PAI del 2006, aggiornato nel 2013
Per le aree classificate R4 o Fascia A è richiesto il nulla osta idraulico dell’autorità competente per gli interventi non rientranti nelle specifiche categorie esentate; l’edificazione oggetto della domanda non è tra tali interventi.
art. 3 N.T.A. del P.S.1
La disciplina richiamata dalla ricorrente prevede il regime autorizzatorio degli artt. 57, 96, 97 e 98 del r.d. 523/1904 per qualsiasi intervento nelle zone individuate dalla relativa planimetria; non consente di considerare sufficiente il precedente nulla osta riferito a un diverso progetto.
artt. 57, 96, 97 e 98 r.d. 523/1904
Le disposizioni sono richiamate quali norme del regime autorizzatorio idraulico applicabile agli interventi nelle aree interessate.
art. 1 l. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente insieme ai principi di buon andamento e leale collaborazione; la relativa censura non è stata accolta.
Massime di principio
- Quando un’area interessata da una domanda edilizia ricade in una zona a pericolosità idraulica molto elevata o in Fascia A, l’edificazione è soggetta al nulla osta idraulico previsto dalla disciplina di bacino, salvo che rientri in una delle specifiche categorie esentate dalle norme tecniche di attuazione.
- Un nulla osta idraulico riferito a un precedente progetto non sostituisce il parere necessario per un diverso intervento edilizio, quando il titolo originario è espressamente riferito al progetto esaminato e impone la riproposizione all’autorità competente delle variazioni di consistenza.
- La parte che contesta un diniego fondato su una disciplina di piano compiutamente richiamata nel provvedimento deve confrontarsi tempestivamente con tale disciplina e fornire la prova della sua erronea applicazione o dell’insussistenza dei presupposti fattuali; allegazioni meramente assertive o atti di parte non sono sufficienti.
- La violazione dei termini del procedimento per il rilascio del permesso di costruire non assume rilievo autonomo, ai fini dell’annullamento del diniego, se il ricorrente non propone anche una domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso nei termini e secondo i presupposti previsti dalla legge.
- Nel caso di provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma posta a fondamento dell’atto è sufficiente a sorreggerne la validità e consente al giudice di prescindere dall’esame delle ulteriori censure riferite alle altre motivazioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 584/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 585/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 586/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 587/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 588/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →