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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5382/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha altresì disposto che le spese del procedimento restino a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p. Il fatto che la querela sia stata rimessa e l'accettazione documentata nei verbali ha determinato l'estinzione del reato procedibile a querela di parte e l'annullamento del provvedimento di condanna.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro la sentenza del Tribunale di Torino del 13/03/2024 che aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato previsto dall'art. 690, primo comma, cod. pen. Dopo la sentenza, ma prima della scadenza del termine per impugnare, risultano dai verbali della Stazione Carabinieri di Carmagnola la remissione della querela presentata dalla persona offesa e l'accettazione della stessa da parte dell'imputato. La Cassazione ha esaminato il ricorso anche al solo fine di introdurre nel processo tale remissione della querela, ritenendo ammissibile il mezzo in tale ipotesi ed applicando la giurisprudenza secondo cui la remissione intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione può essere valutata in sede di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 690, primo comma, cod. pen.

    La norma identifica il reato contestato; trattandosi di reato procedibile a querela di parte, la remissione della querela estingue il reato se accettata.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata per stabilire che, nonostante l'annullamento per estinzione del reato, le spese processuali restano a carico del querelato.

  • Giurisprudenza (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016)

    Citerie giurisprudenziali che ammettono il ricorso per cassazione quando sia prodotto nel procedimento l'atto di remissione della querela intervenuto dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela accettata dall'imputato estingue il reato e può determinare l'annullamento della sentenza di condanna.
  • La remissione della querela intervenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata può essere introdotta in cassazione se è avvenuta prima della scadenza del termine per l'impugnazione; la Corte di legittimità può valutare tale estinzione e, se chiara, annullare senza rinvio.
  • Perché la remissione produca effetto estintivo è necessaria l'accettazione dell'imputato e la documentazione formale (es. verbali delle forze dell'ordine) che ne attesti l'intervenuta accettazione.
  • Anche se la sentenza è annullata per estinzione del reato, le spese processuali possono rimanere a carico del querelato sulla base dell'art. 340 c.p.p.; occorre verificarne l'applicazione concreta.
  • In situazioni simili è importante intervenire tempestivamente: la remissione deve intervenire entro termini che rendano ammissibile la sua introduzione nel grado di impugnazione interessato (anche in cassazione se rispettati i presupposti giurisprudenziali).

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