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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08172/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale denunciava inosservanza ed erronea applicazione di legge in quanto la sentenza del Tribunale di Bologna del 17/06/2025 aveva inflitto solo la pena detentiva (un mese di arresto) per la violazione dell'art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992 (guida senza patente per revoca, con recidiva nel biennio), omettendo la determinazione della pena pecuniaria obbligatoria prevista congiuntamente alla pena detentiva dalla norma incriminatrice. Il Procuratore ha chiesto l'annullamento per illegittimità della pena per difetto della componente pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che l'art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992 prevede una fattispecie autonoma aggravata punita con pena congiunta (ammenda e arresto) e che la sentenza impugnata ha illegittimamente omesso la componente pecuniaria. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria e il processo è stato rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, con diversa persona fisica giudicante. La sentenza è stata dichiarata irrevocabile soltanto quanto all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato (conservazione della condanna nei suoi effetti sostanziali), ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    «chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da €2.257 a €9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici o psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno»

    La Corte interpreta la norma come disciplinante una fattispecie autonoma aggravata che prevede una pena congiunta (ammenda + possibile arresto in caso di recidiva), quindi l'omissione della componente pecuniaria rende la pena illegittima/illegale.

  • art. 608, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente al Procuratore Generale di proporre ricorso per cassazione contro sentenze di condanna quando l'appello è precluso; nel caso è stata la base per il ricorso presentato dal P.G.

  • art. 593, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che preclude la proposizione dell'appello al Procuratore Generale in determinate ipotesi, ragion per cui il rimedio utilizzato è stato il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 608.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8

    La depenalizzazione prevista da tale decreto per l'ipotesi non aggravata non ha modificato il trattamento sanzionatorio dell'ipotesi aggravata con recidiva: la norma aggravata resta una fattispecie autonoma punita con pena congiunta.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 4, n. 26285 del 04/06/2024, Runfolo; Sez. 3, n. 47024 del 19/11/2024, P.G. c/ Bartolini)

    Precedenti che confermano il principio secondo cui l'ipotesi aggravata di cui all'art. 116, comma 15, è autonoma e richiede pena congiunta; l'applicazione della sola pena detentiva al posto della pena congiunta integra illegittimità/illegalità della pena.

Massime di principio

  • Quando la legge incriminatrice prevede una pena congiunta (detentiva e pecuniaria), l'omissione di una delle componenti rende la pena illegittima e può determinare l'annullamento della sentenza limitatamente alla parte sanzionatoria mancante.
  • La fattispecie aggravata per recidiva nel biennio ai sensi dell'art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992 è da considerarsi autonoma rispetto all'ipotesi non aggravata e mantiene l'obbligo di infliggere sia la pena pecuniaria sia, se ricorre, la pena detentiva.
  • La Corte di Cassazione, in caso di omissione della componente pecuniaria, normalmente annulla solo la determinazione della pena e rinvia il giudizio per la fissazione della parte mancante, lasciando invece irrevocabile l'accertamento della responsabilità penale se previsto dall'art. 624 c.p.p.
  • Il Procuratore Generale può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 608 cod. proc. pen. quando l'appello è precluso, e può ottenere l'annullamento della sentenza per errori di diritto relativi alla determinazione della pena.
  • In fase di pronunciamento della pena (anche in giudizi di patteggiamento o sentenze semplici) il giudice deve esprimere chiaramente entrambe le componenti previste dalla legge; la mancata indicazione di una di esse espone la decisione a censura di legittimità.

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