Sentenza n. 5614/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'esecuzione della Sentenza n. 8439/2024, emessa in data 06.12.2024, dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, nel giudizio recante R.G. n. 13224/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto a € 500 per l'anno scolastico 2023/2024 tramite la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza n. 8439/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pronunciata il 6 dicembre 2024 e passata in giudicato, che le riconosceva il beneficio di € 500 per l'anno scolastico 2023/2024. Ha dedotto che l'amministrazione non aveva adempiuto nonostante la notificazione del titolo il 9 dicembre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato, il pagamento della somma dovuta con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza proposta contro una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, rilevando il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo. Poiché non risultava provato l'adempimento, ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Se è decorso il termine di due anni previsto per fruire del beneficio, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo avvalersi della propria inerzia per sottrarsi all'obbligo. È stato nominato commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato anche degli adempimenti contabili e di pagamento; la carenza di fondi o di cassa non costituisce legittimo impedimento all'esecuzione. Le spese, liquidate in € 500 oltre accessori, sono state poste a carico delle amministrazioni resistenti, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine applicabile all'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale previsto per il rito camerale di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
L'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione può procedere dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con ricorso notificato in data 16.2.2026 e depositato in data 23.02.2026 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe contenente l’accertamento del diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 1 anni scolastici, (anno 2023/2024) per un totale di € 500,00.
La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio annuo di € 500 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; nel caso concreto il diritto era già stato accertato dal giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.
- Quando l'amministrazione non prova di avere adempiuto al titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Se, per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, è ormai decorso il termine fissato per fruire di un beneficio pecuniario, l'obbligo può essere adempiuto mediante pagamento del controvalore in denaro, con gli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria condotta omissiva.
- La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non legittima l'inosservanza del giudicato: il commissario ad acta deve attivarsi per rendere possibile il pagamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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