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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23533/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 27/09/2022 che ha rigettato l'appello cautelare contro il provvedimento della Corte d'appello (29/07/2022) che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari relativa al reato di cui all'art. 74 T.U. stupefacenti. Faia deduce violazione di legge (artt. 274, 275 e 299 c.p.p.), sostenendo che vi siano elementi di novità idonei alla sostituzione: il decorso del tempo in carcere e la sua condotta irreprensibile, nonché la riduzione della pena in sede di appello (da 8 anni e 4 mesi a 6 anni e 8 mesi) dovuta all'esclusione dell'aggravante di "associazione armata", che secondo il ricorrente attenuerebbe le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che il ricorrente si limita a reiterare i medesimi argomenti già esaminati in sede di appello e non ha contestato in modo specifico e di diritto le motivazioni dell'ordinanza impugnata. La Corte ritiene che l'ordinanza impugnata dia adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica motivazione. Richiama il principio secondo cui il mero decorso del tempo in custodia cautelare non è di per sé sufficiente a giustificare la sostituzione della misura, se non accompagnato da altri elementi concreti che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari. Quanto alla riduzione della pena in appello, la Corte osserva che, pur se diminuita, la pena resta indicativa della gravità dei fatti e della professionalità dell'attività di importazione di cocaina, fattori che giustificano la permanenza della custodia cautelare per il rischio di reiterazione. Inoltre la rimozione dell'aggravante non incide sulla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e al pagamento delle spese processuali; disposizione di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario competente.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge 137/2020, art. 23, comma 8

    Norma procedurale richiamata per la disciplina del trattamento del ricorso; indica la procedura speciale applicata al ricorso in questione.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173, comma 1

    Richiamata per delimitare i limiti della motivazione del ricorso in cassazione, ossia il principio di motivazione sintetica nei limiti strettamente necessari.

  • Codice di procedura penale, artt. 274, 275 e 299

    Art. 274 e 275 disciplinano la custodia cautelare e le esigenze cautelari (tra cui la presunzione di pericolo in determinati casi); art. 299 riguarda la competenza e le impugnazioni. La Corte utilizza tali articoli per valutare la legittimità e la congruità della misura cautelare e la persistenza delle esigenze cautelari.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Riferito come norma che stabilisce presunzioni in materia di pericolo di fuga o di reiterazione per talune fattispecie; la Corte afferma che l'eliminazione di un'aggravante non incide su tale presunzione prevista dall'articolo.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina le conseguenze pecuniarie in caso di declaratoria di inammissibilità o di soccombenza, applicata per la condanna alla Cassa delle ammende e alle spese processuali.

  • Giurisprudenza citata (orientamenti Cassazione: Sez. 1 n. 24897/2013, Sez. 6 n. 32925/2015, Sez. 4 n. 34786/2014, Sez. 3 n. 23424/2001)

    Richiami dottrinali e giurisprudenziali cui la Corte attinge per affermare che il solo decorso del tempo in custodia non è sufficiente per la sostituzione della misura cautelare e che è necessario un complesso valutativo con elementi concreti che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • La mera permanenza in carcere e la buona condotta non sono di per sé elementi sufficienti per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misura meno afflittiva; è necessario dimostrare elementi concreti e nuovi che attestino l'affievolimento delle esigenze cautelari.
  • La riduzione della pena in sede di giudizio non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari: la gravità dei fatti e il ruolo svolto dal prevenuto possono continuare a giustificare la custodia in carcere se sussiste il rischio di reiterazione.
  • In fase di cassazione, il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico con le motivazioni del provvedimento impugnato; la semplice reiterazione degli stessi argomenti di merito già esaminati porta all'inammissibilità del ricorso.
  • L'eliminazione di un'aggravante non incide automaticamente sulle presunzioni legali previste dall'ordinamento (es. art. 275 c.p.p.), pertanto va valutata nel contesto complessivo del giudizio cautelare.
  • Il ricorso inammissibile può comportare sanzioni economiche (es. pagamento alla Cassa delle ammende) e condanna alle spese: è dunque importante proporre motivi nuovi e specifici e argomentare puntualmente sul piano giuridico.
  • Per aumentare le probabilità di successo in richieste di sostituzione della misura cautelare è utile allegare prova documentale e elementi concreti nuovi (mutamento delle circostanze, accertata tenuità del rischio di fuga o di reiterazione, istruzione sanitaria o familiare improrogabile, ecc.) che evidenzino la cessazione o l'attenuazione delle esigenze cautelari.

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