Ordinanza n. 1546/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 00025/2026, resa tra le parti, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla società Cadelbosco Green Power s.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dalla società
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la richiesta di sospensione degli atti amministrativi contestati nell'ambito di un'iniziativa imprenditoriale con rilevanti investimenti. In appello è stata dedotta, tra l'altro, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché la mancata comunicazione dei motivi ostativi avrebbe impedito alla società di interloquire sulla controversa disciplina normativa applicabile al caso concreto. È stato inoltre dedotto il periculum in mora, rappresentato dal pregiudizio derivante dalla durata del giudizio rispetto all'investimento programmato e dalla necessità di disporre di un quadro giuridico certo, anche in considerazione della complessità dell'iter procedimentale e della successiva fase esecutiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza cautelare del TAR e ha accolto l'appello ai fini cautelari, ritenendo favorevolmente apprezzabili le esigenze della società, almeno con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Collegio ha osservato che, attraverso il contraddittorio procedimentale, la società avrebbe potuto fornire le proprie osservazioni sulla disciplina normativa applicabile. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché la durata del giudizio avrebbe potuto pregiudicare un rilevante investimento imprenditoriale. Tuttavia, ha ritenuto adeguata non la sospensione degli atti, bensì la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quale misura idonea a garantire la certezza giuridica necessaria per l'iniziativa economica. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione del carattere essenzialmente interlocutorio della pronuncia.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza del TAR.
art. 10-bis l. 241/1990
Il contraddittorio sui motivi ostativi consente all'interessato di interloquire anche sulle questioni relative alla disciplina normativa applicabile al caso concreto; la sua violazione può fondare un favorevole apprezzamento delle esigenze cautelari.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando tale misura è idonea a evitare il pregiudizio prospettato.
Massime di principio
- Nel contraddittorio previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, l'interessato deve poter interloquire anche sulle questioni interpretative relative alla disciplina normativa applicabile al procedimento, quando esse incidono sull'esito della decisione amministrativa.
- Il periculum in mora può sussistere quando la durata del giudizio amministrativo rischia di pregiudicare un rilevante investimento imprenditoriale che richiede un quadro giuridico certo, anche in ragione della complessità dell'iter procedimentale e della fase esecutiva.
- Quando le esigenze cautelari sono adeguatamente tutelabili attraverso una decisione di merito ravvicinata, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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