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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22628/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, da un lato, aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'amministrazione finanziaria e, dall'altro, aveva respinto il suo appello incidentale contro la decisione di primo grado che aveva annullato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero di un credito IVA ritenuto indebitamente utilizzato. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi, tutti centrati sul governo delle spese processuali: (1) violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 in relazione alla compensazione delle spese del primo grado, perché non sarebbero state indicate le gravi ed eccezionali ragioni; (2) nullità per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR non avrebbe spiegato le ragioni del mancato accoglimento dell'appello incidentale; (3) errata applicazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 quanto alla compensazione delle spese del grado di appello, assumendo che il solo esito del giudizio non bastasse; (4) ulteriore nullità per motivazione apparente sulla compensazione delle spese del secondo grado. La resistente ha eccepito anche difetto di autosufficienza del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di difetto di autosufficienza, ma ha accolto il secondo motivo di ricorso applicando il criterio della ragione più liquida; gli altri motivi sono stati assorbiti. Ha ritenuto che la motivazione della CTR sulla compensazione delle spese fosse solo apparente, perché formulata in termini astratti e generici ('qualità giuridica delle questioni' e 'obiettiva difficoltà interpretativa') senza concreti riferimenti alle questioni della causa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame delle spese processuali alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come norma di deduzione del vizio di violazione di legge per le censure relative alla compensazione delle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato come norma di deduzione della nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma e richiede un'espressa motivazione delle gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la motivazione apparente comporta nullità.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti

    Le gravi ed eccezionali ragioni costituiscono nozione elastica, ma devono essere specificamente indicate e non possono risolversi in formule generiche.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza assoluta, la motivazione apparente o incomprensibile determinano nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali è legittima solo se ricorre soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; formule stereotipate o astratte non sono sufficienti.
  • La nozione di gravi ed eccezionali ragioni è elastica, ma il giudice deve indicare in concreto gli elementi del caso che la giustificano; la mera affermazione della 'qualità' o della 'difficoltà interpretativa' della controversia, senza specificazioni, integra motivazione apparente.
  • In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: la sentenza è nulla solo se la motivazione manca, è apparente, perplessa, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
  • La sufficienza del ricorso per cassazione va apprezzata in base alla presenza degli elementi necessari a comprendere le censure, non richiedendo un formalismo tale da precludere l'esame del merito delle doglianze.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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