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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27637/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto Metus Katia dal reato di minaccia (art. 612 c.p.) ritenendo lecita la prospettazione del ricorso all'autorità giudiziaria. Il ricorso per cassazione censura la motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità: la Corte d'appello non avrebbe valutato correttamente le frasi effettivamente proferite dall'imputata (es. "ti conviene tirare fuori i soldi, almeno i 30.000 intanto, perché ti faccio mangiare anche la casa, la tua e anche quella di tua figlia", "in un modo o nell'altro te li facciamo tirar fuori", "rovinerò anche tua figlia e tua nipote"), che secondo la parte civile eccedono il perimetro del legittimo esercizio di una pretesa e sono idonee a ingenerare timore nella persona offesa, anche per la sua vulnerabilità (età), e dunque configurano minaccia penalmente rilevante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur non riqualificando il fatto in sede penale, ha censurato la motivazione della Corte d'appello con particolare riguardo alla valutazione della portata intimidatoria delle espressioni rivolte anche a terzi estranei alla vicenda patrimoniale. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. In sostanza la pronuncia di merito penale non è stata integralmente riformata in questa sede, ma è stata disposta la rinnovazione del giudizio sugli effetti civili a favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Norma che punisce il delitto di minaccia; la Corte valuta se le frasi proferite integrino una minaccia idonea a turbare la libertà psichica della persona offesa.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata nel limite di deduzione del motivo di cassazione, per definire l'ambito dell'impugnazione della parte civile.

  • art. 611 cod. proc. pen. e d.lgs. 10.10.2022 n. 150

    Norme procedurali sul rito e sulla trattazione del ricorso in Cassazione; qui rilevante per la modalità di trattazione scritta del ricorso (assenza di richiesta di trattazione orale).

  • Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per distinguere l'esercizio legittimo di una pretesa dall'estorsione/minaccia: la prospettazione di un male a terzi estranei al rapporto obbligatorio può travalicare la legittimità e configurare condotte estorsive o minacciose.

  • Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014 (Cacciola)

    Precedente che afferma che minacce rivolte a terzi (figlio, moglie) per costringere il debitore sono idonee a integrare reati contro la libertà personale e patrimoniale.

  • Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017 (Gatto)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul rilievo penale delle minacce dirette a soggetti estranei al rapporto obbligatorio per costringere all'adempimento.

  • Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014 (D'Errico)

    Precedente sui limiti della tutela penale quando la coercizione coinvolge terzi estranei alla vicenda patrimoniale.

  • Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015 (Immordino)

    Richiamata per confermare il principio che l'uso di minacce/violenza verso terzi per ottenere un beneficio costituisce condotta penalmente rilevante.

Massime di principio

  • La mera prospettazione di rivolgersi all'autorità giudiziaria è lecita solo se proporzionata e circoscritta all'esercizio del diritto rispetto alle parti coinvolte; se accompagnata da espressioni che prospettano "rovina" o pregiudizi per terzi, può assumere natura intimidatoria penalmente rilevante.
  • Minaccia e possibile estorsione si configurano più facilmente quando la pressione è rivolta verso persone terze estranee al rapporto obbligatorio (es. familiari), perché ciò dimostra una volontà di costringere oltre il legittimo esercizio di una pretesa.
  • La valutazione della portata intimidatoria richiede attenzione al contesto, al contenuto letterale delle frasi, alla vulnerabilità della vittima (es. età) e agli effetti concreti prodotti (es. bisogno di cure, correnti timori), non può limitarsi a considerazioni sul movente o sulla presunta legittimità della pretesa.
  • In giudizio civile e penale vanno distinti gli effetti: l'assoluzione penale non esclude automaticamente il riesame degli effetti civili, che possono essere rimessi al giudice civile per una nuova valutazione.
  • Le corti di merito devono motivare compiutamente quando ritengono che minacce apparenti rientrino nel legittimo esercizio di un diritto, spiegando perché le espressioni non erano idonee a intimidire il destinatario.

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