Cassazione Civile, Ordinanza n. 20762/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi a seguito di verifica fiscale per gli anni 2013-2016, con recupero di maggiori imposte e IVA. L'Ufficio aveva ritenuto, tra l'altro, che un contratto formalmente qualificato come subappalto con una società terza celasse in realtà una illecita somministrazione di manodopera; inoltre aveva disconosciuto costi per servizi di facchinaggio ritenendoli non documentati e non inerenti. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, ma la CTR aveva poi accolto l'appello dell'Agenzia. In cassazione la società ha dedotto: 1) falsa applicazione del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto prima verificare in fatto la sussistenza degli elementi dell'appalto e solo eventualmente la riconducibilità alla somministrazione illecita; 2) violazione dell'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 1655 c.c. e degli artt. 29 e 84 d.lgs. n. 276 del 2003, per mancata verifica concreta di chi esercitasse potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori; 3) violazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per il disconoscimento dei costi di facchinaggio che, secondo la ricorrente, erano effettivi e documentati da contratto e fatture.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, perché diretti sostanzialmente a sollecitare una diversa lettura del fatto e delle risultanze probatorie, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della CTR; ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, rilevando che la deducibilità dei costi richiede prova dell'inerenza e della concreta esistenza del costo, prova che grava sul contribuente e che non è soddisfatta dalla sola produzione di fatture e contratti quando il giudice di merito ha escluso la prova dell'effettività delle prestazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 276 del 2003
Per distinguere appalto genuino e somministrazione illecita occorre verificare se l'appaltatore assuma il rischio d'impresa e organizzi in autonomia mezzi e lavoro; negli appalti labour intensive conta soprattutto l'effettivo potere direttivo e organizzativo.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e la concreta destinazione dei costi contestati grava sul contribuente quando l'Amministrazione li disconosce.
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso non possono risolversi in censure di insufficienza motivazionale o in una mera richiesta di nuova valutazione del fatto.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di accertamento e detrazione IVA nell'ambito della contestata riqualificazione del rapporto.
art. 1655 c.c.
L'appalto genuino richiede un risultato autonomo affidato all'appaltatore, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio d'impresa.
artt. 29 e 84 d.lgs. n. 276 del 2003
La linea di demarcazione tra appalto e somministrazione illecita va ricercata nella concreta organizzazione del lavoro e nella titolarità del potere direttivo.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
La deduzione dei costi è subordinata alla loro inerenza all'attività d'impresa e alla prova della loro effettiva sostenuta.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nell'appalto di servizi ad alta intensità di manodopera la distinzione dalla somministrazione illecita dipende dalla verifica concreta dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore, dell'assunzione del rischio d'impresa e dell'effettivo esercizio del potere direttivo sui lavoratori impiegati.
- In sede di legittimità non è censurabile una rivalutazione del merito sotto forma di denuncia di insufficienza motivazionale o di sollecitazione a una diversa lettura del compendio probatorio, se la sentenza impugnata ha già esaminato gli elementi decisivi.
- La deducibilità dei costi d'impresa richiede la prova, a carico del contribuente, dell'esistenza del costo, della sua inerenza e della concreta destinazione all'attività imprenditoriale; la sola esibizione di fatture o contratti non è sufficiente se il giudice di merito esclude l'effettività delle prestazioni.
- Quando l'Amministrazione contesta costi o rapporti contrattuali, il contribuente deve confrontarsi specificamente con la motivazione di merito e con il ragionamento presuntivo seguito dal giudice, indicando perché gli elementi acquisiti conducano a una diversa conclusione.
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