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Ordinanza

Ordinanza n. 1994/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto n. 0080451 del 9 giugno 2026 dello Sportello unico per l’immigrazione di Caserta e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202604070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Caserta recante il diniego o comunque la determinazione sfavorevole nell’ambito della procedura di ingresso per lavoro di uno straniero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Caserta chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto l’illegittimità dell’atto, evidenziando che la società cooperativa datrice di lavoro aveva tra le proprie attività, seppure in via secondaria, anche la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, con decorrenza dal 10 febbraio 2024, data anteriore sia alla presentazione della domanda sia al rilascio del nulla osta. Ha inoltre contestato che l’amministrazione avesse ritenuto rilevante esclusivamente l’attività prevalente della società, escludendo le attività secondarie, senza indicare il fondamento normativo o istruttorio di tale criterio. Sono state dedotte, in particolare, censure di difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché le memorie difensive presentate nel procedimento insistevano proprio sulla compatibilità del codice ATECO e sull’effettiva esistenza dell’attività edilizia.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo che, al primo e sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso presentasse apprezzabili profili di fondatezza. Ha valorizzato la documentazione attestante che l’attività edilizia risultava ricompresa nell’oggetto sociale della cooperativa, anche se secondaria, da epoca anteriore alla domanda e al rilascio del nulla osta. Ha inoltre rilevato che il decreto impugnato non chiariva il fondamento della tesi secondo cui, nella procedura di ingresso per lavoro di stranieri, dovesse considerarsi esclusivamente l’attività prevalente, con esclusione di quelle secondarie. Sono state ritenute non manifestamente infondate le censure relative al difetto di istruttoria, alla carenza di motivazione e alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, anche in ragione delle memorie difensive non adeguatamente considerate. Per l’effetto, il TAR ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato e fissato la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della valutazione sommaria del fumus, il TAR ha accolto l’istanza e sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto non manifestamente infondata la censura di violazione del contraddittorio procedimentale, poiché le memorie difensive presentate dal privato sulla compatibilità del codice ATECO e sull’esistenza dell’attività edilizia non risultavano adeguatamente considerate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, unitamente agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la documentazione che dimostri la concreta riconducibilità dell’attività del datore di lavoro al settore richiesto dalla procedura di ingresso per lavoro può integrare un apprezzabile fumus boni iuris, anche quando tale attività risulti secondaria rispetto ad altre attività esercitate dall’impresa.
  • L’amministrazione non può fondare una determinazione sfavorevole nella procedura di ingresso per lavoro sull’esclusiva rilevanza dell’attività prevalente del datore senza indicare il fondamento normativo e senza spiegare perché le attività secondarie documentate siano irrilevanti.
  • La presentazione di memorie difensive specificamente dirette a dimostrare la compatibilità del codice ATECO e l’effettiva esistenza dell’attività esercitata impone all’amministrazione una valutazione istruttoria e motivazionale effettiva; la loro mancata considerazione può integrare violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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