Salta al contenuto
Parere

Parere n. 986/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Associazione Radio Maria, contro la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province Como Lecco Monza-Brianza Pavia Sondrio Varese e nei confronti del Comune di Erba, avverso i provvedimenti n. 8996 del 21.08.2017, n. 12959 del 23.10.2017 e n. 013349 del 10.11.2027 in materia di opere eseguite senza autorizzazione su beni culturali;

Giustizia amministrativa202400916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione di provvedimenti della Soprintendenza relativi a opere eseguite senza autorizzazione su Villa Vaccari, bene culturale, e alla successiva riserva di quantificazione del danno

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

L’Associazione Radio Maria ha impugnato tre atti della Soprintendenza: il provvedimento del 21 agosto 2017, che aveva escluso dal parere favorevole alla ristrutturazione la chiusura a vetri del portico, alcune finestre a tetto e un abbaino a servizio dell’extra corsa dell’ascensore, invitando al ripristino e preannunciando la valutazione del danno; la nota del 23 ottobre 2017 sulle ulteriori proposte di modifica e ripristino; e la nota del 10 novembre 2017 di chiarimento. Il ricorso deduceva: violazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. 42/2004 e contraddittorietà con il decreto di dichiarazione dell’interesse culturale; carenza di motivazione sul diniego relativo alla chiusura a vetri del portico; carenza assoluta di motivazione sulle finestre velux e sull’abbaino; in via subordinata, illegittimità della riserva di quantificazione del danno e genericità della riserva relativa a eventuali danni per opere non ripristinabili o non documentabili. L’Associazione sosteneva che le opere fossero anteriori alla dichiarazione formale del vincolo, autorizzate dal Comune e già considerate nella relazione storico-artistica senza rilievi incompatibili. La Soprintendenza e il Ministero hanno chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, sostenendo che il bene fosse sottoposto a tutela ex lege anteriormente al decreto del 2017, che il procedimento ex art. 12 avesse natura dichiarativa e che le opere prive di autorizzazione della Soprintendenza fossero illegittime.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile. Ha respinto il primo motivo, affermando che Villa Vaccari era soggetta a tutela ex lege già prima del decreto del 27 gennaio 2017 e che il procedimento di verifica dell’interesse culturale ex art. 12 del d.lgs. 42/2004 ha natura dichiarativa, non costitutiva. Il decreto di vincolo non costituiva né sanatoria né autorizzazione implicita delle opere pregresse e la relazione storico-artistica, riferita all’interesse culturale complessivo dell’immobile, non impediva alla Soprintendenza di valutare separatamente la compatibilità delle singole opere ai sensi degli artt. 21 e 160 del Codice. Il titolo edilizio comunale non poteva sostituire l’autorizzazione della Soprintendenza. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti perché gli atti impugnati erano adeguatamente motivati anche per relationem mediante il richiamo al decreto di vincolo e alla relazione storico-artistica, che descrivevano gli elementi architettonici tutelati. La chiusura del portico alterava la natura aperta dello spazio, mentre velux e abbaino incidevano sul disegno dei prospetti e sulla copertura tradizionale. La motivazione era sufficiente anche alla luce delle ulteriori precisazioni della nota del 23 ottobre 2017 e del giudizio tecnico sulla gravità del pregiudizio. Il quarto motivo e la censura sulla genericità della futura quantificazione dei danni sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse attuale e concreto, poiché gli atti si limitavano a preannunciare l’avvio del procedimento di quantificazione senza adottare una determinazione definitiva, liquidare il danno o ordinare il pagamento.

Osservazioni

Primo motivo - Tutela ex lege e rapporto tra verifica dell’interesse culturale e autorizzazione delle opere

Il motivo è infondato. Villa Vaccari era soggetta a tutela ex lege anteriormente al decreto del 27 gennaio 2017. Il procedimento di verifica dell’interesse culturale ex art. 12 del d.lgs. 42/2004 ha natura dichiarativa e accerta l’interesse culturale del bene, senza legittimare le opere prive dell’autorizzazione prevista dall’art. 21 né esprimere un giudizio di compatibilità sulle singole superfetazioni. Non sussiste contraddizione tra la valutazione complessiva contenuta nella relazione storico-artistica e il successivo diniego relativo a specifiche opere.

Secondo e terzo motivo - Motivazione del diniego relativo a portico, velux e abbaino

I motivi sono infondati. La motivazione per relationem è legittima quando gli atti richiamati siano individuati e conoscibili dall’interessato. Il richiamo al decreto di vincolo e alla relazione storico-artistica consentiva di ricostruire il nesso tra gli elementi architettonici tutelati e l’incidenza negativa delle opere. La chiusura a vetri alterava la natura aperta del portico; le finestre velux e l’abbaino incidevano sul disegno dei prospetti e sulla copertura tradizionale. Le ulteriori precisazioni della Soprintendenza escludevano una motivazione apparente o insufficiente.

Quarto motivo - Riserva di quantificazione del danno per l’abbaino

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse attuale e concreto. L’annuncio dell’avvio del procedimento di quantificazione del danno non contiene una liquidazione, un ordine di pagamento o altra determinazione finale lesiva, ma costituisce un atto endoprocedimentale e una comunicazione di intenti. L’eventuale quantificazione potrà essere impugnata quando sarà adottata con atto formale e definitivo.

Censura sulla genericità della futura quantificazione dei danni

La censura è inammissibile perché rivolta contro un provvedimento futuro, non ancora adottato e del quale non sono conosciuti né contenuto né termini. Anche nel ricorso straordinario l’interesse ad agire deve essere attuale e concreto, non eventuale o futuro.

Norme richiamate

  • art. 11 legge 1° giugno 1939, n. 1089

    le cose appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro erano sottoposte alla disciplina di tutela dei beni culturali

    La disposizione è richiamata per affermare l’assoggettamento alla tutela del bene già anteriormente alla dichiarazione formale del 2017, in ragione della natura del proprietario e delle caratteristiche dell’immobile.

  • art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004

    appartengono alla categoria dei beni culturali le cose immobili appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico o storico, purché realizzate da oltre settanta anni

    La norma conferma la sottoposizione ex lege alla tutela di Villa Vaccari prima del decreto dichiarativo del 2017.

  • art. 12 d.lgs. 42/2004

    Il procedimento di verifica dell’interesse culturale ha natura meramente dichiarativa e non costituisce il vincolo; l’esito positivo non autorizza né sana le opere eseguite senza il prescritto titolo di tutela.

  • art. 21 d.lgs. 42/2004

    Gli interventi su beni culturali richiedono la preventiva autorizzazione della Soprintendenza. Il permesso di costruire o la concessione edilizia comunale non possono sostituire l’autorizzazione culturale.

  • art. 22 d.lgs. 42/2004

    È richiamato insieme all’art. 21 quale parametro della censura proposta, ma il Consiglio di Stato esclude la violazione perché le opere erano soggette al distinto regime autorizzatorio di tutela.

  • art. 160 d.lgs. 42/2004

    La disposizione costituisce il riferimento per il procedimento ripristinatorio e per la futura quantificazione del danno; il mero preannuncio di tale procedimento non è autonomamente lesivo.

  • art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione degli atti impugnati è ritenuta sufficiente, anche mediante relationem, poiché il decreto di vincolo e la relazione storico-artistica erano individuati, conoscibili e idonei a rendere comprensibile il nesso tra valori tutelati e opere contestate.

  • d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il parere è reso nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; anche in tale sede l’interesse a ricorrere deve essere attuale e concreto.

Massime di principio

  • La verifica dell’interesse culturale prevista dall’art. 12 del d.lgs. 42/2004 ha natura dichiarativa e non costitutiva: l’esito positivo accerta la sussistenza dell’interesse culturale, ma non sana né autorizza le opere precedentemente eseguite senza l’autorizzazione prevista dall’art. 21 del Codice.
  • La sottoposizione ex lege di un immobile alla tutela dei beni culturali rende irrilevante, ai fini dell’obbligo di autorizzazione della Soprintendenza, la successiva data della dichiarazione formale dell’interesse culturale.
  • Il permesso di costruire comunale non surroga l’autorizzazione culturale prevista dall’art. 21 del d.lgs. 42/2004; i due titoli operano su piani distinti e il titolo edilizio non esclude il regime autonomo e inderogabile di tutela del bene culturale.
  • La relazione storico-artistica posta a fondamento della dichiarazione di interesse culturale esprime una valutazione complessiva sul bene e non costituisce, salvo un’espressa diversa determinazione, un nullaosta implicito per ogni singola opera o superfetazione pregressa.
  • La motivazione per relationem è sufficiente quando l’atto richiamato sia individuato e reso conoscibile al destinatario e consenta di ricostruire il nesso logico tra i valori tutelati e l’incidenza negativa dell’intervento; non è necessario riprodurre integralmente gli atti istruttori.
  • Gli atti endoprocedimentali che si limitano a preannunciare la futura quantificazione di un danno non sono autonomamente impugnabili in assenza di una determinazione definitiva, poiché l’interesse a ricorrere deve essere attuale e concreto.

Ricorso straordinario su opere eseguite su Villa Vaccari

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da un’associazione privata senza scopo di lucro contro provvedimenti della Soprintendenza relativi alla ristrutturazione di Villa Vaccari, sita nel Comune di Erba e qualificata come bene di interesse storico-artistico. Il ricorso è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile.

Premesse e atti impugnati

L’associazione aveva acquistato l’immobile nel 1989 e aveva ottenuto titoli edilizi comunali per la ristrutturazione e il successivo completamento dei lavori. Nel 2017, dopo il procedimento di verifica dell’interesse culturale, l’immobile era stato dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 42/2004.

La Soprintendenza aveva escluso dal parere favorevole alcuni interventi: la chiusura a vetri del portico d’ingresso, alcune finestre velux e un abbaino a protezione dell’extra corsa dell’ascensore. Aveva inoltre richiesto il ripristino delle opere e preannunciato la successiva valutazione del danno per l’abbaino non ripristinabile.

Censure dell’associazione

L’associazione ha sostenuto che le opere fossero state realizzate anteriormente alla dichiarazione formale del vincolo, in forza di titoli edilizi comunali, e che la relazione storico-artistica allegata al decreto di vincolo non avesse evidenziato incompatibilità delle opere con i caratteri della villa.

Sono state dedotte, in particolare:

  • la violazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. 42/2004 e la contraddittorietà tra il decreto di vincolo e il successivo diniego;
  • la carenza di motivazione sul diniego relativo alla chiusura a vetri del portico;
  • la carenza assoluta di motivazione sulle finestre velux e sull’abbaino;
  • l’illegittimità della riserva di futura quantificazione del danno;
  • la genericità della riserva relativa a eventuali danni per opere non ripristinabili o non documentabili.

Quadro normativo e insorgenza della tutela

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che Villa Vaccari fosse soggetta a tutela ex lege già anteriormente al decreto del 27 gennaio 2017. L’art. 11 della legge n. 1089/1939 e, successivamente, l’art. 10, comma 1, del d.lgs. 42/2004 assoggettavano alla disciplina di tutela gli immobili di interesse artistico o storico appartenenti a persone giuridiche private senza scopo di lucro e realizzati da oltre settanta anni.

Il procedimento di verifica previsto dall’art. 12 del Codice non ha natura costitutiva, ma dichiarativa. Esso accerta la sussistenza dell’interesse culturale e, in caso di esito positivo, conferma l’applicazione della disciplina di tutela dal momento in cui risultano integrati i presupposti previsti dalla legge.

Distinzione tra verifica del vincolo e autorizzazione delle opere

La relazione storico-artistica allegata al decreto di vincolo riguardava l’interesse culturale complessivo dell’immobile. La valutazione secondo cui i rimaneggiamenti pregressi non avevano compromesso i caratteri salienti della villa non equivaleva a una sanatoria o a un’autorizzazione implicita delle singole opere.

La verifica ex art. 12 e il procedimento relativo alle opere eseguite su beni culturali hanno oggetti diversi. La compatibilità delle singole opere, soprattutto quando realizzate senza autorizzazione, deve essere valutata nel distinto procedimento previsto dagli artt. 21 e 160 del d.lgs. 42/2004.

Ne consegue che l’anteriorità delle opere rispetto al decreto formale del 2017 non ne escludeva l’illegittimità autorizzatoria. Inoltre, il permesso di costruire comunale non poteva sostituire l’autorizzazione della Soprintendenza, trattandosi di titoli posti a tutela di interessi diversi e autonomi.

Motivazione del diniego

Il Consiglio di Stato ha respinto le censure relative alla motivazione. Gli atti impugnati richiamavano il decreto di vincolo e la relazione storico-artistica, nella quale erano descritti gli elementi caratterizzanti la villa, tra cui la simmetria dei prospetti, il basamento, gli oculi ellittici, il portico con colonne tuscaniche e archi ribassati e il volume del vano scala.

Il richiamo era idoneo a rendere comprensibile il nesso tra i valori tutelati e il pregiudizio prodotto dagli interventi. La chiusura a vetri alterava la natura aperta e filtrante del portico; le finestre velux e l’abbaino introducevano elementi estranei al disegno dei prospetti e alla copertura tradizionale.

La motivazione per relationem è stata ritenuta legittima perché gli atti richiamati erano individuati e conoscibili dall’associazione. Non era necessario riprodurre integralmente nel provvedimento le valutazioni storico-artistiche già contenute nella relazione, essendo sufficiente che risultasse il collegamento logico tra gli elementi tutelati e l’incidenza negativa degli interventi.

Inammissibilità delle censure sulla futura quantificazione del danno

La censura relativa alla riserva di quantificazione del danno per l’abbaino è stata dichiarata inammissibile. Le note della Soprintendenza si limitavano a preannunciare l’avvio di un procedimento, senza liquidare alcun danno né imporre il pagamento di somme.

Si trattava quindi di atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività. L’interesse a ricorrere sarebbe sorto soltanto con l’eventuale adozione di una determinazione finale di quantificazione del danno.

Per la stessa ragione è stata dichiarata inammissibile la censura generale sulla genericità della futura determinazione dei danni: non è possibile impugnare preventivamente un atto non ancora emanato, di cui non siano conosciuti contenuto e termini.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. Sono stati respinti i motivi concernenti la tutela ex lege, la pretesa contraddittorietà con il decreto di vincolo e la carenza di motivazione; sono state dichiarate inammissibili, per difetto di interesse attuale e concreto, le censure rivolte contro la futura quantificazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleAutorizzazione paesaggisticaQualificazione degli interventiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.