Ordinanza n. 418/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. IV ter, n. 10548/2025, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria immobile)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. Dalla motivazione emerge che l'esecuzione della sentenza avrebbe comportato il ripristino dei luoghi e la conseguente limitazione delle facoltà di godimento dell'immobile, con particolare riferimento al temporaneo mantenimento dell'uso residenziale di una veranda esistente. La controversia concerne beni sottoposti a tutela paesaggistica e archeologica; il testo dell'ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro la sentenza appellata né l'atto amministrativo originariamente impugnato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR. Ha ritenuto dirimente il danno grave e irreparabile derivante dal ripristino dei luoghi e dalla limitazione del godimento dell'immobile. Nella ponderazione degli interessi contrapposti, ha rilevato che il temporaneo mantenimento dell'uso residenziale della veranda esistente non sembrava arrecare un concreto e immediato pregiudizio ai beni oggetto di tutela paesaggistica e archeologica. L'esame del merito è stato fissato alla pubblica udienza del 16 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello e per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere concessa quando l'esecuzione determina un danno grave e irreparabile, quale il ripristino dei luoghi accompagnato da una significativa limitazione delle facoltà di godimento di un immobile.
- Nel bilanciamento cautelare tra l'interesse del privato alla conservazione temporanea dell'uso dell'immobile e l'interesse pubblico alla tutela paesaggistica e archeologica, la misura sospensiva può essere accordata quando il mantenimento temporaneo dello stato di fatto non determina un concreto e immediato pregiudizio ai beni tutelati.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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