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Ordinanza

Ordinanza n. 418/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. IV ter, n. 10548/2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria immobile)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. Dalla motivazione emerge che l'esecuzione della sentenza avrebbe comportato il ripristino dei luoghi e la conseguente limitazione delle facoltà di godimento dell'immobile, con particolare riferimento al temporaneo mantenimento dell'uso residenziale di una veranda esistente. La controversia concerne beni sottoposti a tutela paesaggistica e archeologica; il testo dell'ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro la sentenza appellata né l'atto amministrativo originariamente impugnato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR. Ha ritenuto dirimente il danno grave e irreparabile derivante dal ripristino dei luoghi e dalla limitazione del godimento dell'immobile. Nella ponderazione degli interessi contrapposti, ha rilevato che il temporaneo mantenimento dell'uso residenziale della veranda esistente non sembrava arrecare un concreto e immediato pregiudizio ai beni oggetto di tutela paesaggistica e archeologica. L'esame del merito è stato fissato alla pubblica udienza del 16 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello e per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere concessa quando l'esecuzione determina un danno grave e irreparabile, quale il ripristino dei luoghi accompagnato da una significativa limitazione delle facoltà di godimento di un immobile.
  • Nel bilanciamento cautelare tra l'interesse del privato alla conservazione temporanea dell'uso dell'immobile e l'interesse pubblico alla tutela paesaggistica e archeologica, la misura sospensiva può essere accordata quando il mantenimento temporaneo dello stato di fatto non determina un concreto e immediato pregiudizio ai beni tutelati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAutorizzazione paesaggisticaArcheologia e vincoli archeologiciQualificazione degli interventi
RamiProcesso amministrativoBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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