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Sentenza

Sentenza n. 1015/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28.1.2025, recante in oggetto “Approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria” e dello stesso Regolamento approvato, nella parte in cui, all’art. 11, nella sezione “Localizzazione di Case Funerarie e Sale per il commiato”, introduce prescrizioni che ostano alla realizzazione dell’intervento programmato dalla ricorrente società, escludendo la realizzazione di strutture per il commiato in zone omogenee di tipo A e B del vigente PRG e imponendo previsioni di natura urbanistica ed edilizia incompatibili con il medesimo intervento programmato (lett. a, b, c, d, e); -di ogni atto e/o provvedimento a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti, inclusi i pareri di legge propedeutici all’adozione della Delibera di Consiglio Comunale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SALOREMA S.R.L.S. il 12/08/2025: -della Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.4.2025, adottata dal Comune di Veglie in pari data, pubblicata sull’Albo Pretorio in data 26.5.2025, con la quale si è ritenuta non idonea l’ubicazione proposta per la realizzazione di una struttura del commiato e, per l’effetto, si è deliberato di non concedere la deroga di cui all’art. 14 del DPR 380/01 sia dell’art. 4 della legge regionale n. 34/2008 per la realizzazione di una casa del commiato.

Giustizia amministrativa202500399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale di polizia mortuaria, nella parte relativa alla localizzazione delle case funerarie e sale per il commiato, e deliberazione consiliare di diniego del permesso di costruire in deroga

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare n. 3 del 28 gennaio 2025 e il relativo Regolamento di polizia mortuaria, censurando l'art. 11 nella parte in cui vieta la localizzazione delle case funerarie e delle sale per il commiato nelle zone omogenee A e B del PRG e stabilisce ulteriori prescrizioni per l'avvio del procedimento di deroga. Ha dedotto la violazione dell'art. 7 della legge regionale Puglia n. 34/2008, assumendo che il regolamento di polizia mortuaria avrebbe introdotto surrettiziamente prescrizioni urbanistiche ed edilizie; la violazione dell'art. 4, comma 3-bis, della medesima legge regionale, per l'asserita invasione delle competenze urbanistiche; il difetto di motivazione del divieto e il contrasto con l'art. 17, comma 5, della legge regionale n. 34/2008. Con motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione consiliare n. 18 del 28 aprile 2025, con cui il Comune ha ritenuto non idonea l'ubicazione proposta e ha negato la deroga prevista dall'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 17, comma 5, della legge regionale n. 34/2008. Avverso tale diniego ha dedotto eccesso di potere per sviamento, perplessità, contraddittorietà, violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza, difetto di istruttoria, illogicità ed erronea presupposizione, nonché illegittimità derivata. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti per omessa notifica a un controinteressato e ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure. Ha prescisso dall'esame dell'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, poiché le domande erano comunque infondate nel merito. Quanto al regolamento, ha escluso che l'art. 11 introducesse un divieto generalizzato e immotivato o prescrizioni urbanistiche ed edilizie estranee alla materia della polizia mortuaria. Dal dato letterale della disposizione e dal richiamo alle caratteristiche delle zone interessate, caratterizzate da edilizia residenziale o commerciale con edifici addossati ai fili stradali, emergeva una disciplina funzionale alle attività funebri e coerente con le destinazioni urbanistiche esistenti. La scelta non è stata ritenuta manifestamente irragionevole o illogica. Le censure relative all'art. 17, comma 5, della legge regionale n. 34/2008 sono state giudicate generiche e indimostrate. Quanto alle prescrizioni sul procedimento di deroga, il TAR ne ha anzitutto dubitato l'ammissibilità, non costituendo esse la ragione fondante del diniego; in ogni caso le ha ritenute legittime perché dirette a contemperare l'interesse alla pacifica convivenza nelle zone ad alta densità abitativa con l'interesse privato all'esercizio dell'attività funeraria. Il diniego della deroga è stato ritenuto legittimo. La partecipazione procedimentale risultava assicurata dalla comunicazione di avvio del procedimento in deroga del 6 giugno 2024; la ricorrente non aveva indicato quali ulteriori apporti partecipativi avrebbero potuto determinare un diverso esito. Anche le censure istruttorie sono state respinte, poiché il diniego era fondato su un'istruttoria ritenuta adeguata, concernente l'alta densità abitativa, l'assenza di fasce di rispetto e la carenza di spazi di sosta. Le deduzioni tecniche della ricorrente non sono state ritenute sufficienti a confutare tali risultanze. Il giudice ha inoltre affermato che il permesso di costruire in deroga è istituto eccezionale e rimesso a un'ampia discrezionalità urbanistica del Consiglio comunale, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, incongruità, travisamento dei fatti o istruttoria incompleta. Nel caso concreto la motivazione, fondata sulla tutela dei residenti e sulle caratteristiche della zona, non presentava tali vizi. Il TAR ha escluso di poter sostituire le proprie valutazioni a quelle comunali anche quanto alla scelta di realizzare una struttura per il commiato nell'area cimiteriale. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 7 l.r. Puglia n. 34/2008

    I comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento comunale

    La disposizione abilita i comuni a disciplinare le attività funebri e di polizia mortuaria mediante regolamento; il regolamento impugnato è stato ritenuto compatibile con tale potere perché volto a regolare le attività funebri nel rispetto delle destinazioni urbanistiche già esistenti.

  • art. 4, comma 3-bis, l.r. Puglia n. 34/2008

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento al divieto di localizzazione nelle zone A e B, ma il TAR ha respinto la censura ritenendola infondata.

  • art. 17, comma 5, l.r. Puglia n. 34/2008

    La disposizione è stata richiamata in relazione alla collocazione delle strutture per il commiato e al procedimento di deroga; il TAR ha ritenuto generiche e indimostrate le censure e legittimo il contemperamento degli interessi operato dal Comune.

  • art. 14 d.P.R. n. 380/2001

    Il permesso di costruire in deroga è stato qualificato come istituto eccezionale, espressione di un'ampia discrezionalità urbanistica del Consiglio comunale, sindacabile solo entro i limiti della manifesta illogicità, dell'incongruità, dell'evidente travisamento dei fatti o dell'istruttoria incompleta.

  • artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990

    Le censure partecipative sono state respinte perché la ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento in deroga e non aveva indicato specifici apporti procedimentali idonei a modificare l'esito.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione relativa all'omessa notifica dei motivi aggiunti a un controinteressato, essendo il ricorso comunque infondato nel merito.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La causa è stata decisa dopo il deposito di memorie e documenti nel rispetto del termine processuale indicato.

Massime di principio

  • Il regolamento comunale di polizia mortuaria può disciplinare la localizzazione e le modalità di esercizio delle case funerarie e delle sale per il commiato, purché le prescrizioni siano funzionali alla regolazione delle attività funebri e rispettino le destinazioni urbanistiche della pianificazione generale, senza introdurre irragionevoli o illogiche limitazioni.
  • La previsione regolamentare che limita la localizzazione delle strutture per il commiato in determinate zone omogenee non è illegittima per il solo fatto di incidere indirettamente sull'insediamento dell'attività, quando il limite sia collegato alle caratteristiche edilizie, residenziali e commerciali delle zone e sia diretto a tutelare la pacifica convivenza collettiva.
  • Il permesso di costruire in deroga previsto dall'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce un istituto eccezionale e comporta un'ampia valutazione urbanistica del Consiglio comunale, il cui diniego è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, incongruità, evidente travisamento dei fatti o istruttoria incompleta.
  • Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga, la partecipazione è effettivamente garantita dalla comunicazione di avvio; la censura partecipativa non può determinare l'annullamento dell'atto se il ricorrente non indica quali specifici apporti avrebbe potuto fornire e in che modo essi avrebbero potuto condurre a un diverso esito.
  • È legittimo il diniego di un permesso di costruire in deroga motivato con l'alta densità abitativa dell'area, l'assenza di fasce di rispetto e la carenza di spazi di sosta, quando tali elementi risultino da un'istruttoria adeguata e siano utilizzati per dare prevalenza all'interesse dei residenti rispetto all'interesse privato alla realizzazione dell'intervento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziLocalizzazione di opere e impiantiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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