Cassazione Penale, Sentenza n. 30933/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente lamenta vizi di motivazione perché la Corte di appello avrebbe trascurato tre motivi di gravame richiamati nell'atto di appello: la richiesta di assoluzione, censura sul trattamento sanzionatorio (in particolare l'esclusione della recidiva) e la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche con applicazione di una pena più lieve. Sostiene che la mancata considerazione di tali motivi ha determinato carenza di motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha riscontrato che la Corte d'appello non ha considerato i tre motivi di gravame citati nell'atto di appello, determinando una carenza di motivazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Si segnala che il Sostituto Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso, mentre il difensore aveva insistito per l'accoglimento; la cassazione ha accolto il ricorso sul merito procedurale.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73 comma 5
reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90
La norma è richiamata per identificare il reato contestato (illecita attività di stupefacenti); nel provvedimento di cassazione il riferimento alla norma è meramente descrittivo del fatto contestato, mentre la decisione si concentra su vizi procedurali e di motivazione della sentenza impugnata
Massime di principio
- Il giudice d'appello è obbligato a esaminare e motivare tutte le censure formulate nell'atto di impugnazione; l'omissione di valutazione di motivi rilevanti configura una carenza di motivazione che può determinare l'annullamento in Cassazione.
- La mancata considerazione di richieste decisive (es. assoluzione, esclusione della recidiva, riconoscimento delle attenuanti) impedisce un effettivo controllo di congruità della decisione e legittima il rinvio per nuovo giudizio.
- Chi impugna deve formulare chiaramente e specificamente le proprie doglianze in appello perché vengano esaminate nel merito; la precisione delle censure facilita la valutazione e tutela il diritto di difesa.
- In caso di annullamento per carenza di motivazione la Corte di merito rimandata dovrà pronunciare nuovamente e compiutamente sui motivi omessi, sotto il controllo della Corte di cassazione sulla completezza della motivazione.
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