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Sentenza

Sentenza n. 276/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della deliberazione n. 34 del 03/06/2025 con la quale il Consiglio Regionale della Regione Molise ha approvato il Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027; -della presupposta delibera di G.R. Molise n. 121 del 06/05/2025 con la quale è stata approvata la proposta del Piano Sociale Regionale 2025-2027 ed il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, disponendone la trasmissione al Consiglio Regionale per l’assunzione dei provvedimenti di competenza; -di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, conseguenziali e connessi, ivi compreso lo stesso Piano Sociale Regionale 2025-2027 ed il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027; nonché tutti i verbali delle riunioni del Tavolo dei Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali per l’elaborazione del Piano Sociale Regionale 2025-2025, in particolare i verbali delle riunioni del 07/03/2025 e del 01/04/2025; -i verbali delle riunioni del Gruppo Tecnico per l’elaborazione del Piano Sociale Regionale 2025-2025, in particolare il verbale della riunione del 14/04/2025; -le note di convocazione delle riunioni dei predetti Gruppi; ed ogni ulteriore atto del procedimento, anche se qui non espressamente indicato; -per quanto di ragione la successiva delibera di G.R. Molise n. 179 del 20/06/2025 di proroga al 31/12/2025 dell’assetto organizzativo previsto dal precedente PSR 2020-2022; -la determina dirigenziale del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali n. 4288 del 21/07/2025; -la delibera di G.R. Molise n. 197 del 27/06/2025, di approvazione dello schema di avviso pubblico per titolo e colloquio per la formazione di un elenco di idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e di Coordinatore Strategico; -la determinazione dirigenziale del Direttore Generale della Regione Molise n. 144 del 01/08/2025, di approvazione dell’avviso predetto, nonché l’avviso stesso allegato a quella determina; -la delibera di G.R. Molise n. 275 del 27/08/2025; -di tutti gli atti consequenziali, presupposti e connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 3.12.2025: - della determina del Direttore Generale della Regione Molise n. 218 del 11/10/2025 con la quale sono stati approvati gli elenchi definitivi dei candidati ammessi e non ammessi nella procedura di cui all’Avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato alla formazione degli elenchi degli idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e di Coordinatore Strategico di cui al Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 144 del 1°/08/2025, e pubblicazione del calendario dei colloqui; - della determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n. 252 del 05/11/2025 di approvazione degli elenchi definitivi dei candidati idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e di Coordinatore Strategico di cui al Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 144 del 1°/08/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 158131/2025 del 05/11/2025; - del verbale della riunione del 03/11/2025 del Tavolo Tecnico Operativo costituito con D.D. n. 4288 del 21/07/2025, prot. n. 519149/2025 del 03/11/2025; - della convocazione del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale Basso Molise del 20/11/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 16154/2025 del 21/11/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 167324/2025 del 25/11/2025; di tutti gli atti consequenziali, presupposti e connessi, anche se non conosciuti e qui espressamente non nominati.

Giustizia amministrativa202500307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, con gli atti presupposti e consequenziali, inclusi gli atti relativi alla selezione dei Coordinatori d’Ambito e dei Coordinatori Strategici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Larino ha impugnato gli atti regionali contestando principalmente la riduzione degli Ambiti Territoriali Sociali da sette a tre e, inoltre, la disciplina dei requisiti per la selezione dei Coordinatori d’Ambito. Con il primo motivo ha dedotto violazione della legge n. 328/2000, della legge regionale Molise n. 13/2014, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento e difetto di istruttoria. In particolare, ha lamentato l’omesso o insufficiente coinvolgimento dei Presidenti dei Comitati dei Sindaci, degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali nella fase di consultazione, concertazione e coprogettazione del Piano; ha sostenuto che l’accorpamento fosse inefficiente, immotivato, contrario alle precedenti programmazioni e inidoneo a tenere conto delle differenti caratteristiche territoriali e delle relative esigenze finanziarie. Ha inoltre contestato la scelta di allineare il numero degli ATS ai Distretti Sanitari e ai Centri per l’Impiego, ritenendola una mera raccomandazione del Piano Sociale Nazionale e comunque inattuabile nel contesto molisano. Con il secondo motivo ha contestato la disciplina del Coordinatore d’Ambito, deducendo la mancata partecipazione degli enti locali alla definizione dei criteri di selezione e l’illegittima restrizione del requisito di esperienza, modificato dalla previsione di attività di semplice coordinamento o gestione a quella di cinque anni di responsabilità gestionale dei servizi sociali affidati all’Ambito. Con i motivi aggiunti ha impugnato gli atti di ammissione, non ammissione e approvazione degli elenchi degli idonei alla procedura per i Coordinatori, deducendone l’illegittimità derivata e gli stessi vizi già dedotti contro il Piano.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo assorbite le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità sollevate dalle parti resistenti. Quanto al primo motivo, ha affermato che la normativa statale e regionale attribuisce alla Regione la competenza a individuare gli ATS e a definirne l’assetto istituzionale e organizzativo, senza imporre una specifica forma di intesa o il consenso dei Comuni. Le disposizioni richiedono forme di concertazione e partecipazione, ma non una codeterminazione della scelta. Il Comune non può inoltre lamentare la mancata partecipazione di soggetti diversi da sé. Nel caso concreto, la Regione ha comunque attivato un Gruppo tecnico coinvolgendo i Sindaci-Presidenti dei Comitati dei Sindaci degli ATS e i Coordinatori, ha consentito la formulazione di osservazioni e ha documentato le riunioni e gli apporti partecipativi. Il coinvolgimento dei Sindaci capofila è stato ritenuto rappresentativo e adeguato degli enti locali rappresentati. La scelta di ridurre gli ATS da sette a tre è stata qualificata come scelta organizzativa connotata da ampia discrezionalità tecnica. Il giudice ha escluso irragionevolezza o abnormità, rilevando la coerenza dell’accorpamento con la legge e con il Piano Sociale Nazionale, che orientano alla coincidenza degli ATS con i Distretti Sanitari e i Centri per l’Impiego. La Regione ha inoltre motivato la scelta con esigenze di integrazione sociosanitaria e con il comparto del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa, uniformità delle procedure, interoperabilità dei sistemi informativi e coordinamento regionale. Le censure sulle inefficienze e sull’omogeneità territoriale sono state ritenute generiche e prive di concreti elementi dimostrativi; il precedente assetto regionale non impediva il successivo adeguamento alle indicazioni normative nazionali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché il Comune non ha dimostrato in che modo la restrizione dei requisiti per aspirare all’incarico di Coordinatore d’Ambito incidesse sulla sua sfera giuridica; tale lesione, eventualmente, potrebbe riguardare i candidati interessati. In ogni caso, il motivo è stato ritenuto infondato, poiché la definizione dei requisiti è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, difetto di istruttoria o motivazione, profili non dimostrati. Non è stata individuata neppure una specifica norma che imponesse la partecipazione o la codeterminazione degli enti locali nella definizione dei requisiti. L’infondatezza del ricorso introduttivo ha determinato anche quella dei motivi aggiunti, proposti per gli stessi vizi e in via derivata. Le spese sono state compensate per la complessità e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, lett. a), l. 328/2000

    determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete

    La norma attribuisce alle Regioni la determinazione degli ambiti territoriali tramite forme di concertazione, senza imporre una specifica forma di intesa o il consenso degli enti locali.

  • art. 6, comma 2, lett. d), l. 328/2000

    partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a)

    Ai Comuni è riconosciuta la partecipazione al procedimento, ma non un potere di codeterminazione o di veto sulla scelta regionale.

  • art. 3, commi 2 e 3, l. 328/2000

    I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

    La concertazione e cooperazione tra livelli istituzionali costituiscono principi della materia; il ricorso agli specifici accordi è previsto come facoltà e non come modalità obbligatoria.

  • art. 11, comma 1, l.r. Molise 13/2014

    Il Piano sociale regionale individua, sulla base dell'omogeneità territoriale, gli Ambiti territoriali sociali e ne definisce l'assetto istituzionale e organizzativo

    La Regione, attraverso il Piano Sociale Regionale, è competente a individuare gli ATS e a definirne l'assetto.

  • art. 13, commi 2, lett. a), e 3, l.r. Molise 13/2014

    individuazione degli Ambiti territoriali sociali e del loro assetto istituzionale e organizzativo; ... la Regione adotta strumenti di concertazione e confronto con gli enti locali

    La competenza all'individuazione degli ATS spetta alla Regione, che deve assicurare strumenti di concertazione e confronto, senza che la legge imponga una codeterminazione da parte dei Comuni.

  • art. 26, commi 1, lett. a), 2 e 3, l.r. Molise 13/2014

    La Giunta regionale, attuate le procedure di concertazione previste dalla presente legge, adotta la proposta di Piano sociale regionale che è presentato al Consiglio regionale per la sua approvazione

    Il procedimento di approvazione del Piano richiede l'attuazione delle procedure di concertazione previste dalla legge; la proposta è adottata dalla Giunta e il Piano è approvato dal Consiglio regionale.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione della scelta di ridurre gli ATS è stata ritenuta sufficiente, in quanto l'amministrazione ha indicato le ragioni organizzative, di integrazione e di efficienza poste a fondamento dell'accorpamento.

  • art. 97 Cost.

    Il giudice non ha ravvisato violazioni dei principi di buon andamento e imparzialità, ritenendo la scelta regionale coerente e non manifestamente irragionevole.

Massime di principio

  • La normativa che attribuisce alla Regione la determinazione degli Ambiti Territoriali Sociali tramite forme di concertazione con gli enti locali non impone, in assenza di una previsione specifica, il consenso dei Comuni, una forma tipizzata di intesa o un potere di codeterminazione della scelta regionale.
  • Il Comune può contestare la mancata partecipazione al procedimento nella misura in cui deduca la lesione delle proprie garanzie partecipative, ma non è legittimato a dolersi autonomamente dell'omesso coinvolgimento di altri soggetti istituzionali, se tale omissione non incide sulla sua posizione giuridica.
  • La partecipazione degli enti locali alla formazione di un Piano regionale può essere adeguatamente assicurata mediante il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali dotati di adeguata rappresentatività, come i Sindaci-Presidenti dei Comitati dei Sindaci degli Ambiti interessati, purché sia effettiva e consenta la formulazione di osservazioni e critiche.
  • La scelta regionale di ridurre o accorpare gli Ambiti Territoriali Sociali costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica e organizzativa, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, abnormità, illogicità, arbitrarietà o difetto di istruttoria e motivazione; la mera preferenza per un precedente assetto o l'allegazione astratta di possibili inefficienze non è sufficiente.
  • La definizione dei requisiti per l'accesso a una procedura finalizzata alla formazione di elenchi di idonei al conferimento di incarichi di coordinamento amministrativo è espressione di discrezionalità organizzativa, sindacabile solo entro i limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o del difetto di istruttoria e motivazione.
  • Un ente locale non ha interesse a contestare la restrizione dei requisiti di accesso a un incarico se non dimostra una concreta lesione della propria sfera giuridica; l'interesse a contestare tale restrizione spetta, in linea di principio, ai soggetti aspiranti all'incarico.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiRegioni e rapporti tra livelli di governoRegolamenti e atti amministrativi generaliPartecipazione al procedimento
RamiServizi pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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