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Sentenza

Sentenza del 16/12/2016 n. 26040 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione di Catania, che aveva confermato in larga parte l'annullamento o la riduzione di alcune riprese fiscali relative alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1998. I primi due motivi contestavano la nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa motivazione: il giudice d'appello si era limitato a richiamare genericamente la decisione di primo grado, senza esaminare in modo specifico le censure e gli elementi documentali dedotti dall'Agenzia. Gli ulteriori motivi riguardavano, tra l'altro, l'imputazione temporale dei ricavi, gli accantonamenti per rischi su crediti, l'ammortamento di costi relativi a programmi software e la deducibilità di costi per materiale elettrico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza d'appello per motivazione non autosufficiente e meramente apparente. È stata ritenuta ammissibile, in astratto, la motivazione per relationem, ma solo quando il giudice d'appello richiami la sentenza di primo grado e valuti, anche sinteticamente, le specifiche censure formulate con l'impugnazione. Nel caso concreto, il giudice regionale aveva riconosciuto l'esistenza di contestazioni puntuali, ma si era limitato ad affermare genericamente di condividere la decisione di primo grado. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 132, comma 1, c.p.c.

    la concisa esposizione (...) dei motivi in fatto e in diritto della decisione

    La sentenza deve esporre, anche sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono il dispositivo. Una motivazione solo apparente o apodittica determina la nullità della decisione.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza derivante, tra l'altro, dalla mancanza o dall'apparenza della motivazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Riguarda l'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, dedotto dall'Agenzia con riferimento alla mancata valutazione delle prove e delle contestazioni.

  • Art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina il ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie regionali, consentendo di far valere i vizi previsti dall'art. 360 c.p.c.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiede una concisa esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione, senza però consentire una motivazione priva di contenuto effettivo.

  • Art. 1510 c.c.

    È stato richiamato dall'Agenzia in relazione al momento di imputazione dei ricavi derivanti dalla cessione delle cabine all'Enel; il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito.

  • Art. 74, comma 2, e art. 75 D.P.R. n. 917 del 1986

    Sono stati richiamati in relazione alla deducibilità e all'imputazione temporale di componenti negativi e costi aziendali; le relative questioni sono rimaste assorbite dal rilievo preliminare sulla nullità della motivazione.

  • Art. 71 D.P.R. n. 917 del 1986

    È stato richiamato per contestare l'accantonamento al fondo svalutazione crediti oltre i limiti fiscali; il motivo non è stato esaminato nel merito.

  • Art. 68, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986

    È stato richiamato con riferimento all'ammortamento delle spese relative all'ampliamento di programmi software; anche questo motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è valida solo se il giudice d'appello richiama concretamente la decisione precedente e affronta, anche sinteticamente, tutte le censure rilevanti proposte con l'impugnazione.
  • Il semplice richiamo alla sentenza di primo grado o la formula generica di piena condivisione non sono sufficienti quando l'appello contiene argomentazioni nuove, specifiche o non coincidenti con quelle già esaminate.
  • Una sentenza è nulla per motivazione apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice né di verificare se siano state esaminate le contestazioni decisive.
  • In presenza di un vizio processuale riguardante la motivazione, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa senza esaminare le questioni sostanziali, che restano assorbite.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve esaminare nuovamente la controversia in modo puntuale, confrontandosi con i motivi d'appello e indicando le ragioni concrete della decisione.

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