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Sentenza

Sentenza del 27/01/2023 n. 2623 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione Tarsu per l'anno 2010 relativo ad aree commerciali e parcheggi: la contribuente sosteneva che i rifiuti prodotti erano speciali e non assimilati agli urbani (pertanto non soggetti a Tarsu) perché il Comune non aveva istituito/attivato il servizio di raccolta per l'ipermercato e non aveva emanato il regolamento comunale di assimilazione; ha inoltre dedotto vizio di motivazione e dedotto l'esenzione per garage/autorimesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani dipende dalla previsione regolamentare comunale (D.Lgs. 22/1997 art.21, comma 2, lett. g e D.Lgs. 152/2006), ma ha confermato che il contribuente ha l'onere di presentare la denuncia prevista dall'art.70 del D.Lgs. 507/1993 e di provare i presupposti per ottenere esclusioni o riduzioni (es. autosmaltimento, delimitazione delle aree, quantità). Nel caso concreto la società non ha provato la mancata attivazione del servizio né la presentazione della denuncia e non ha fornito la documentazione richiesta; inoltre un locale adibito a garage non è automaticamente escluso. Quindi il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993 (Tarsu/Tia - artt. 59, 62, 70)

    "se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto ... il tributo è dovuto nella misura ridotta ..."; "presentano al comune, entro il 20 gennaio ... denuncia unica dei locali ed aree tassabili"

    Art.59: riduzione per mancato/irregolare svolgimento del servizio è subordinata alla prova specifica del disservizio da parte del contribuente; Art.62/63: esclusioni o sottrazioni di superfici devono essere indicate nella denuncia; Art.70: la denuncia iniziale (o di variazione) è condizione essenziale per ottenere esclusioni o riduzioni della superficie imponibile.

  • D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (Decreto Ronchi), art. 21 e art. 7

    Stabilisce che sono rifiuti speciali quelli provenienti da attività commerciale (art.7) e attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare rifiuti speciali non pericolosi agli urbani secondo regolamenti comunali (art.21, comma 2, lett. g); quindi l'assimilazione non opera ope legis dopo la L.128/98 e richiede atto regolamentare comunale.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale), artt. 184, 195, 198

    Ribadisce la distinzione tra rifiuti urbani e speciali (art.184) e prevede l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo criteri legislativi e decreti attuativi (art.195, art.198), rimandando a regolamentazione per criteri operativi.

  • L. n. 146 del 1994, art. 39 e L. n. 128 del 1998, art. 17, comma 3

    La L.146/94 aveva introdotto una assimilazione 'ope legis' per alcune categorie di rifiuti, ma la L.128/98 ha abrogato tale disposizione riportando l'efficacia del potere regolamentare comunale (ossia rendendo nuovamente necessaria la previsione regolamentare comunale per l'assimilazione).

  • D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2

    Norma richiamata in primo grado circa autorizzazioni per la proposizione dell'appello da parte di uffici periferici, che la Corte ha ritenuto non applicabile agli enti territoriali dopo l'istituzione delle Agenzie fiscali.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di versamento di un importo aggiuntivo da parte del ricorrente in caso di soccombenza nella fase di legittimità (conseguenze sulle spese).

  • Deliberazione CIPE del 27 luglio 1984

    Riferimento tecnico sulla composizione merceologica dei rifiuti che è stato richiamato come parametro tecnico richiamabile per l'assimilazione, ma l'effetto applicativo concreto dipende dalla regolamentazione comunale e dai successivi interventi normativi.

Massime di principio

  • L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a rifiuti urbani richiede la previsione di un regolamento comunale conforme ai criteri di legge: senza tale regolamento l'assimilazione non opera automaticamente.
  • Se il Comune sostiene l'assimilazione per giustificare la tassazione, è suo onere allegare e provare l'adozione del regolamento e i criteri applicati; in assenza di prova del regolamento, la pretesa impositiva è debole.
  • Il contribuente che intende ottenere esclusioni o riduzioni della superficie imponibile deve presentare la denuncia prevista dall'art.70 del D.Lgs. 507/1993 (originaria o di variazione) indicando le aree, le loro destinazioni e gli elementi per la delimitazione; tale denuncia è condizione per beneficiare delle esenzioni/decurtazioni.
  • L'onere della prova è ripartito: l'amministrazione deve provare l'esistenza dell'obbligazione tributaria (es. occupazione/posizione imponibile), mentre il contribuente deve provare le circostanze che giustificano esenzioni o riduzioni (autosmaltimento, quantità di rifiuti avviati al recupero, durata e gravità del disservizio nella raccolta).
  • Il mancato e/o irregolare svolgimento del servizio di raccolta può dare diritto a riduzioni della tariffa solo a fronte di prova specifica e circostanziata del disservizio (periodo, zona, tipologia dei rifiuti) e secondo i limiti normativi previsti (art.59 D.Lgs. 507/1993).
  • Locali adibiti a garage o parcheggi non sono automaticamente esclusi dalla tassazione: serve dimostrazione specifica che in quei locali "di regola" si producono rifiuti speciali non assimilabili o che sussistano caratteristiche oggettive che ne impediscono la produzione di rifiuti urbani.
  • Gli imballaggi terziari (e, in alcuni casi, gli imballaggi secondari quando non è attiva la raccolta differenziata) rientrano nella disciplina dei rifiuti speciali e non possono essere considerati assimilati senza i presupposti normativi e regolamentari; il produttore che avvia al recupero deve provare l'effettivo avviamento per ottenere eventuali riduzioni tariffarie a consuntivo.
  • Se una sentenza del merito è carente su singole questioni di diritto non richiedenti ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può, per ragioni di economia processuale e funzione nomofilattica, decidere la questione nel merito anziché cassare e rinviare.

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