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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25699/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia relativa alla responsabilità professionale del ragioniere Fortunato e di Dalla Montà per omessa adeguata informazione ai loro clienti (i fratelli Zarantonello) circa la possibilita di accedere a forme di definizione agevolata delle pendenze tributarie. I ricorrenti contestavano inoltre la mancata operativita della polizza assicurativa (clausola claims made con retroattivita limitata) e chiedevano la manleva da parte della compagnia assicuratrice HDI; deducevano errori di fatto e di diritto nella valutazione probatoria e nella qualificazione del danno e della responsabilita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue censure, ritenendolo inammissibile o infondato. Ha confermato che i giudici di merito avevano correttamente accertato l'omessa informazione come fonte di responsabilita professionale, la corretta esclusione della copertura assicurativa HDI con riguardo alla limitazione temporale della clausola claims made (la condotta omissiva è stata collocata temporalmente anteriormente al periodo retroattivo coperto dalla polizza) e la legittima valutazione probatoria dei giudici di merito; ha pertanto respinto le doglianze dei ricorrenti e li ha condannati al pagamento delle spese di lite di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 218 del 1997, art. 15

    Riferita alle regole sulla definizione agevolata degli accertamenti fiscali: la Corte ha valutato che la presentazione di ricorsi non esclude in astratto l'obbligo del professionista di informare il cliente sulla possibilita di definizione agevolata e sulle conseguenze economiche della scelta processuale

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 17

    Richiamato nel quadro delle sanzioni tributarie e della definizione agevolata; la mancata informativa sul regime sanzionatorio e sulla definizione agevolata può costituire fatto impeditivo per l'azione difensiva del professionista

  • cod. civ., art. 1176

    Principio di diligenza richiesto al professionista: obbligo di fornire al cliente informazioni adeguate sui possibili esiti della controversia e sulle soluzioni alternative

  • cod. civ., art. 2236, comma 2

    Standard di diligenza per la prestazione professionale: esigenza di informare e, se del caso, sconsigliare o avvertire il cliente in presenza di un giudizio processuale probabilmente sfavorevole

  • cod. civ., art. 2909

    Richiamato dai ricorrenti in tema di giudicato interno relativo all'accertamento dell'evasione; la Corte ha ritenuto la questione prevalentemente fattuale e non impeditiva della responsabilita del professionista per omessa informazione

  • cod. civ., art. 1223

    Principio di determinazione del danno: la Corte ha ritenuto che il danno derivante dalla perdita della possibilita di definizione agevolata sia stata adeguatamente liquidata dai giudici di merito

  • cod. civ., artt. 2727 e 2729

    Regole sull'onere della prova e sui mezzi di prova: i giudici di merito potevano inferire l'esistenza dell'incarico e della relativa condotta professionale sulla base di documentazione e testimonianze; la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione probatoria

  • cod. proc. civ., art. 216

    Regole relative alla prova documentale e al disconoscimento: la Corte d'appello ha valutato correttamente la prova anche in presenza di copie e disconoscimenti, senza violare i principi processuali richiamati

  • cod. proc. civ., art. 112

    Richiamato in relazione alla pretesa omissione di esame di alcune doglianze: la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente esaminato i profili rilevanti

  • cod. civ., artt. 1322, 1325, 1418, 1419, 1917

    Norme sul contratto e sulla polizza assicurativa: i ricorrenti chiedevano la nullita della clausola claims made per difetto di causa; la Corte ha ritenuto che la censura non abbia prospettato un profilo di diritto idoneo a sovvertire l'interpretazione contrattuale dei giudici di merito

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater

    Previsione relativa al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione

Massime di principio

  • Il professionista ha l'obbligo di informare il cliente, in modo esaustivo, sulle possibili strade di definizione del contenzioso fiscale e sulle conseguenze economiche delle varie scelte; la mancata informazione può integrare responsabilita risarcitoria anche se il contribuente ha poi tratto vantaggi economici da condotte illecite
  • La presentazione di un ricorso tributario non esonera automaticamente il professionista dal dovere di segnalare la possibilita di accesso a una definizione agevolata: va valutata la composizione della scelta e l'opportunita di avvertire il cliente del rischio di spese e sanzioni maggiori
  • Le questioni inerenti la sussistenza del rapporto di incarico e la valutazione probatoria sono normalmente questioni di merito e in cassazione sono sindacabili solo in presenza di vizi di diritto: la valutazione documentale e testimoniale del giudice di merito trova ampio apprezzamento
  • Le polizze di responsabilita professionale con clausole claims made operano nei limiti temporali previsti dal contratto; la copertura puo essere esclusa se la condotta contestata è anteriore al periodo retroattivo indicato nella polizza
  • Le censure relative alla nullita di clausole contrattuali devono essere sviluppate con argomentazione giuridica specifica; una diversa interpretazione del testo contrattuale, priva di adeguata base normativa o giurisprudenziale applicabile al caso concreto, difficilmente otterra accoglimento in sede di legittimità
  • Richieste di oscuramento dei dati personali in atti processuali richiedono specifiche e adeguate circostanze provate; non sono automatich e e possono essere respinte se non documentate

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