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Sentenza

Sentenza n. 10971/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero della Cultura pubblicato sul Portale unico del reclutamento della Pubblica Amministrazione (cd. piattaforma InPA) in data 02 marzo 2026, di approvazione degli atti e della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per 75 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area delle elevate professionalità del Ministero della Cultura, indetto con Bando pubblicato in data 27.05.2024, relativamente al reclutamento di un contingente di n. 3 unità appartenenti alla Famiglia professionale tecnico-scientifica per la tutela del patrimonio culturale con competenze in Biologia – codice BIO, nella parte in cui precisa che la graduatoria finale si compone anche di candidati idonei fino alla posizione n. 4, non includendo le ricorrenti, sebbene abbiano superato tutte le prove concorsuali, tra gli idonei non vincitori, per effetto dell’applicazione della disciplina limitativa degli idonei (cd. “norma taglia idonei”) di cui all’art. 35, comma 5-ter, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito in L. 21 giugno 2023, n. 74, che ha previsto il limite massimo del 20% di idonei rispetto ai posti banditi; - del Bando di indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per 75 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area delle elevate professionalità del Ministero della Cultura, pubblicato sul Portale unico del reclutamento della Pubblica Amministrazione (cd. piattaforma InPA) in data 27 maggio 2024, con apertura delle candidature dal 27.05.2024 al 26.06.2024, se ed in quanto le relative norme prevedono il limite del 20%degli idonei rispetto ai posti banditi, in applicazione della disciplina limitativa degli idonei (cd. “norma taglia idonei”) di cui all’art. 35, comma 5-ter, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito in L. 21 giugno 2023, n. 74; - ancorché non conosciute, delle determinazioni interne e dei verbali tutti della Commissione esaminatrice di applicazione del limite massimo del 20% di idonei rispetto ai posti banditi, delle note e circolari ministeriali interne di interpretazione della “norma taglia idonei”, nonché, se ed in quanto occorra, delle disposizioni applicative del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, nella parte in cui sono state interpretate nel senso di imporre il limite degli idonei anche al concorso per cui è causa; nonché, per l’accertamento e la condanna - del diritto delle ricorrenti ad essere inserite nella graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per 75 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area delle elevate professionalità del Ministero della Cultura, indetto con Bando pubblicato in data 27.05.2024, relativamente al reclutamento di un contingente di n. 3 unità appartenenti alla Famiglia professionale tecnico-scientifica per la tutela del patrimonio culturale con competenze in Biologia – codice BIO, quali candidati idonei non vincitori, con il relativo punteggio e posizione già attribuiti, e a concorrere agli eventuali scorrimenti della graduatoria, e, occorrendo, per la sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito in L. 21 giugno 2023, n. 74, e dell’art. 4, comma 9, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito in L. 9 maggio 2025, n. 69, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Giustizia amministrativa202606026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso del Ministero della Cultura, nella parte in cui ha limitato al 20% rispetto ai posti banditi il numero degli idonei non vincitori, escludendo le ricorrenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno contestato l'applicazione della cosiddetta norma taglia idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la deroga introdotta dall'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 avrebbe dovuto applicarsi anche alla procedura in esame, bandita nel 2024 e conclusa nel 2026. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione delle norme, eccesso di potere per ingiustizia, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione dei principi di buon andamento ed economicità, lamentando che il ritardo nella conclusione della procedura, asseritamente imputabile all'Amministrazione, avesse determinato la loro esclusione dalla graduatoria degli idonei. Hanno inoltre invocato la tutela dell'affidamento e i principi di correttezza e buona fede, nonché, in via subordinata, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso che esista una disciplina generale che stabilisca un termine perentorio di durata massima delle procedure concorsuali. Il termine di 180 giorni previsto dall'art. 11, comma 4, d.P.R. n. 487/1994 è ordinatorio e, comunque, nel caso concreto è stato rispettato: la prova scritta si è svolta il 9 ottobre 2025 e la graduatoria è stata pubblicata il 2 marzo 2026. La durata della procedura doveva essere valutata in relazione alla sua complessità, comprendente preselezione, prova scritta, prova orale, valutazione dei titoli e prove asincrone, senza che fosse ravvisabile un'inerzia dell'Amministrazione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso l'applicazione analogica dell'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, poiché la disposizione derogatoria limita espressamente il proprio ambito alle graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 e ai concorsi banditi nel 2025; trattandosi di norma eccezionale, essa non è estensibile oltre i casi espressamente previsti. È stata esclusa anche la lesione di un affidamento giuridicamente tutelabile, non risultando comportamenti amministrativi idonei a far confidare le candidate nella conclusione della procedura entro un termine utile a beneficiare della deroga. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata: la delimitazione temporale e oggettiva della deroga rientra nella discrezionalità legislativa, è coerente con le finalità di rafforzamento della capacità amministrativa e con il nuovo orientamento volto a privilegiare il concorso quale strumento ordinario e prioritario di reclutamento, e non presenta profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Spese compensate per la peculiarità della controversia e per il mancato deposito di una memoria difensiva da parte delle Amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione contiene il regime ordinario di limitazione del numero degli idonei non vincitori al 20% dei posti banditi, applicato dal Ministero nella graduatoria contestata.

  • art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, convertito in l. n. 69/2025

    «il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»

    La deroga temporanea alla limitazione degli idonei è applicabile esclusivamente alle graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 e ai concorsi banditi nel 2025; trattandosi di disciplina eccezionale, non è suscettibile di applicazione analogica.

  • art. 11, comma 4, d.P.R. n. 487/1994, come modificato dal d.P.R. n. 82/2023

    «Le procedure concorsuali si concludono di norma entro centottanta giorni dalla data di conclusione delle prove scritte»

    Il termine di 180 giorni ha natura ordinatoria e non costituisce un termine perentorio la cui violazione determini, di per sé, l'illegittimità della procedura; nel caso concreto il termine è stato rispettato.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disciplina della limitazione degli idonei e la delimitazione temporale della deroga non contrastano con uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento, poiché la differenziazione legislativa è sorretta da una ratio oggettiva e coerente.

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in sede di camera di consiglio, verificati i presupposti processuali e istruttori.

Massime di principio

  • Il termine di 180 giorni previsto per la conclusione delle procedure concorsuali dall'art. 11, comma 4, d.P.R. n. 487/1994 ha natura ordinatoria e non costituisce, di per sé, un parametro temporale perentorio di legittimità della procedura; la durata deve essere valutata in rapporto alla complessità concreta dell'iter e alle sue specifiche fasi.
  • Una disposizione derogatoria che sospende o attenua la limitazione del numero degli idonei nei concorsi pubblici, quando delimita espressamente il proprio ambito temporale e oggettivo, non può essere applicata analogicamente a procedure non comprese nei casi previsti dal legislatore.
  • L'esclusione di candidati idonei dalla graduatoria per effetto della disciplina limitativa degli idonei non viola il legittimo affidamento se l'amministrazione non ha posto in essere condotte univoche idonee a far confidare nella conclusione della procedura entro un termine utile a beneficiare di una disciplina derogatoria sopravvenuta.
  • La scelta legislativa di circoscrivere temporalmente e oggettivamente una deroga al regime ordinario degli idonei non è costituzionalmente irragionevole quando risponde a una ratio coerente con le finalità di organizzazione e rafforzamento della capacità amministrativa e non presenta profili di arbitrarietà manifesta.
  • Nel settore del pubblico impiego rientra nella discrezionalità legislativa la scelta di privilegiare il concorso quale strumento ordinario e prioritario di reclutamento e di limitare, conseguentemente, l'utilizzo delle graduatorie oltre i posti messi a concorso, salvo il rispetto dei limiti di ragionevolezza e non arbitrarietà.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaQuestione di legittimità costituzionale

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