Regolamento (UE) 2025/1456
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1456 della Commissione, del 17 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di allumina fusa dalla Cina, a seguito di un’inchiesta conclusasi con l’accertamento provvisorio di dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale tra le importazioni cinesi e tale pregiudizio. La Commissione ha escluso l’uso dei prezzi e costi interni cinesi per la determinazione del valore normale, applicando la metodologia del paese rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e individuando il Brasile come paese rappresentativo appropriato. Le misure sono provvisorie, prevedono aliquote differenziate per alcuni esportatori collaboranti e includono regole antifrode documentali, oltre alla cessazione della registrazione delle importazioni.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di allumina fusa, classificata attualmente ai codici NC 2818 10 11, 2818 10 19, ex 2818 10 91 e 2818 10 99, con i corrispondenti codici TARIC 2818 10 91 20 e 2818 10 91 90, originaria della Repubblica popolare cinese. Restano esclusi il corindone sinterizzato con struttura microcristallina classificato al codice TARIC 2818 10 91 30 e le miscele meccaniche di corindone artificiale e altre sostanze classificate alla voce 3824. Le aliquote individuali si applicano solo ai produttori esportatori espressamente indicati e previa presentazione di fattura commerciale valida; in mancanza, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre importazioni originarie della RPC. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1456 istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di allumina fusa dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione vi giunge dopo aver accertato provvisoriamente l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e di un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il deterioramento economico del settore europeo.
Procedimento e basi giuridiche
L’inchiesta è stata aperta il 21 novembre 2024 sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito di denuncia presentata da Imerys S.A. per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/260 e ha svolto il procedimento con campionamento di produttori dell’Unione, importatori indipendenti e produttori esportatori cinesi, nonché visite di verifica e controlli incrociati da remoto ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di base.
Prodotto interessato e definizione del prodotto
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il corindone artificiale, anche detto allumina fusa, in varie qualità commerciali e tecniche, incluso nella definizione a prescindere dalla denominazione commerciale, purché corrispondente alle specifiche TARIC pertinenti. Sono espressamente esclusi il corindone sinterizzato microcristallino al codice TARIC 2818 10 91 30 e le miscele meccaniche di corindone artificiale e altre sostanze classificate alla voce 3824. La Commissione ha inoltre respinto le richieste di esclusione di talune qualità abrasive, refrattarie e sol-gel, ritenendo che esse condividano le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e rientrino nel medesimo prodotto ai fini antidumping.
Determinazione del valore normale e distorsioni significative in Cina
La Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non utilizzabili i prezzi e i costi interni cinesi a causa di distorsioni significative nel sistema economico della RPC. Il regolamento descrive un quadro di intervento pubblico strutturale nei settori metallurgico e chimico, con forte presenza dello Stato e del PCC, pianificazione industriale, distorsioni nei mercati delle materie prime, del lavoro, dell’energia, del credito e del diritto fallimentare e patrimoniale. In assenza di collaborazione del governo cinese, la Commissione ha usato dati disponibili e ha escluso che i prezzi interni cinesi potessero costituire una base affidabile per il valore normale.
Paese rappresentativo e fonti dei valori di riferimento
In un primo momento erano stati considerati Messico e Brasile; tuttavia, dopo il riesame delle osservazioni delle parti e della disponibilità dei dati, la Commissione ha concluso che il Brasile fosse il paese rappresentativo appropriato. Il Brasile è stato selezionato in quanto paese a reddito medio-alto con produzione pertinente e dati prontamente disponibili, compresi rendiconti finanziari di società operanti nel codice NACE 23.9, ritenuto comparabile ai processi industriali della produzione di allumina fusa. Per la costruzione del valore normale la Commissione ha utilizzato il Global Trade Atlas per molte materie prime, l’IBGE per il lavoro e le fonti brasiliane per energia elettrica e gas, con aggiustamenti per dazi all’importazione e, nel caso dell’energia, per l’ICMS.
Margini di dumping provvisori
La Commissione ha determinato margini di dumping provvisori pari al 125,23 % per Chongqing Saite Corundum Co., Ltd. e all’111,95 % per Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd. Per le altre società collaboranti il margine provvisorio è stato fissato al 118,88 %, mentre per tutte le altre importazioni originarie della RPC è stato stabilito al 136,36 %, sulla base dei dati disponibili e del basso livello di collaborazione complessivo.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione comprende nove produttori e ha subito un forte deterioramento: produzione, vendite e quota di mercato sono calate in modo significativo, mentre l’utilizzo della capacità è sceso dal 69 % al 43 % e l’occupazione è diminuita del 16 %. I prezzi d’importazione dalla Cina sono rimasti inferiori ai prezzi dell’industria europea, con un undercutting medio ponderato molto elevato, e ciò ha impedito agli operatori europei di trasferire sui prezzi l’aumento dei costi di produzione. La redditività è passata da un utile moderato nel 2021 a perdite nel periodo dell’inchiesta, portando la Commissione a concludere che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole.
Nesso di causalità e altri fattori esaminati
La Commissione ha ritenuto che l’aumento delle importazioni cinesi a basso prezzo sia la causa principale del pregiudizio, in quanto ha compresso i prezzi dell’Unione e ridotto vendite, produzione e margini. Sono stati esaminati anche altri fattori, tra cui importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, contrazione del consumo, aumento dei costi energetici, presunti svantaggi nelle materie prime, mancanza di investimenti e importazioni intra-industriali dalla Cina; nessuno di essi è stato ritenuto idoneo a interrompere o attenuare il nesso causale accertato.
Livello delle misure e interesse dell’Unione
Poiché i margini sufficienti per eliminare il pregiudizio risultavano superiori ai margini di dumping, la Commissione ha fissato i dazi provvisori al livello del dumping accertato. Nella valutazione dell’interesse dell’Unione ha riconosciuto le preoccupazioni di importatori e utilizzatori circa l’aumento dei costi, ma ha ritenuto che l’industria dell’Unione necessiti di tutela per evitare ulteriori perdite, chiusure di impianti e rischi per la resilienza industriale europea. La Commissione ha inoltre osservato che l’ampia capacità inutilizzata dell’industria dell’Unione e la presenza di fornitori di paesi terzi attenuano i rischi di carenze di approvvigionamento.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping provvisorio
È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di allumina fusa originaria della RPC. Le aliquote sono: 125,2 % per Chongqing Saite Corundum Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 89RI), 111,9 % per Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd. (89RJ), 118,8 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I e 136,3 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC (8999).
Condizione per l’applicazione delle aliquote individuali
Le aliquote individuali si applicano solo se, al momento dell’importazione, viene presentata alle autorità doganali una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. In assenza di tale fattura, si applica l’aliquota residuale più elevata prevista per tutte le altre importazioni dalla RPC.
Garanzia sull’immissione in libera pratica
L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio antidumping provvisorio.
Osservazioni e audizioni nella fase provvisoria
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore. Le richieste di audizione con la Commissione e con il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario dall’entrata in vigore del regolamento, fermo restando il potere del consigliere-auditore di esaminare anche le domande tardive.
Cessazione della registrazione delle importazioni
Le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/260. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore del regolamento devono essere conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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