Sentenza n. 6253/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 57 del 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Basilicata n. 57 del 2026, che aveva respinto il ricorso contro l'autorizzazione unica regionale alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano e contro il successivo rigetto dell'istanza di riesame
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha contestato l'autorizzazione unica regionale del 30 dicembre 2024 e il successivo rigetto dell'istanza di riesame del 13 ottobre 2025, deducendo, in primo grado, la mancata convocazione alla conferenza di servizi e l'insussistenza del silenzio-assenso comunale, nonché numerosi vizi sostanziali: omessa verifica preventiva dell'interesse archeologico; mancato recepimento delle prescrizioni dei Vigili del fuoco; omessa valutazione di incidenza ambientale; sottostima degli impatti odorigeni e sanitari e violazione delle prerogative sindacali; violazione della pubblicità dell'istruttoria; violazione della disciplina idrogeologica; omessa valutazione dell'impatto economico-sociale e paesaggistico; carenze istruttorie sull'approvvigionamento delle biomasse, sul bilancio di massa ed energia e sulle emissioni; assenza di pubblico interesse; mancanza dell'autorizzazione per il collegamento alla rete nazionale del gas; carenze su localizzazione, dimensionamento e sicurezza; omessa acquisizione dei pareri comunali e provinciali; contrasto con lo strumento urbanistico e omessa valutazione ambientale strategica, con questioni di legittimità costituzionale ed euro-unitaria. Con motivi aggiunti erano stati contestati anche l'illogicità della motivazione, il rischio dighe, la disponibilità dei fondi, le distanze dai confini, l'ubicazione urbanistica e la prossimità ad aree paesaggistiche e naturalistiche. In appello il Comune ha riproposto criticamente tali censure, sostenendo l'erroneità della sentenza del TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato il rigetto del ricorso di primo grado, ritenendo superfluo esaminare le eccezioni processuali dell'appellata per l'infondatezza nel merito. Ha escluso la lesione delle facoltà partecipative comunali: il Comune aveva avuto notizia informale del procedimento e aveva comunque potuto esporre pienamente le proprie ragioni nel successivo riesame. La convocazione alla conferenza ha funzione strumentale rispetto alla partecipazione effettiva; ove questa sia stata comunque possibile o successivamente garantita, l'omissione non determina invalidità, alla luce dei principi sottesi all'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Le prescrizioni archeologiche e dei Vigili del fuoco risultavano richiamate dal provvedimento mediante il rinvio generale alle prescrizioni e agli atti acquisiti nel procedimento e riguardavano, comunque, la fase esecutiva. La mancata valutazione di incidenza non è stata dimostrata, poiché il sito non intercettava direttamente aree protette e il Comune non aveva provato un rischio concreto, effettivo e attuale di significative interferenze indirette; le valutazioni tecniche delle amministrazioni competenti non erano sostituibili in assenza di macroscopica illogicità. Analogamente, gli impatti odorigeni, idrogeologici, economico-sociali e sulle emissioni erano stati esaminati in conferenza e accompagnati da prescrizioni, sicché le censure comunali introducevano un sindacato sostitutivo sul merito tecnico-amministrativo. È stata esclusa la violazione delle prerogative sindacali, in ragione della natura di impianto FER, non qualificabile come impianto industriale ai fini invocati. Il Comune non aveva interesse a contestare la mancata pubblicazione di un avviso pubblico. La dichiarazione di pubblico interesse è stata ritenuta coerente con gli obiettivi di neutralità climatica e indipendenza energetica. La produzione della Soluzione Tecnica Minima Generale è stata ritenuta sufficiente per il profilo della connessione alla rete. L'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 comprende i diversi profili autorizzatori, costituisce variante allo strumento urbanistico ove occorra e consente l'ubicazione degli impianti anche in zona agricola, prevalendo sulla disciplina urbanistico-edilizia locale. Le censure sul rischio dighe e sui profili edilizi sono state ritenute in parte tardive, perché dedotte solo con motivi aggiunti, e comunque infondate o prive di prova liquida; i digestori sono stati qualificati come volumi tecnici, mentre erano state dettate prescrizioni per l'edificio destinato a uffici. Sono state inoltre valorizzate le vie pubbliche di accesso, l'assenza di dimostrata violazione delle distanze e i pareri favorevoli delle autorità competenti, compresi quelli paesaggistici. Le questioni costituzionali ed euro-unitarie sono state ritenute prive di rilevanza. Il Comune è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 15.000 euro oltre accessori, con compensazione nei rapporti con l'Autorità di Bacino.
Norme richiamate
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L'omessa convocazione alla conferenza di servizi non determina invalidità quando la partecipazione dell'amministrazione interessata sia stata comunque concretamente possibile o successivamente garantita, perché la convocazione è strumentale alla realizzazione dell'effettiva partecipazione.
artt. 14 e ss. l. 241/1990
La conferenza di servizi costituisce il modulo procedimentale nel quale sono acquisiti e ponderati i diversi interessi pubblici e privati coinvolti nel progetto.
art. 12 d.lgs. 387/2003
L'autorizzazione unica per impianti alimentati da fonti rinnovabili comprende i diversi profili autorizzatori, può costituire variante allo strumento urbanistico e consente, nei limiti stabiliti dalla disciplina statale, la localizzazione anche in area agricola, prevalendo sulle incompatibili previsioni urbanistico-edilizie locali.
art. 12, comma 7, d.lgs. 387/2003
Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
La classificazione agricola dell'area non può essere utilizzata dal Comune per impedire surrettiziamente la localizzazione di un impianto FER consentita dalla legge.
art. 3, comma 2, c.p.a.
Il dovere di sintesi grava sulle parti e sul giudice, soprattutto nelle controversie complesse, per garantire l'intelligibilità delle argomentazioni e della decisione.
art. 217 R.D. 1265/1934
La disposizione invocata dal Comune non è stata ritenuta applicabile a un impianto FER della natura di quello oggetto di causa.
Regolamento UE 2022/2577
È stato richiamato quale espressione dell'interesse pubblico alla neutralità climatica e all'indipendenza energetica.
Direttiva UE 2023/2413
È stata richiamata, insieme al quadro normativo europeo, quale fondamento dell'interesse pubblico alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.
Massime di principio
- L'omessa convocazione di un'amministrazione alla conferenza di servizi non comporta l'invalidità del provvedimento quando l'amministrazione abbia comunque avuto la concreta possibilità di partecipare oppure abbia potuto esporre integralmente le proprie ragioni in una successiva fase procedimentale; la convocazione ha infatti natura servente rispetto all'obiettivo sostanziale della partecipazione effettiva.
- Nel giudizio di legittimità amministrativa, le valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalle amministrazioni competenti non possono essere sostituite da una diversa valutazione di parte e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta e intrinseca illogicità, travisamento o insostenibilità tecnica adeguatamente dimostrati.
- L'autorizzazione unica prevista dall'art. 12 d.lgs. 387/2003 riunisce i diversi titoli e profili autorizzatori necessari per la realizzazione dell'impianto FER, può operare come variante allo strumento urbanistico e prevale sulle incompatibili prescrizioni urbanistico-edilizie locali.
- La possibilità, prevista dalla legge, di localizzare impianti FER in zona agricola impedisce agli strumenti urbanistici comunali di introdurre divieti surrettizi o limiti sostanzialmente impeditivi della localizzazione autorizzata dalla disciplina statale.
- Le censure proposte per la prima volta con motivi aggiunti sono tardive quando riguardano elementi della localizzazione o del progetto già conoscibili dall'interessato sin dalla proposizione del ricorso originario.
- La dichiarazione di pubblico interesse di un impianto FER trova fondamento negli obiettivi legislativi ed euro-unitari di neutralità climatica e indipendenza energetica e deve essere ponderata con gli interessi territoriali e ambientali nell'ambito della conferenza di servizi.
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