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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32377/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di avvisi di rettifica doganale e dei connessi atti sanzionatori emessi per importazioni dalla Cina di elementi di fissaggio in ferro e acciaio effettuate nel 2013-2014. L’amministrazione doganale aveva riqualificato le merci, inizialmente dichiarate dall’importatrice sotto la voce 8708 come parti e accessori di autoveicoli, ritenendole invece riconducibili alla voce 7318 del sistema armonizzato e della nomenclatura combinata, con conseguente applicazione del dazio antidumping previsto dal regolamento CE n. 91/2009. La CTR del Piemonte, dopo un precedente intervento di cassazione che aveva escluso la retroattività del regolamento UE n. 2016/278, aveva nuovamente respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che le "colonnette filettate" importate non fossero assimilabili a comuni viti, bulloni e simili, perché destinate all’ancoraggio delle ruote di specifici mezzi pesanti e non riutilizzabili senza danneggiamento. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione del regolamento (CEE) n. 2658/1987 e del regolamento CE n. 91/2009: sosteneva che la CTR avesse errato nella classificazione doganale, poiché la destinazione specifica e la natura "one-use" non escluderebbero la voce 7318, che comprende anche viti e bulloni speciali purché idonei a unire pezzi smontabili senza danneggiamento; da ciò deriverebbe anche l’applicabilità del dazio antidumping ai codici NC pertinenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo, ma lo ha giudicato infondato. Ha confermato che la CTR aveva correttamente escluso la classificazione delle merci nella voce 7318, valorizzando la funzione di ancoraggio su specifici veicoli e soprattutto il dato che, una volta applicate, le colonnette costituivano un corpo unico con i pezzi assemblati e non potevano essere smontate senza danneggiarli. Ha poi affermato che il regolamento antidumping n. 91/2009 colpisce soltanto i determinati codici NC espressamente indicati e che, pertanto, i prodotti diversamente classificati ne restano esclusi, indipendentemente dal fatto che siano standard o speciali. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state compensate, con statuizione di impossibilità di decidere sulle spese del controricorso della parte rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata ricondotta al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, e ritenuta ammissibile perché diretta contro l’interpretazione della norma tariffaria, non contro la mera ricostruzione dei fatti.

  • Regolamento (CEE) n. 2658/1987

    È il quadro normativo della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune; la Corte ne ha confermato l’applicazione alla classificazione delle merci e ha ritenuto corretta la lettura della voce 7318 alla luce delle note esplicative.

  • Regolamento (CE) n. 91/2009

    "Viene istituito un dazio antidumping definitivo su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile... originari della Repubblica popolare cinese, dichiarati con i codici NC ..."

    Il dazio antidumping si applica solo agli elementi di fissaggio espressamente individuati dai codici NC elencati nel regolamento; i prodotti diversamente classificati ne sono esclusi.

  • Regolamento (UE) n. 2016/278

    Era stato in precedenza escluso, in sede di rinvio cassatorio, che potesse operare retroattivamente per eliminare il dazio sulle importazioni oggetto di causa.

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012

    Rientra tra le fonti tariffarie applicabili ratione temporis alla classificazione delle merci per l’anno 2013.

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013

    Rientra tra le fonti tariffarie applicabili ratione temporis alla classificazione delle merci per l’anno 2014.

Massime di principio

  • Ai fini della classificazione doganale, la destinazione specifica del bene non è di per sé decisiva quando le note esplicative della voce applicabile valorizzano invece la funzione oggettiva del prodotto e la sua idoneità ad assemblare o fissare pezzi.
  • Per rientrare nella voce 7318 degli elementi di fissaggio, occorre che il prodotto consenta l’unione di più pezzi in modo che lo smontaggio sia possibile senza danneggiamento; se l’elemento, una volta applicato, diviene un corpo unico con i pezzi assemblati e non è removibile senza danno, la classificazione in tale voce è esclusa.
  • Un dazio antidumping unionale si applica soltanto ai prodotti e ai codici NC espressamente individuati dal regolamento istitutivo; l’estensione a merci diverse non può farsi in via analogica sulla sola base di una somiglianza economica o funzionale.
  • La qualificazione come elemento di fissaggio "speciale" non basta, da sola, a ricondurre il prodotto al campo di applicazione del dazio se la classificazione tariffaria corretta è diversa da quella richiamata dal regolamento antidumping.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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