Sentenza n. 692/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione AGEA di Prot. n. AGEA.AGA.2023.19515 del 16.02.2023 e ricevuta dal ricorrente il 17.02.2023, ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con n. 5 allegati, con la quale è stato comunicato il “ricalcolo” del prelievo imputato al ricorrente per i periodi 1995/96 e 1996/97, oltre interessi dal 07.10.1999, e per il periodo 2000/01, oltre interessi dal 01.09.2001; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro nazionale dei debiti istituto presso l'Agea di cui all'art. 8-ter, L. n. 33/09 (citato nella comunicazione di cui supra, non allegato e non conosciuto), nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA del 16 febbraio 2023 recante il ricalcolo del prelievo supplementare per le annate 1995/1996, 1996/1997 e 2000/2001, oltre interessi
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato la comunicazione con cui AGEA, dando esecuzione a precedenti sentenze del Consiglio di Stato, aveva ricalcolato gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare per le annate 1995/1996, 1996/1997 e 2000/2001. Il ricorso era rivolto anche contro gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compreso l'aggiornamento del Registro nazionale dei debiti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, assumendo che il provvedimento impugnato fosse divenuto inefficace ex lege per effetto dell'art. 10-bis, comma 4, del decreto-legge n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103/2023.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, nelle fattispecie considerate, il provvedimento di ricalcolo è divenuto inefficace ex lege, poiché l'Amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti dall'Amministrazione stessa. Di conseguenza, non sussiste più un interesse concreto e attuale all'annullamento dell'atto impugnato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e della particolare complessità dell'evoluzione normativa e contenziosa della materia.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, D.L. 69/2023, conv. modif. L. 103/2023
La disposizione ha determinato l'inefficacia ex lege del provvedimento di ricalcolo impugnato, imponendo all'Amministrazione una nuova rideterminazione del prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta rende inefficace ex lege il provvedimento amministrativo impugnato e impone all'Amministrazione di adottare una nuova determinazione, viene meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento dell'atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- In materia di ricalcolo del prelievo supplementare sulle quote latte, l'Amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti, quando ciò sia imposto dalla disciplina sopravvenuta richiamata dal giudice.
- La particolare complessità dell'evoluzione normativa e delle vicende contenziose può giustificare la compensazione delle spese anche quando il giudizio si conclude con una declaratoria di improcedibilità.
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