Sentenza n. 178/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del Prefetto di Torino del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-/D notificato in data 21.3.2025 che ha vietato al signor -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni; di tutti gli atti presupposti, preordinati e consequenziali e comunque connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4.8.2025: del decreto della Questura di Torino del 26.5.2025 Cat. -OMISSIS- notificato in data 4.7.2025 che ha revocato la licenza di porto di fucile ad uso caccia al signor -OMISSIS-; del decreto del Questore di Torino del-OMISSIS- Cat. -OMISSIS- notificato in data 4.7.2025 che ha revocato la carta europea d’arma da fuoco del signor -OMISSIS-; del decreto del Prefetto di Torino del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-/D notificato in data 21.3.2025 che ha vietato al signor -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni; di tutti gli atti presupposti, preordinati e consequenziali e comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, nonché, con motivi aggiunti, revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia e della carta europea d’arma da fuoco
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi e munizioni adottato dal Prefetto, deducendo la violazione dell’art. 39 r.d. n. 773/1931, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà. L’amministrazione aveva fondato il giudizio di inaffidabilità su due circostanze: il fatto che il ricorrente, mentre si trovava in Svezia per lavoro, fosse rientrato temporaneamente in Italia lasciando le armi, legittimamente trasportate e detenute all’estero, nella disponibilità di terzi; e l’esistenza di dissidi condominiali connessi alla gestione di cani da caccia, documentati da esposti e integrazioni di querela presentati da altri condomini. Il ricorrente ha contestato sia l’effettività di condotte conflittuali o aggressive proprie, sia la negligenza nella custodia delle armi. Con motivi aggiunti ha impugnato, per invalidità derivata, la revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia e della carta europea d’arma da fuoco, adottate in conseguenza del divieto prefettizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha riconosciuto che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel formulare il giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sulla possibile capacità di abuso delle armi, trattandosi di provvedimenti cautelari e preventivi, non sanzionatori. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata sulla base di specifici elementi di fatto, valutati singolarmente e cumulativamente nell’ambito di un’adeguata istruttoria e motivazione. Quanto ai dissidi condominiali, il Collegio ha ritenuto che gli esposti e le integrazioni di querela provenienti dai condomini, in assenza dell’indicazione di condotte aggressive, ostili o minacciose poste in essere dal ricorrente, non fossero sufficienti a fondare una prognosi negativa di abuso delle armi: la valutazione avrebbe dovuto individuare condotte positive del ricorrente sintomatiche di inimicizia o rancore. Quanto alla custodia in Svezia, la documentazione dimostrava che la detenzione delle armi era stata autorizzata dall’autorità svedese, consapevole che esse si trovavano in un immobile di proprietà di un terzo; non era quindi configurabile una negligenza del ricorrente. Neppure poteva considerarsi negligente la scelta di non riportare le armi in Italia per un soggiorno di soli pochi giorni, considerata la regolarità della custodia e la permanenza delle esigenze venatorie per cui era stato autorizzato il trasporto all’estero. Il divieto prefettizio è stato pertanto ritenuto illegittimo per insufficienza degli elementi istruttori e motivazionali. Sono stati accolti anche i motivi aggiunti, poiché le revoche della licenza e della carta europea d’arma da fuoco traevano esclusivo fondamento dal divieto illegittimo. Le spese, pari a euro 3.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 773/1931
«Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate [...]»; «Le autorizzazioni possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione».
La norma distingue i casi di potere vincolato dell’amministrazione da quelli in cui è consentita una valutazione discrezionale sull’affidabilità e sulla buona condotta del soggetto.
art. 39 r.d. 773/1931
«Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti [...] alle persone ritenute capaci di abusarne».
Attribuisce al Prefetto un potere discrezionale, cautelare e preventivo, il cui esercizio richiede specifici elementi di fatto idonei a sostenere una prognosi negativa sull’affidabilità del detentore.
art. 43 r.d. 773/1931
«La licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi».
Consente una valutazione discrezionale della buona condotta e dell’affidabilità anche in sede di rilascio o ritiro dei titoli abilitativi, ma sulla base di un’istruttoria adeguata e di una motivazione riferita a circostanze concrete.
art. 699 c.p.
È richiamato quale espressione del generale divieto di circolare armati, rispetto al quale la detenzione e il porto di armi costituiscono situazioni eccezionali.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
È richiamato, insieme all’art. 699 c.p., per evidenziare che la detenzione e il porto di armi non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo ordinario.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito delle memorie delle parti.
Massime di principio
- Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 r.d. n. 773/1931 ha natura discrezionale, cautelare e preventiva, ma deve essere esercitato sulla base di specifici elementi di fatto, valutati nell’ambito di un’adeguata istruttoria, che consentano una prognosi negativa circa l’affidabilità del soggetto e il rischio di abuso delle armi.
- La mera esistenza di esposti o querele presentati da terzi, in assenza dell’indicazione di condotte aggressive, minacciose o comunque ostili poste in essere dal titolare delle armi, non è sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità ai fini del divieto di detenzione.
- La valutazione di inaffidabilità nella custodia delle armi deve considerare concretamente la legittimità e l’adeguatezza delle modalità di custodia autorizzate dall’autorità competente; non è negligente il titolare che lasci temporaneamente le armi all’estero, in luogo autorizzato e adeguatamente custodito, anziché trasportarle con sé per un breve rientro in Italia.
- L’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi non esclude il sindacato giurisdizionale sulla sufficienza degli elementi istruttori, sulla logicità della prognosi e sull’adeguatezza della motivazione.
- Le revoche della licenza di porto d’armi e della carta europea d’arma da fuoco, adottate esclusivamente in conseguenza di un divieto prefettizio illegittimo, sono illegittime per invalidità derivata.
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