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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21876/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari con tre motivi principali: 1) vizi di qualificazione giuridica: sosteneva che il possesso del tirapugni in metallo dovesse essere inquadrato nell'art. 699 c.p. anziché nella L. n. 110/1975 (art. 4 e ss.); 2) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto); 3) diniego di pene sostitutive ex art. 20-bis c.p., lamentando che il rigetto fosse fondato esclusivamente sui precedenti penali senza una valutazione concreta delle condizioni personali e della prognosi di rispetto delle prescrizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto inammissibili alcuni motivi per carenza di interesse o per aspecificità e ha dichiarato infondati gli altri, confermando la doppia condanna di merito. In particolare: il possesso del tirapugni è stato ritenuto configurabile come "arma" ricadente nella disciplina della L. n. 110/1975 (anche nella versione aggiornata con l'art. 4-bis), non nella più favorevole disciplina dell'art. 699 c.p.; la mancata applicazione dell'art. 131-bis è giustificata dalla presenza di numerosi precedenti, anche specifici, e dalla sottoposizione a misura di prevenzione che indicano persistente pericolosità; il diniego delle pene sostitutive è stato motivato tenendo conto non solo dei precedenti ma anche della natura/numero/epoca degli stessi e della misura di prevenzione, sicché la prospettiva di inosservanza delle prescrizioni è stata ritenuta plausibile. Per effetto del rigetto il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 2 e 3, L. n. 110/1975

    Il tirapugni è stato qualificato come arma ricadente nella disciplina della L. n. 110/1975; l'applicazione di tale norma è compatibile con la fattispecie e più gravosa rispetto alla norme richiamate dal ricorrente.

  • art. 4-bis, L. n. 110/1975

    La modifica normativa successiva (introdotta dal d.l. n. 123/2023 conv. L. n. 159/2023) non muta la sostanza della qualificazione: la nuova disposizione prevede sanzioni più gravi (reclusione) ed è applicabile in continuità nella corretta inquadratura del tirapugni come arma.

  • art. 699 cod. pen.

    Non è applicabile alla fattispecie perché il tirapugni è considerato un'arma per la quale non è prevista licenza; inoltre la norma nella versione in vigore all'epoca (secondo comma) risultava più sfavorevole o comunque soppiantata dalla disciplina speciale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche con motivazione implicita e va valutata con riferimento agli indici di cui all'art. 133 c.p.; nel caso concreto è stata esclusa in ragione dei numerosi precedenti e della misura di prevenzione che indicano non occasionalità e persistente pericolosità.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Le pene sostitutive possono essere negate ma il giudice non può basare la sua prognosi negativa esclusivamente sui precedenti; tuttavia può valutare natura, numero ed epoca dei precedenti. Nel caso specifico il diniego è stato ritenuto congruamente motivato anche in considerazione della misura di prevenzione e della mancanza di autocontrollo.

  • art. 53, L. n. 689/1981

    Richiamata come riferimento alla disciplina sanzionatoria accessoria e alla modalità di applicazione delle pene non custodiali, nell'ambito della critica sul diniego di sostituzione della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme sul contenuto dei motivi di ricorso in cassazione: i motivi devono specificare i vizi di violazione di legge e il vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto alcuni motivi inammissibili per aspecificità o per richiedere una rivalutazione dei fatti di merito.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la requisitoria del Pubblico Ministero in cassazione; nel procedimento il PM ha concluso per il rigetto del ricorso.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Regola che limita la riproduzione dei motivi di ricorso nei provvedimenti della Corte di cassazione; i motivi sono stati riportati nei limiti previsti.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata in ordine all'inammissibilità per aspecificità dei motivi che non rendono conto delle argomentazioni del giudice impugnato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata con condanna alle spese processuali.

  • d.l. n. 123/2023 conv. L. n. 159/2023

    Intervento normativo che ha abrogato/modificato talune disposizioni e ha introdotto l'art. 4-bis nella L. 110/1975; la Corte ha ritenuto che la disciplina risultante renda più grave la fattispecie e confermi l'inquadramento come reato previsto dalla normativa sulle armi.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Rilevante per la disciplina delle pene sostitutive: ha modificato criteri e limiti, con la conseguenza che il giudice deve motivare la prognosi non facendo esclusivo riferimento ai precedenti ma valutandone natura, numero ed epoca.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti: la rilettura delle prove o la proposta di una diversa ricostruzione storica è inammissibile se il giudice di merito ha dato motivazione logica e coerente.
  • Un tirapugni in metallo è generalmente qualificato come "arma" alla stregua della L. n. 110/1975 e non rientra nella disciplina più favorevole dell'art. 699 c.p.; la riclassificazione favorevole al ricorrente è priva di interesse se comporterebbe pene maggiori.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede valutazione complessiva degli indici di cui all'art. 133 c.p.; la presenza di precedenti significativi e di misure di prevenzione può escluderne l'applicazione, anche con motivazione implicita ma adeguata.
  • Il diniego delle pene sostitutive non può basarsi esclusivamente sui precedenti penali, ma il giudice può legittimamente negare la sostituzione valutando natura, numero ed epoca dei precedenti insieme ad altri elementi (es. misure di prevenzione, mancanza di autocontrollo).
  • Se la sentenza di appello si conforma motivazionalmente a quella di primo grado (cd. "doppia conforme"), il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è più limitato e la possibilità di censurare la valutazione delle prove è ridotta a macroscopiche incongruenze.
  • La mancanza di interesse a far valere una diversa qualificazione sussiste quando la riclassificazione cagionerebbe un trattamento sanzionatorio più sfavorevole per l'imputato.

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