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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34236/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Principali censure: (1) nullita' della provvista indiziaria costituita dalle conversazioni telematiche acquisite tramite ordine europeo di indagine emesso dalla Procura di Bologna (richiamo alla sentenza CJEU H.K. e alla Direttiva 2002/58/CE); (2) insufficienza del quadro indiziario rispetto all'accusa di importazione di oltre 43 kg di cocaina (contestazione che il ricorrente avrebbe solo conosciuto i meccanismi del vano occulto ma non lo avrebbe realizzato); (3) erronea qualificazione del fatto come sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), proponendo la derubricazione a minore fattispecie 605 c.p. perche' il fine sarebbe stato solo verificare la veridicita' della condotta dei romagnoli e non ottenere un profitto; (4) carenza di motivazione circa l'appartenenza all'associazione dedita al narcotraffico, essendovi al piu' disponibilita' occasionale verso i cugini Proshka; (5) ruolo meramente gregario rispetto al fratello e quindi insussistenza del vincolo associativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. All'udienza il difensore ha rinunciato al primo motivo (quello sull'ordine europeo e le conversazioni); la Corte ha ritenuto che i restanti motivi siano in realta' censure attinenti a rivalutazioni di merito o a doglianze motivazionali che chiedono una diversa valutazione degli elementi probatori, cio' che in cassazione non e' consentito. La Corte ha confermato la congruitazza e l'esaustivita' della motivazione del Tribunale del riesame, richiamando le conversazioni fra il ricorrente e il fratello, l'inserimento in chat collettive del gruppo, le attivita' personali di recupero del carico e altri elementi indicativi di partecipazione all'associazione e del contributo al sequestro estorsivo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende come da dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma riferita alla competenza del Tribunale adito per i provvedimenti cautelari; il provvedimento impugnato era un'ordinanza adottata ai sensi di tale articolo

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la custodia e' stata motivata anche con il ruolo dell'indagato nell'associazione

  • art. 73, primo comma, d.P.R. 309/1990

    norma sull'importazione di stupefacenti; contestata per l'importazione di oltre 43 kg di cocaina

  • art. 630 cod. pen.

    norma sul sequestro di persona a scopo di estorsione; il Tribunale ha ritenuto configurati gli elementi essenziali del reato in relazione al fatto contestato (capo 5)

  • artt. 178, 179 e 273 cod. proc. pen.

    richiamati dalla difesa come profili di nullita' della provvista indiziaria acquisita tramite ordine europeo di indagine; il motivo e' stato pero' rinunciato in udienza

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    norma sui documenti informatici; il Tribunale del riesame ha qualificato le conversazioni telematiche come documenti informatici utilizzabili nel processo

  • Direttiva 2002/58/CE e sentenza Corte di Giustizia UE 2.3.2021 (H.K.)

    richiamate dalla difesa per sostenere che l'accesso ai dati di traffico/posizione richiede controllo giudiziale e che l'ordine emesso senza tale controllo sarebbe illegittimo; la Corte di cassazione non ha esaminato il merito del motivo perche' rinunciato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che consente la condanna al pagamento delle spese processuali per l'impugnante; applicata per la condanna alle spese

  • Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000 n.186

    richiamata in relazione alla valutazione della buona fede del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione ai fini dell'eventuale sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi che in realta' chiedono una diversa valutazione dei fatti o degli indizi (ricostruzione di merito) sono inammissibili: il sindacato e' limitato a illogicita' manifeste o radicali carenze motivazionali.
  • La rinuncia a un motivo in udienza comporta che la Corte non esamini quel profilo di doglianza; strategicamente va valutata con attenzione prima dell'udienza.
  • Le conversazioni telematiche possono essere qualificate come documenti informatici ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p. e utilizzate come elementi indiziari se il giudice motivi adeguatamente il loro contenuto e il contesto.
  • Per la configurazione della partecipazione ad un'associazione di narcotraffico sono significativi elementi quali: conoscenza tecnica dei mezzi utilizzati (es. meccanismi di vani occultI), inserimento in chat di coordinamento, contatti con vertici del sodalizio e comportamenti concreti di esecuzione o recupero del carico.
  • La distinzione tra sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e altra fattispecie privata (es. minaccia o lesioni) si fonda sul fine di ottenere un profitto o un corrispettivo; l'esito della liberazione solo dopo il sequestro della merce da parte della polizia puo' essere indizio dell'obiettivo estorsivo.
  • Per impugnare l'utilizzabilita' di dati acquisiti tramite cooperazione internazionale (ordine europeo di indagine/EIO) e per invocare principi della Direttiva 2002/58/CE e della giurisprudenza CJEU e' necessario dedurre e non rinunciare al motivo, implicando una precisa strategia difensiva; il difetto di controllo giudiziale nello Stato richiedente e' il profilo essenziale da dimostrare.
  • Le censure generiche sul ruolo 'gregario' o sulla 'episodicita'' delle condotte sono inefficienti se non confrontano puntualmente le ragioni addotte dal giudice e non dimostrano incongruenze logiche nella motivazione.

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