Cassazione Penale, Sentenza n. 14861/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato tramite difensore d'ufficio con quattro motivi: (a) nullità del processo di primo e secondo grado per inesatta notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e del decreto a giudizio al difensore di ufficio domiciliatario anziché all'imputato detenuto o al suo domicilio eletto (violazione artt. 156 e 161 c.p.p.); (b) censura sulla valutazione in relazione all'art. 62-bis c.p. (motivazione ritenuta pedittica dal ricorrente); (c) vizio di motivazione per il rigetto della domanda di continuazione con i fatti di una precedente sentenza (si assume che la precedente sentenza era stata invece prodotta); (d) vizio di motivazione nel diniego della sospensione condizionale della pena, con la precisazione che l'accoglimento dei precedenti motivi avrebbe potuto influire su tale valutazione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso per ragioni processuali: ha ritenuto assolutamente nulla la dichiarazione di assenza e le notifiche effettuate mediante consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, perché non risultava accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale idoneo a far ritenere certa la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o la sua volontaria sottrazione. Richiamata la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 23948/2019), la Corte ha annullato senza rinvio sia la sentenza di appello che quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 156 c.p.p.
Riferito alle regole di notifica e alle nullità connesse; secondo la decisione le formalità di notifica non possono sostituire l'accertamento della effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato
art. 161 c.p.p.
Riferito alle modalità di notifica a difensore e domicilio; la Corte ha considerato che la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente a provare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato senza elementi che attestino un rapporto effettivo
art. 415-bis c.p.p.
L'avviso previsto dall'art. 415-bis deve garantire che l'imputato abbia effettiva conoscenza del procedimento; la consegna all'avvocato domiciliatario di ufficio è stata ritenuta insufficiente in assenza di prova di un rapporto professionale concreto
art. 62-bis c.p.
La questione era sollevata dal ricorrente per censurare la motivazione della Corte territoriale; la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito della applicazione della norma, avendo deciso per vizi processuali che hanno annullato i giudizi
Giurisprudenza: Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019
Principio richiamato: ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o altri elementi che dimostrino la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato
Massime di principio
- La notifica di atti processuali all'avvocato domiciliatario d'ufficio non produce automaticamente la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato: il giudice deve verificare che esista un rapporto professionale effettivo o altri indici di consapevolezza da parte dell'imputato
- La mancata verifica dell'effettiva conoscenza può determinare la nullità assoluta della dichiarazione di assenza e delle successive decisioni assunte in sua assenza, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento
- Se risultano elementi che dimostrano che l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia o che era detenuto e quindi raggiungibile diversamente, la notifica al difensore d'ufficio può non essere idonea e il giudice deve accertare concretamente la conoscenza
- Quando l'annullamento è disposto per vizi formali di notifica, la Corte di Cassazione può limitarsi ad annullare le sentenze e rinviare/trasmettere gli atti per l'ulteriore corso senza decidere nel merito delle questioni sostanziali (es. applicazione di norme penali, continuazione, benefici)
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe documentare prontamente (anche con certificazioni o dichiarazioni) l'esistenza di un rapporto con un difensore di fiducia o la mancata ricezione delle notifiche, per far valere la nullità prima possibile
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