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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-64/17

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'8 marzo 2018. — Saey Home & Garden NV/SA contro Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 25 – Esistenza di una clausola attributiva di competenza – Accordo orale senza conferma per iscritto – Clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita menzionate in alcune fatture – Articolo 7, punto 1, lettera b) – Contratto di concessione di vendita fra società stabilite in due Stati membri diversi e avente ad oggetto il mercato di un terzo Stato membro – Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino – Determinazione dell’autorità giurisdizionale competente – Luogo di esecuzione dell’obbligazione caratteristica di siffatto contratto. — Causa C-64/17

Giurisprudenza europea62017CJ0064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia decide su una controversia tra una società belga e una portoghese relativa alla risoluzione di un contratto di concessione di vendita per il mercato spagnolo. Esclude che una clausola di foro contenuta solo in condizioni generali richiamate nelle fatture possa soddisfare l’articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis, in assenza di un adeguato consenso scritto o di una prassi/uso rilevante. Inoltre, qualifica il contratto come prestazione di servizi e indica il foro competente nel luogo della prestazione principale dei servizi.

Competenza giurisdizionale in una controversia relativa alla risoluzione di un contratto di concessione di vendita: invalidità della clausola fori nelle condizioni generali richiamate solo in fattura e individuazione del foro competente come luogo della prestazione principale dei servizi.

La questione giuridica

Se una clausola attributiva di competenza contenuta in condizioni generali di vendita menzionate soltanto in fatture, in presenza di un contratto orale non confermato per iscritto, soddisfi i requisiti dell’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012; e, in subordine, quale giudice sia competente ai sensi dell’articolo 7, punto 1, per una domanda risarcitoria derivante dalla risoluzione di un contratto di concessione di vendita tra società stabilite in Stati membri diversi e relativo alla distribuzione di prodotti in un terzo Stato membro.

Principio di diritto

L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 osta, in linea di principio, a una clausola attributiva di competenza inserita in condizioni generali di vendita richiamate solo in fatture, quando il contratto è stato concluso oralmente e non è stato confermato per iscritto, salvo che il giudice nazionale accerti una valida adesione della controparte secondo una delle forme ammesse dalla disposizione. Quanto alla competenza speciale, un contratto di concessione di vendita esclusiva o quasi esclusiva va qualificato, di regola, come contratto di prestazione di servizi: il giudice competente è quindi quello del luogo della prestazione principale dei servizi, desumibile dal contratto o dall’esecuzione effettiva e, solo in mancanza, dal domicilio del prestatore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012

Competenza giurisdizionale in una controversia su un contratto di concessione di vendita

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal da Relação do Porto in una lite tra una società belga e una società portoghese relativa ai danni derivanti dalla rottura di un contratto di concessione di vendita concernente la distribuzione esclusiva di prodotti sul mercato spagnolo. La Corte interpreta gli articoli 4, 7 e 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Fatti e procedimento principale

Le parti avevano concluso verbalmente un contratto di concessione di vendita, senza documento scritto di conferma. Le condizioni generali di vendita contenevano una clausola che attribuiva competenza ai giudici di Courtrai, ma tale clausola era richiamata solo nelle fatture emesse da una delle parti. La concessionaria portoghese ha agito in Portogallo chiedendo il risarcimento del danno e un’indennità di clientela; la controparte ha eccepito l’incompetenza dei giudici portoghesi.

Questioni pregiudiziali rilevanti

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se fosse applicabile il foro generale del domicilio del convenuto ex articolo 4, paragrafo 1;
  • se la controversia dovesse essere attratta dal foro speciale contrattuale dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e b);
  • se la clausola di proroga di competenza fosse valida ex articolo 25.

Ricevibilità

La Corte respinge i dubbi di ricevibilità sollevati dal governo portoghese e dalla Commissione. Sottolinea che la domanda contiene un contesto fattuale e giuridico sufficiente e che le questioni poste hanno un nesso reale con l’oggetto della lite principale.

Valutazione dell’articolo 25: clausola attributiva di competenza

La Corte ricorda che le clausole attributive di competenza devono essere interpretate restrittivamente, perché derogano sia al foro generale del convenuto sia ai fori speciali. Il giudice adito deve verificare che il consenso delle parti sia stato effettivamente prestato in modo chiaro e preciso.

Nel caso di specie:

  • il contratto era stato concluso oralmente;
  • non vi era conferma scritta del patto di foro;
  • la clausola era solo nelle condizioni generali menzionate nelle fatture.

In tale contesto, la clausola non soddisfa, in linea di principio, i requisiti dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a). La Corte richiama anche la possibilità, da verificare dal giudice nazionale, che la clausola sia stata conclusa in una forma ammessa dalle pratiche instaurate tra le parti o dagli usi del commercio internazionale, ai sensi delle lettere b) e c).

Qualificazione del contratto ai fini dell’articolo 7, punto 1

La Corte affronta poi la competenza speciale contrattuale. Ricorda che la lettera b) prevale sulla lettera a) quando il rapporto rientra in una compravendita di beni o in una prestazione di servizi.

Il contratto di concessione di vendita è, in linea di principio, un contratto di prestazione di servizi quando il concessionario svolge un’attività positiva di promozione e distribuzione, ottenendo in cambio vantaggi economici e commerciali, come l’esclusiva, l’assistenza promozionale o altre agevolazioni.

Luogo di esecuzione della prestazione principale

Se il contratto è qualificabile come prestazione di servizi, il foro competente è quello del luogo di esecuzione della prestazione principale. In presenza di attività svolte in più Stati membri, occorre individuare il luogo che assicura il collegamento più stretto con il contratto, normalmente quello della prestazione principale; se ciò non è possibile, si guarda al domicilio del prestatore.

La Corte applica questo criterio anche a un contratto di distribuzione relativo a un terzo Stato membro, purché il collegamento principale sia desumibile dalle clausole contrattuali o dall’esecuzione effettiva.

Dispositivo e principio affermato

La Corte dichiara che:

  • la clausola di foro contenuta in condizioni generali richiamate solo in fatture, in un contratto orale non confermato per iscritto, non soddisfa normalmente l’articolo 25;
  • una domanda risarcitoria derivante dalla risoluzione di un contratto di concessione di vendita tra società di Stati membri diversi va ricondotta all’articolo 7, punto 1, come contratto di prestazione di servizi;
  • il giudice competente è quello del luogo della prestazione principale dei servizi, o, in mancanza, del domicilio del prestatore.

La decisione di rinvio alla verifica del giudice nazionale resta decisiva per accertare concretamente la validità della clausola e l’esatta localizzazione della prestazione principale.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale internazionalecontratti commercialiconcessione di venditaforo pattizioprestazioni di servizi

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