Sentenza n. 5651/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 4 novembre 2025. Tale comportamento amministrativo ha determinato l’attivazione del procedimento richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento dell’Amministrazione, che si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in considerazione dell’elevato numero di istanze ricevute. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, il ricorso è stato proposto contro il silenzio sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio del visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’attività amministrativa successiva soddisfa integralmente la pretesa azionata; la fissazione dell’appuntamento è stata ritenuta pieno soddisfacimento della domanda.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione da parte dell’amministrazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda di visto può integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata, qualora determini l’effettiva attivazione del procedimento richiesto.
- Quando l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente la pretesa fatta valere con l’azione avverso il silenzio, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese nel giudizio sul silenzio può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta del privato e la notificazione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, attivatasi in tempi ragionevoli anche in presenza di un elevato numero di istanze.
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