Cassazione Penale, Sentenza n. 22588/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, pur avendo dichiarato estinto per prescrizione il delitto di usura, confermò la condanna per il reato di estorsione riducendo la pena a 6 anni di reclusione e 1.400 euro di multa. I motivi assumono violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo: alla ritenuta sussistenza dell'estorsione (contestando l'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa e l'interpretazione delle intercettazioni), alla mancata derubricazione del reato di estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) sostenendo che gli imputati avrebbero agito per tutelare un credito legittimo, e al diniego delle circostanze attenuanti generiche per mancata motivazione comparativa ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente valutato l'attendibilità della parte offesa (Vallone) e avesse motivato la ricostruzione probatoria richiamando deposizioni (teste Di Matteo, Torchia) e intercettazioni che corroboravano le pressanti richieste di recupero credito e il coinvolgimento dei ricorrenti nella vicenda usuraria ed estorsiva. La Corte ha inoltre escluso la derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché la pretesa derivava da un prestito usurario (non tutelabile giudizialmente) e ha ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Norma richiamata in riferimento ai motivi dedotti in cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione); la Corte ha ritenuto infondate le censure di legge e di motivazione che miravano a una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 393 c.p.
Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha escluso la derubricazione dell'estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando la pretesa perseguita è illecita e non tutela¬bile giudizialmente (qui: credito da prestito usurario).
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena e valutazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche fosse adeguatamente motivato rispetto alla gravità dei fatti e che la pena fosse fissata sul minimo edittale con sufficiente richiamo ai criteri di adeguatezza.
art. 616 c.p.p.
Norma che impone conseguenze per ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale disposizione.
artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002
Norme sul gratuito patrocinio e sulla liquidazione delle spese di assistenza legale alla parte civile ammessa al beneficio; la Corte ha disposto la rifusione delle spese nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello.
Sez. U, n. 29541/2020; Sez. 2, n. 42734/2015 (giurisprudenza citata)
Principi giurisprudenziali richiamati per distinguere estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: l'elemento intenzionale rilevante è che la pretesa sia non tutelabile giudizialmente per integrare il reato di estorsione.
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità della parte offesa è rimessa al giudice di merito e la Cassazione non procede a rivalutazione del merito se la motivazione è logica e priva di manifeste contraddizioni.
- Contraddizioni nel racconto della parte offesa possono essere ritenute giustificate (es. per timore o intimidazione) e non impediscono la valorizzazione della sua testimonianza se corroborate da elementi esterni (intercettazioni, dichiarazioni di terzi).
- La derubricazione dell'estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni è improponibile quando la pretesa perseguita è illecita e non tutelabile giudizialmente (es. credito da usura); in tali ipotesi l'elemento intenzionale orienta per l'integrazione dell'estorsione.
- Intercettazioni telefoniche e deposizioni di testimoni che dimostrano pressanti richieste di recupero credito costituiscono elementi probatori rilevanti per integrare l'estorsione se inseriti in un quadro complessivo coerente.
- Il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione, ma la sola mancanza di confessione non costituisce motivo automatico per negarle; il giudice valuta la gravità oggettiva dei fatti e la congruità della pena.
- In Cassazione l'impugnazione che mira principalmente a una diversa valutazione del materiale probatorio rischia l'inammissibilità se non indica profili di illegittimità strutturali della motivazione (manifeste contraddizioni o violazioni di legge).
- Se un reato antecedente (es. usura) è dichiarato estinto per prescrizione, ciò non impedisce di confermare responsabilità per reati successivi (es. estorsione) purché sussistano elementi sufficienti a provarli.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22377/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22378/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22381/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22382/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22383/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22386/2023 del 24/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →