Sentenza n. 561/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento A) quanto al ricorso originario: - della nota del 3 aprile 2025 con cui il Comune di Latina ha dichiarato improcedibile la CILA presentata il 26 marzo 2025 per l’“allestimento area esterna attrezzata con finalità turistico-ricettiva anche a servizio della balneazione, mediante posizionamento dei seguenti elementi rimovibili e di uso stagionale: sdraie, lettini, divanetti, ombrelloni da giardino e punto ristoro con vela ombreggiante”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente contestato nel ricorso, ivi incluso, ove ritenuto vigente, il PPE della Marina di Latina adottato con del. Cons. Com. n. 37/1978, approvato con del. Cons. Com. nn. 97/1979 e 202/1980 e meramente rettificato con del. Cons. Com. n. 24/1983, nella parte relativa alla destinazione a verde pubblico dell’area del ricorrente; nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e dal mancato esercizio di quella obbligatoria. B) quanto ai motivi aggiunti degli stessi atti già gravati col ricorso principale per altri motivi, successivamente scoperti a seguito della produzione in giudizio, da parte del Comune, di alcuni documenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale del 3 aprile 2025 recante la dichiarazione di improcedibilità della CILA presentata per l'allestimento di un'area esterna attrezzata con elementi rimovibili e stagionali, nonché, in via connessa, le previsioni del PPE della Marina di Latina relative alla destinazione dell'area a verde pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota comunale e, con motivi aggiunti, gli stessi atti per ulteriori profili conosciuti a seguito della produzione documentale dell'amministrazione, chiedendone l'annullamento e il risarcimento del danno. Ha dedotto: difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, poiché la nota avrebbe erroneamente rappresentato il contenuto della CILA, riferendolo anche alla realizzazione di un parcheggio e alla recinzione del lotto; intervenuto annullamento del PPE della Marina di Latina ad opera di una precedente sentenza passata in giudicato; decadenza del PPE per decorso del termine decennale previsto dall'art. 17 della l. 1150/1942, con conseguente venir meno del vincolo espropriativo; in subordine, incompetenza e vizio dei presupposti della deliberazione comunale di rettifica del 1983. Il ricorrente ha inoltre sostenuto l'esistenza di un interesse concreto all'impugnazione, anche in ragione dei rischi penali ed economici connessi all'eventuale esecuzione dei lavori e dell'interesse risarcitorio. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che la nota fosse priva di autonoma efficacia lesiva. Il TAR ha inoltre esaminato la questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., concedendo complessivamente alle parti un termine di venticinque giorni per il contraddittorio. Ha dichiarato tardiva e inutilizzabile la produzione documentale comunale depositata il giorno precedente l'udienza, in violazione dell'art. 73, comma 1, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per carenza originaria di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., senza esaminare i motivi di merito. Il Collegio ha ritenuto che la nota comunale del 3 aprile 2025 fosse ex lege priva di autonoma efficacia lesiva. Secondo l'interpretazione accolta, la CILA è uno strumento di liberalizzazione che abilita il privato all'avvio dell'attività mediante la sola comunicazione asseverata; diversamente dalla SCIA, non è soggetta a un sistema di controlli preventivi, inibitori, conformativi o di autotutela. In relazione alla CILA l'amministrazione dispone, in base all'art. 6-bis d.P.R. 380/2001, soltanto di poteri successivi di verifica e repressione/sanzione qualora i lavori già eseguiti risultino difformi dalla disciplina urbanistico-edilizia. La dichiarazione anticipata di improcedibilità della CILA non costituisce pertanto esercizio di un potere tipizzato: la nota può essere qualificata, al più, come comunicazione informativa su possibili criticità urbanistiche, oppure come atto nullo per carenza di potere in astratto, ma in entrambi i casi non è immediatamente lesiva. La qualificazione dell'atto deve essere compiuta dal giudice in base alla sua causa reale e alla disciplina del potere, non alla sua intitolazione o alle espressioni usate dall'amministrazione. Il richiamo comunale all'art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990 è stato ritenuto inconferente, poiché la disposizione riguarda la SCIA e non è estensibile alla CILA. Il rischio di sanzioni penali o di investimenti non sicuri non dimostra un interesse attuale, anche perché non risultava provato l'inizio dei lavori e il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. Neppure l'interesse a ottenere una pronuncia interpretativa sulla vigenza del PPE è sufficiente, trattandosi di un interesse generale, conoscitivo e speculativo non strumentale all'impugnazione di un atto lesivo. L'interesse risarcitorio non supera la carenza di lesività, poiché l'ipotetico danno non deriverebbe dall'esercizio di un potere amministrativo idoneo a incidere sulla sfera giuridica del ricorrente. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’Amministrazione competente
La CILA è uno strumento di liberalizzazione e non attribuisce all'amministrazione poteri preventivi inibitori, conformativi o di autotutela; residuano poteri di verifica e sanzionatori successivi, esercitabili in caso di difformità dei lavori già eseguiti.
art. 21-septies l. 241/1990
Secondo uno degli orientamenti richiamati, la dichiarazione comunale di improcedibilità della CILA, espressiva di un potere non tipizzato, potrebbe essere nulla per carenza di potere in astratto; in ogni caso, essa è priva di autonoma efficacia lesiva.
art. 19 l. 241/1990
I poteri repressivi, inibitori, conformativi e di autotutela previsti per la SCIA non sono automaticamente applicabili alla CILA; il richiamo a tale disposizione nella nota comunale è stato ritenuto inconferente.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La produzione documentale depositata dal Comune il giorno precedente l'udienza, in assenza di prova dell'impossibilità di produrla tempestivamente, è tardiva e non può essere considerata.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.
Il giudice può rilevare d'ufficio una questione processuale anche dopo il passaggio in decisione, purché assegni alle parti un termine adeguato, non superiore a trenta giorni, per il contraddittorio; le parti non hanno diritto automatico al termine massimo.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; il rischio di futuri atti repressivi o sanzionatori non rende attuale l'interesse ad agire.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse quando l'atto impugnato non è autonomamente lesivo e la pronuncia richiesta non arreca un'utilità concreta e attuale.
art. 17 l. 1150/1942
La questione relativa alla scadenza del termine decennale per l'esecuzione delle opere pubbliche del piano particolareggiato non è stata esaminata, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
art. 74 c.p.a.
Il giudice può richiamare e fare propria la motivazione di una precedente pronuncia, quando la ritenga articolata e condivisibile.
Massime di principio
- La CILA è un istituto di liberalizzazione fondato sullo schema norma-fatto-effetto: la trasmissione della comunicazione asseverata consente al privato di iniziare l'attività, senza necessità di un previo provvedimento autorizzativo o conformativo dell'amministrazione.
- In relazione agli interventi soggetti a CILA, l'amministrazione non dispone, in assenza di una specifica base legislativa, di poteri preventivi di inibizione, conformazione, repressione o autotutela analoghi a quelli previsti per la SCIA; può esercitare soltanto i poteri successivi di verifica e sanzione previsti dalla legge, in particolare quando i lavori siano stati iniziati o eseguiti in difformità dal paradigma legale.
- Una comunicazione amministrativa che dichiari anticipatamente l'improcedibilità di una CILA, non essendo espressione di un potere tipizzato, è priva di autonoma efficacia lesiva; il giudice deve qualificarla secondo la sua causa reale e la disciplina legislativa del potere, indipendentemente dall'intitolazione e dalle espressioni utilizzate dall'amministrazione.
- L'art. 19 l. 241/1990, che disciplina i poteri amministrativi sulla SCIA, non è estensibile analogicamente alla CILA quando la normativa sulla CILA prevede un regime differenziato e non contempla controlli preventivi o poteri di autotutela.
- Il rischio di futuri procedimenti sanzionatori o penali e l'interesse a ottenere una pronuncia meramente interpretativa sulla disciplina urbanistica non integrano un interesse concreto e attuale all'impugnazione di un atto privo di efficacia lesiva; il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
- Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., quando una questione processuale emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice può assegnare alle parti un termine per il contraddittorio non superiore a trenta giorni, calibrandone la durata in relazione alla complessità della questione, senza che sussista un diritto automatico al termine massimo.
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