Sentenza n. 946/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento 1) della Graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in “Medicina e chirurgia” e “Odontoiatria e protesi dentaria” per l’anno accademico 2024-2025, pubblicata in data 10 settembre 2024 all’interno dell’area riservata del sito www.cisiaonline.it, in quale l’odierna ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, e del relativo decreto di approvazione della detta graduatoria; 2) dell’esito delle c.d. “prove TOLC – MED” resi noti in precedenza utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a c.u. in “Medicina e chirurgia” e “Odontoiatria e protesi dentaria” a.a. 2024/2025; 3) degli attestati dei risultati TOLC 2024-2025 nonché dei riepiloghi analitici di punteggio disponibili sull’area personale CISIA di ogni ricorrente; 4) degli scorrimenti di graduatoria pubblicati con le stesse modalità in date successive alla pubblicazione della graduatoria; 5) di ogni e qualsiasi altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi, a titolo esemplificativo ma non tassativo: a) il d.m. n. 1107 del 24 settembre 2022 unitamente ai relativi allegati, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente; b) la Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427 tra il Ministero dell’università e della ricerca e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), in ogni parte di interesse e ove considerata lesiva; c) la nota con la quale il Ministro dell’università e della ricerca autorizza i competenti organi di gestione amministrativa a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione dei TOLC, in via eventuale in ogni parte di interesse; d) ogni altro atto richiamato dai decreti attinenti la materia in genere sebbene non conosciuto; e) le linee-guida, i protocolli e i verbali inerenti all’individuazione delle misure a sostengo dei candidati DSA per lo svolgimento dei test adottate in sede ministeriale e/o dagli atenei resistenti; f) ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula in cui si son svolte le prove; g) ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali di correzione delle prove svolte dall’odierna ricorrente; h) i verbali/atti riguardanti la sottoposizione dei quesiti nel TOLC di Luglio 2024; i) i verbali/atti/istruzioni fornite, qualora esistenti, nelle diverse aule riguardanti le modalità di svolgimento del TOLC, ivi comprese le disposizioni sulle tempistiche per effettuare la prova; l) i verbali/atti, qualora esistenti, riguardanti le modalità di estrazione copia dei compiti svolti dal candidato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria unica nazionale di merito per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2024-2025, nonché gli esiti delle prove TOLC-MED e gli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava la graduatoria nazionale nella parte in cui risultava collocata oltre l'ultimo posto utile e quindi non ammessa, unitamente agli esiti delle prove TOLC-MED, agli attestati dei risultati, agli scorrimenti e agli atti presupposti, compresi il decreto ministeriale disciplinante la procedura, la convenzione tra Ministero e CRUI, le linee guida e i protocolli relativi alle misure per i candidati con DSA, i verbali delle commissioni e delle sottocommissioni, i verbali di correzione, gli atti relativi ai quesiti, alle modalità di svolgimento e all'estrazione delle copie degli elaborati. Il giudizio non è stato deciso nel merito delle censure, poiché il TAR aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati in posizione anteriore a quella della ricorrente, mediante pubblici proclami. L'ordinanza fissava il termine del 20 settembre 2025 per la pubblicazione e quello del 30 settembre 2025 per il deposito della prova dell'adempimento, a pena di improcedibilità. La ricorrente non depositava la prova dell'integrazione entro il termine e chiedeva successivamente la rimessione in termini, deducendo la difficoltà di ottenere dall'amministrazione la graduatoria con le generalità complete dei controinteressati. La Sezione respingeva l'istanza, ritenendo non dimostrata una causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, confermando il rilievo già formulato in precedenza circa l'omessa integrazione del contraddittorio. L'art. 49, comma 3, c.p.a. impone al ricorrente di notificare e depositare tempestivamente l'atto di integrazione del contraddittorio entro il termine fissato dal giudice; in mancanza, il giudice provvede ai sensi dell'art. 35 c.p.a. L'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. prevede l'improcedibilità quando il contraddittorio non sia stato integrato nel termine assegnato. Poiché la ricorrente non aveva rispettato il termine perentorio né aveva fornito la prova dell'adempimento, e la rimessione in termini era stata respinta per assenza di elementi concreti comprovanti un impedimento non imputabile, il giudice non ha esaminato le doglianze sostanziali contro la graduatoria e gli esiti dei TOLC-MED. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 49, comma 3, c.p.a.
il giudice, nell’ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti a cui il ricorso deve essere notificato; se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'art. 35
L'omessa notificazione e il mancato deposito tempestivo dell'atto di integrazione del contraddittorio comportano l'applicazione della disciplina dell'improcedibilità prevista dall'art. 35 c.p.a.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando il contraddittorio non viene integrato entro il termine fissato dal giudice.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede elementi concreti che dimostrino l'impossibilità di adempiere per una causa non imputabile alla parte; la mera difficoltà difensiva non è sufficiente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può sottoporre alle parti, prima della decisione, i profili di improcedibilità rilevati d'ufficio, assicurando il previo contraddittorio su tali questioni.
Massime di principio
- Quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando un termine e indicando le modalità dell'adempimento, la mancata notificazione o il mancato deposito tempestivo della prova dell'integrazione comportano l'improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Il termine assegnato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio deve essere rispettato; la rimessione in termini è ammissibile soltanto se la parte dimostra con elementi concreti che l'inadempimento è dipeso da una causa non imputabile.
- Prima di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio, il giudice deve sottoporre la relativa questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →