Cassazione Penale, Sentenza n. 40038/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per vizi motivazionali e violazione di legge. Per Carnicella si deduceva che la Corte d'appello non aveva esaminato né motivato la richiesta di riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cioè una diversa qualificazione delle cessioni di stupefacente rispetto al comma 1), omettendo un'analisi episodio per episodio e trattando le posizioni in modo indistinto. Per Caldei erano tre i profili: (i) carenza probatoria e motivazionale circa la responsabilità per la cessione contestata al capo c) fondata su una sola intercettazione che non identificava direttamente il ricorrente; (ii) vizio di motivazione nella qualificazione come consumata (anziché tentata) dell'estorsione contestata al capo n), mancando prova dell'effettiva acquisizione dell'utilità; (iii) mancata e insufficiente motivazione riguardo al riconoscimento della recidiva, senza valutazione dei criteri richiesti dalla giurisprudenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi per carenze motivazionali. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte territoriale competente affinché colmi i vuoti argomentativi indicati. In particolare: per Carnicella l'annullamento è stato disposto perché la Corte d'appello non ha risposto alla specifica doglianza sulla corretta ricostruzione dei fatti e sulla possibile applicazione del comma 5 dell'art. 73; per Caldei si è annullata la decisione rispetto alla valutazione della prova per il capo c), alla qualificazione dell'estorsione (capo n) e alla valutazione della recidiva, rimettendo gli accertamenti ai giudici del merito per una motivazione analitica e puntuale. La richiesta di inammissibilità del Pubblico Ministero non è stata accolta dalla Corte di cassazione che ha invece esaminato i motivi e pronunciato l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Il comma 5 è richiamato come possibile diversa fattispecie applicabile ad alcune cessioni contestate (norma che può prevedere una diversa qualificazione/pena rispetto al comma 1); la Corte ha ravvisato che l'appello e la difesa avevano sollevato la questione ma la motivazione di merito non ha adeguatamente valutato episodio per episodio la ricaduta della fattispecie più favorevole/alternativa
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013
Principi richiamati in tema di applicazione della recidiva: il giudice deve motivare specificamente la rilevanza della recidiva verificando la maggiore riprovevolezza e la pericolosità del reo sulla base di elementi quali natura dei reati, omogeneità, distanza temporale e qualità dei precedenti
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve affrontare e rispondere espressamente a ciascuna doglianza di parte, motivando caso per caso; l'omissione determina annullamento per difetto di motivazione
- Una singola intercettazione non è in sé sempre sufficiente a identificare e a fondare la responsabilità di soggetti non direttamente captati: serve correlazione probatoria e argomentazione che giustifichi l'identificazione
- Per qualificare un'estorsione come consumata (e non come tentata) è necessaria prova dell'effettiva acquisizione dell'utilità o di circostanze che consentano dedurla; mere affermazioni o commenti postumi non sostituiscono una prova concreta
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione specifica che consideri natura e omogeneità dei precedenti, distanza temporale e incidenza sul profilo di pericolosità del reo; valutazioni generiche sul "curriculum" sono insufficienti
- In presenza di lacune argomentative rilevanti la Corte di cassazione tende ad annullare con rinvio per consentire al giudice del merito di integrare la motivazione e rivalutare le fattispecie alla luce dei criteri indicati
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