Cassazione Penale, Sentenza n. 49958/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello ritenendo: 1) vizio di motivazione perché la Corte avrebbe accettato acriticamente le conclusioni del primo grado senza valutare le doglianze difensive e la versione dell'imputato, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni del meccanico; 2) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta sarebbe configurabile al più come "ricettazione lieve" e non come riciclaggio, poiché non avrebbe ostacolato l'identificazione della provenienza del bene; 3) violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione del reato come riciclaggio consumato anziché tentato, atteso che al momento del rinvenimento il ciclomotore si trovava ancora in officina.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le doglianze. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui: il ricorrente non ha negato la disponibilità del ciclomotore di provenienza illecita; la sua versione è risultata contraddittoria e priva di prove (nessuna prova documentale della presunta successiva vendita o della presenza in officina di un altro mezzo identico); le operazioni di apposizione della targa diversa erano già state compiute al momento del controllo di polizia, per cui il reato è da considerarsi consumato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 648-bis (riciclaggio)
La Corte ha ritenuto che la condotta consistente nell'apporre una targa diversa su un ciclomotore di provenienza illecita integri gli elementi tipici del reato di riciclaggio; pertanto l'azione compiuta è incompatibile con una qualificazione più favorevole per l'imputato.
Codice Penale, art. 648 (ricettazione)
La corte di legittimità ha escluso la ricaduta nella fattispecie di "ricettazione lieve" invocata dal difensore, ritenendo che l'atto di occultamento/alterazione (apposizione della targa) dimostri una condotta volta a rendere difficoltosa l'identificazione della provenienza del bene e quindi non compatibile con una qualificazione più lieve.
Massime di principio
- La disponibilità materiale del bene di provenienza illecita, specialmente se accompagnata da atti materiali di occultamento o alterazione (es. applicazione di targa diversa), può integrare il reato di riciclaggio anche se il proprietario sostiene versioni difensive contraddittorie.
- Le affermazioni difensive delimputato hanno valore probatorio limitato se non corroborate da documenti o prove oggettive; l'assenza di prova documentale sulla presunta successiva cessione del bene indebolisce la versione difensiva.
- Per distinguere tra reato consumato e tentato è cruciale accertare se gli atti diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato si siano effettivamente completati prima dell'intervento degli organi di polizia; se l'operazione di modifica/occultamento era già compiuta, il reato è consumato.
- La qualificazione giuridica in senso più favorevole (es. ricettazione lieve) può essere esclusa quando emergano fatti oggettivi che dimostrino la volontà e la concretezza di rendere difficoltosa l'identificazione della provenienza del bene.
- In sede di impugnazione la Corte valuta la coerenza tra le acquisizioni probatorie e le affermazioni difensive: la mera contestazione delle valutazioni di merito senza nuovi elementi probatori difficilmente è idonea a ribaltare la decisione.
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