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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32616/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in cinque motivi: 1) violazione di legge per presunta intempestività della querela orale (la querela del 24/07/2018 sarebbe generica e non permetterebbe di verificare la tempestività, essendo il fatto riferito come "qualche mese fa"); 2) nullità del decreto di citazione e degli atti per indeterminatezza del fatto ai sensi dell'art. 552 c.p.p., in quanto non sarebbe indicata la data del reato; 3) vizio di motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa; 4) vizio motivazionale relativo all'acquisizione e uso in dibattimento di documentazione fotografica estranea al fatto; 5) vizio motivazionale sulla idoneità intimidatoria delle frasi contestate all'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito dei motivi ha ritenuto: 1) il motivo sulla tempestività della querela manifestamente infondato, rilevando che la questione non era stata tempestivamente proposta in primo grado e che l'onere probatorio sulla intempestività grava su chi la deduce; 2) il motivo sulla indeterminatezza del capo di imputazione manifestamente infondato, poiché il capo indicava che la condotta era "in data antecedente e prossima" alla querela, giudicata sufficiente per garantire il diritto di difesa nel contesto di atti emulativi e di cattivi rapporti di vicinato; 3) il motivo relativo all'attendibilità della persona offesa generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, sicché non superabile in sede di legittimità; 4) il motivo sulle fotografie precluso perché non oggetto dell'atto di appello e, comunque, generico circa la loro rilevanza; 5) il motivo sull'idoneità intimidatoria manifestamente infondato, atteso che il Tribunale ha motivato compiutamente sulla capacità delle frasi di ingenerare timore, e che per il delitto di minaccia è sufficiente la potenziale idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale della vittima. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 552 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto infondata la censura di nullità per indeterminatezza del fatto, considerando adeguata l'indicazione temporale "in data antecedente e prossima" alla querela per garantire l'esercizio del diritto di difesa

  • Giurisprudenza sul onere della prova della tempestività della querela

    Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, Rv. 284168; Sez. 6, n. 35122 del 24/06/2003, Rv. 226327; Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998 -dep. 25/02/1999- Rv. 212720

    Il principio richiamato è che chi deduce l'intempestività della querela deve fornire la prova; in caso di incertezza la situazione va risolta a favore del querelante

Massime di principio

  • La tempestività della querela è un onere probatorio a carico di chi la contesta: se chi deduce l'intempestività non produce elementi probatori, l'incertezza si risolve a favore del querelante
  • Un'indicazione temporale generica come "in data antecedente e prossima" può essere sufficiente a definire il tempus commissi delicti quando, nel contesto, consente al difensore di esercitare adeguatamente il diritto di difesa (es. fatti collocabili in una serie di atti emulativi e rapporti di vicinato comprovati)
  • In sede di legittimità i motivi generici o che mirano ad una rivalutazione sommaria delle prove senza individuare specifici travisamenti della prova non superano il sindacato del giudice di legittimità
  • Questioni non dedotte in sede di impugnazione (ad es. non sollevate nell'atto di appello) risultano precluse al vaglio della Corte di legittimità
  • Per il reato di minaccia non è necessario dimostrare che la vittima sia effettivamente stata intimorita: è sufficiente che le espressioni o le condotte dell'agente, nella situazione concreta, siano potenzialmente idonee a incidere sulla libertà morale della persona offesa
  • La Corte può dichiarare inammissibile un ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati, generici o preclusi per carenza di tempestiva deduzione nei gradi precedenti

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