Cassazione Penale, Sentenza n. 32616/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in cinque motivi: 1) violazione di legge per presunta intempestività della querela orale (la querela del 24/07/2018 sarebbe generica e non permetterebbe di verificare la tempestività, essendo il fatto riferito come "qualche mese fa"); 2) nullità del decreto di citazione e degli atti per indeterminatezza del fatto ai sensi dell'art. 552 c.p.p., in quanto non sarebbe indicata la data del reato; 3) vizio di motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa; 4) vizio motivazionale relativo all'acquisizione e uso in dibattimento di documentazione fotografica estranea al fatto; 5) vizio motivazionale sulla idoneità intimidatoria delle frasi contestate all'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito dei motivi ha ritenuto: 1) il motivo sulla tempestività della querela manifestamente infondato, rilevando che la questione non era stata tempestivamente proposta in primo grado e che l'onere probatorio sulla intempestività grava su chi la deduce; 2) il motivo sulla indeterminatezza del capo di imputazione manifestamente infondato, poiché il capo indicava che la condotta era "in data antecedente e prossima" alla querela, giudicata sufficiente per garantire il diritto di difesa nel contesto di atti emulativi e di cattivi rapporti di vicinato; 3) il motivo relativo all'attendibilità della persona offesa generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, sicché non superabile in sede di legittimità; 4) il motivo sulle fotografie precluso perché non oggetto dell'atto di appello e, comunque, generico circa la loro rilevanza; 5) il motivo sull'idoneità intimidatoria manifestamente infondato, atteso che il Tribunale ha motivato compiutamente sulla capacità delle frasi di ingenerare timore, e che per il delitto di minaccia è sufficiente la potenziale idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale della vittima. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 552 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto infondata la censura di nullità per indeterminatezza del fatto, considerando adeguata l'indicazione temporale "in data antecedente e prossima" alla querela per garantire l'esercizio del diritto di difesa
Giurisprudenza sul onere della prova della tempestività della querela
Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, Rv. 284168; Sez. 6, n. 35122 del 24/06/2003, Rv. 226327; Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998 -dep. 25/02/1999- Rv. 212720
Il principio richiamato è che chi deduce l'intempestività della querela deve fornire la prova; in caso di incertezza la situazione va risolta a favore del querelante
Massime di principio
- La tempestività della querela è un onere probatorio a carico di chi la contesta: se chi deduce l'intempestività non produce elementi probatori, l'incertezza si risolve a favore del querelante
- Un'indicazione temporale generica come "in data antecedente e prossima" può essere sufficiente a definire il tempus commissi delicti quando, nel contesto, consente al difensore di esercitare adeguatamente il diritto di difesa (es. fatti collocabili in una serie di atti emulativi e rapporti di vicinato comprovati)
- In sede di legittimità i motivi generici o che mirano ad una rivalutazione sommaria delle prove senza individuare specifici travisamenti della prova non superano il sindacato del giudice di legittimità
- Questioni non dedotte in sede di impugnazione (ad es. non sollevate nell'atto di appello) risultano precluse al vaglio della Corte di legittimità
- Per il reato di minaccia non è necessario dimostrare che la vittima sia effettivamente stata intimorita: è sufficiente che le espressioni o le condotte dell'agente, nella situazione concreta, siano potenzialmente idonee a incidere sulla libertà morale della persona offesa
- La Corte può dichiarare inammissibile un ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati, generici o preclusi per carenza di tempestiva deduzione nei gradi precedenti
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