Cassazione Penale, Sentenza n. 995/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (nove mesi di reclusione e 600 euro di multa, con sospensione condizionale subordinata al pagamento di 8.000 euro alla parte civile) per plurimi motivi: 1) vizio motivazionale e violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto (art. 640 e 646 c.p.); 2) illegittimo rigetto della richiesta di sospensione del processo per la messa alla prova (art. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p.); 3) vizio nella determinazione della pena (artt. 133 e 133-bis c.p.); 4) vizi in relazione all'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno (art. 538 c.p.p.); 5) mancata valutazione delle condizioni economiche dell'imputato nel subordinare la sospensione condizionale al pagamento del risarcimento (art. 165 c.p.). La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla messa alla prova, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla decisione che ha respinto la richiesta di messa alla prova, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla messa alla prova. Se la Corte di merito, dopo la presentazione ed esame del programma di trattamento elaborato con l'U.E.P.E., riterrà sussistenti i presupposti, sospenderà il processo e disporrà la messa alla prova. Gli altri motivi di ricorso sono stati ritenuti assorbiti o inammissibili.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa; nella vicenda la Corte di appello aveva operato una riqualificazione del fatto, ma la Cassazione ha focalizzato l'esame sulla procedura relativa alla messa alla prova piuttosto che sulla qualificazione del reato.
art. 646 cod. pen.
Norma relativa all'appropriazione indebita; richiamata nel contesto della riqualificazione contestuale dei fatti dal giudice di merito.
art. 168-bis cod. pen.
Norma richiamata nel ricorso connessa alle garanzie procedurali; nel contesto è stata invocata insieme all'art. 464-bis c.p.p. in ordine all'ammissibilità e gestione della richiesta di messa alla prova.
art. 464-bis cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo, ai fini dell'ammissibilità della messa alla prova, dell'allegazione del programma di trattamento redatto d'intesa con l'U.E.P.E., ovvero, se ciò non è ancora possibile, la richiesta di elaborazione del programma. La Corte afferma che, in assenza del programma, il giudice deve rinviare la decisione e non rigettare la domanda sul presupposto dell'inidoneità del futuro programma.
art. 464-quater cod. proc. pen.
Stabilisce che la sospensione con messa alla prova si dispone quando il giudice, in base ai parametri dell'art. 133 c.p., reputa idoneo il programma e che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati; implica la necessità di valutare sia il giudizio prognostico sia l'idoneità del programma.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: richiamato in relazione alla valutazione prognostica e ai parametri per l'idoneità del programma di trattamento.
art. 133-bis cod. pen.
Norma relativa alla determinazione della pena e ad aggravanti/attenuanti rispetto alla continuazione; evocata nel ricorso sul punto della quantificazione della pena.
art. 538 cod. proc. pen.
Norma sul rito in caso di contestazione e liquidazione del danno; il ricorrente aveva censurato l'importo liquidato a titolo di risarcimento, ma la Cassazione ha ritenuto assorbito il motivo rispetto alla questione principale della messa alla prova.
art. 165 cod. pen.
Regola la sospensione condizionale della pena e le condizioni per la concessione; il ricorso contestava la mancata valutazione delle condizioni economiche dell'imputato quando la sospensione era subordinata al pagamento del risarcimento; la Cassazione richiede che, se pertinente, il giudice possa verificare le condizioni economiche ex art. 464-bis, comma 5 c.p.p.
Massime di principio
- Se la richiesta di messa alla prova è presentata senza il programma di trattamento (perché non ancora elaborato), il giudice non può rigettarla con una valutazione preventiva sull'inidoneità del futuro programma: deve rinviare la decisione fino all'elaborazione del programma d'intesa con l'U.E.P.E.
- Per concedere la sospensione con messa alla prova sono necessari due presupposti cumulativi: un giudizio prognostico favorevole circa l'astensione dal commettere nuovi reati e la valutazione di idoneità del programma di trattamento.
- Il programma di trattamento, elaborato con l'U.E.P.E., deve essere esaminato dal giudice e può essere modificato o integrato dallo stesso con il consenso dell'imputato; la sua assenza impedisce una valutazione compiuta dell'istanza.
- Quando la sospensione condizionale o la messa alla prova sono subordinate al pagamento di un risarcimento, il giudice deve tenere conto, ove necessario, delle condizioni economiche dell'imputato, valutabili anche ex art. 464-bis, comma 5 c.p.p.
- La Corte di cassazione tende a preservare il principio di economia processuale: se l'accoglimento dell'istanza di messa alla prova diventa necessario in sede d'appello, il giudice d'appello può sostituirsi al giudice di primo grado per disporre la sospensione e la messa alla prova, salvo le eccezioni tassative previste dalla legge.
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