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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00044/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per ottenere la restituzione in termini ex art. 175, comma 1, c.p.p., deducendo che la nuova difesa (Avv. Alessia Angelini) aveva regolarmente depositato la nomina via PEC (tentativi 12/02/2025 e 19/02/2025) ma per un disservizio la nomina era stata caricata sul portale PDP solo il 27/06/2025; ciò avrebbe impedito al difensore di visionare tempestivamente il fascicolo e di proporre l'impugnazione entro i termini. Si lamenta difetto e illogicità di motivazione dell'ordinanza di rigetto, perché la Corte non avrebbe valutato la condotta concreta del difensore e l'esistenza di un effettivo disservizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la forza maggiore, ai fini della restituzione in termini, deve essere assoluta, non imputabile e tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente; l'onere di provare il fatto impeditivo grava sul richiedente. La Corte ha ritenuto corretta e logica la motivazione della Corte territoriale: l'Avv. Angelini era a conoscenza della sentenza già dal 19/02/2025 e avrebbe dovuto attivarsi immediatamente per visionare gli atti (anziché limitarsi a scrivere al precedente difensore); il mancato caricamento sul portale risultava invece per tabulas effettuato il 27/06/2025, e non integra una causa di forza maggiore perché fronteggiabile con ordinaria diligenza. Pertanto non sussistono i presupposti per la restituzione in termini; il ricorso è respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Sul piano sostanziale, si rileva che la condanna di primo grado era stata pronunciata il 11/12/2024 e resa irrevocabile il 07/03/2025 (pena iniziale anni 2, mesi 3 e multa euro 600, poi ridotta ex art. 676, comma 3-bis a anni 1, mesi 10, giorni 15 e multa euro 500).

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen. (restituzione in termini)

    La Corte interpreta che la 'forza maggiore' richiesta per la restituzione deve essere assoluta e non superabile con l'ordinaria diligenza; l'onere di provarla grava sul richiedente; il mancato o inesatto adempimento del difensore di fiducia non integra di per sé caso fortuito o forza maggiore. Va distinta l'ipotesi della restituzione (comma 1) dalla diversa tutela per la mancata conoscenza effettiva (comma 2).

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Articolo richiamato come motivo di cassazione (vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto la censura infondata, confermando la logicità e completezza della motivazione della Corte territoriale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese per il rigetto del ricorso; applicata dalla Corte a carico della ricorrente.

  • art. 676, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la riduzione della pena in sede esecutiva: nella vicenda la pena originaria è stata ridotta ex art. 676, comma 3-bis.

  • artt. 624-bis e 625 cod. pen.

    Norme sostanziali relative ai reati per i quali la ricorrente era stata condannata in primo grado; la Corte di legittimità non ha rimesso in discussione la responsabilità sostanziale, essendo il giudizio incentrato su questioni di restituzione in termini.

  • Giurisprudenza Corte EDU (sent. Hernnic c/ Italia; Kimmel c/ Italia)

    Richiamate dalla Corte come principi di supporto: lo Stato non è tenuto a supplire alle mancanze della difesa dell'imputato; l'imputato ha l'onere di mantenere contatti con il difensore per conoscere lo stato del procedimento; la disattenzione dell'imputato può equivalere a rinuncia ai diritti processuali.

Massime di principio

  • La 'forza maggiore' per ottenere la restituzione in termini è valutata restrittivamente: deve trattarsi di un impedimento assoluto, non superabile con l'ordinaria diligenza; semplici disservizi non sono sufficiente giustificazione.
  • Il mancato adempimento del difensore di fiducia (anche per errore o disservizio) difficilmente configura caso fortuito/forza maggiore: il difensore e l'assistito hanno l'onere di vigilare e attivarsi tempestivamente.
  • Chi chiede la restituzione deve provare concretamente l'evento impeditivo e la sua assoluta insuperabilità; prove documentali di tentativi attivi e tempestivi di accesso agli atti sono essenziali.
  • Va fatta distinzione tra ipotesi di restituzione (art. 175, comma 1) e mancanza di effettiva conoscenza del provvedimento (art. 175, comma 2): quest'ultima può giustificare rimedi diversi quando la mancata conoscenza non sia per comportamento volontario.
  • Se si scopre un possibile disservizio (es. nomina non caricata sul portale), il difensore deve tempestivamente sollecitare la Cancelleria, chiedere visione degli atti e documentare tutti i tentativi; affidarsi passivamente al precedente difensore è rischioso.
  • In caso di deposito telematico, è prudente conservare ricevute, PEC con attempti e comunicazioni alla Cancelleria per dimostrare tempestività e diligenza in eventuali future istanze di restituzione.

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