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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16063/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per impugnare l'ordinanza del 5 luglio 2022 che aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (irrogata con sentenza del 30/10/2020 per violazione art. 186 d.lgs. n.285/1992) in considerazione delle assenze. La difesa ha dedotto che le assenze erano dovute a uno stato di grave turbamento psicologico collegato alla scelta di interrompere volontariamente una gravidanza e che tale situazione costituirebbe causa di forza maggiore giustificativa del ritardo nel proporre impugnazione.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione per incompetenza funzionale (la competenza a decidere sulla restituzione in termini per impugnare il provvedimento che ripristina la pena spetta al giudice dell'impugnazione, in questo caso la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n.285/1992). Esaminata poi la domanda, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'istanza ex art. 175 c.p.p.: lo stato di turbamento psicologico dedotto non integra la forza maggiore nella misura assoluta richiesta dalla giurisprudenza (impedimento insormontabile e non superabile da alcuno sforzo umano, non imputabile all'interessato) e non è stato documentato in modo idoneo. Si è quindi rigettata la richiesta di restituzione in termine; non si sono applicati gli effetti di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La norma disciplina la restituzione nel termine per proporre impugnazione: la domanda va decisa dal giudice competente per l'impugnazione, salvo che sia indispensabile trattare la questione di esecutività del titolo davanti al giudice dell'esecuzione. La forza maggiore invocata deve essere assoluta, insormontabile e debitamente documentata.

  • art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (ripristino della pena detentiva) è impugnabile in Cassazione: la Corte afferma che l'impugnazione del provvedimento di revoca rientra nella competenza del giudice dell'impugnazione.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Norma richiamata in testa al provvedimento per la protezione dei dati personali (omissione delle generalità e altri dati identificativi in caso di diffusione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che alla dichiarazione di inammissibilità non sono seguiti gli effetti previsti da tale articolo (che disciplina l'inutilizzabilità di atti e provvedimenti conseguenti a difetto di legittimazione o a violazioni procedurali in certe ipotesi).

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla natura dell'istanza ex art. 175 c.p.p.: la domanda prodromica non deve essere ricondotta ai vizi di cui all'art. 606, ma può essere articolata rispetto ai profili rilevanti per la restituzione.

  • art. 670, comma 3 cod. proc. pen.

    Citato nel quadro della competenza funzionale: il giudice dell'esecuzione può decidere sulla restituzione nel termine soltanto quando la domanda sia logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo o accompagnata dalla richiesta di non esecutività.

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per impugnare un provvedimento che ripristina la pena (revoca della sanzione sostitutiva) va proposta e decisa dal giudice competente per l'impugnazione (qui, la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992); la valutazione di competenza è rilevabile d'ufficio e la sua violazione determina nullità assoluta.
  • Il giudice dell'esecuzione può comunque decidere sulla restituzione nel termine solo se la domanda è collegata o subordinata alla richiesta di declaratoria di non esecutività del provvedimento (o alla contestazione dell'esistenza/validità del titolo esecutivo); in assenza di ciò, la domanda è di competenza dell'organo dell'impugnazione.
  • La forza maggiore invocata per ottenere la restituzione in termine deve essere assoluta, insormontabile e non imputabile all'interessato; deve essere documentalmente provata e tale da rendere vano ogni sforzo umano per compiere l'azione richiesta (anche la malattia deve essere così grave da impedire qualsiasi attività).
  • Il mero turbamento psicologico o sofferenza soggettiva, anche se grave (es. legato a decisioni sulla gravidanza), di per sé non integra la forza maggiore richiesta per la restituzione in termini, salvo che sia provata una assoluta ed oggettiva incapacità a compiere qualunque atto.
  • La mancata conoscenza dello stato di salute o di difficoltà da parte del difensore non sostituisce la necessità di provare una forza maggiore assoluta; se la situazione non era evidenziabile o documentata, ciò ostacola il riconoscimento della causa di forza maggiore.
  • Se si intende contestare la revoca di una sanzione sostitutiva (ripristino della pena), conviene valutare da subito l'impugnazione presso l'organo competente e raccogliere documentazione medica o altro idoneo elemento probatorio; ove rilevante, valutare anche la richiesta, contemporanea o subordinata, di declaratoria di non esecutività del provvedimento.
  • In situazioni analoghe è opportuno agire tempestivamente: raccogliere certificazioni mediche o psicologiche, documentare in modo preciso il nesso temporale e causale fra evento e impossibilità di agire, e, se si ritiene che il titolo esecutivo sia invalido o non esecutivo, formulare espressamente tale eccezione per permettere al giudice dell'esecuzione di pronunciare sulla questione.

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