Sentenza del 19/03/2018 n. 905 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRES - Crediti - Allocazione in bilancio - Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta lo svolgimento del giudizio, le domande delle parti né il dispositivo della sentenza. Esprime esclusivamente il principio secondo cui i crediti devono essere iscritti in bilancio al loro presunto valore di realizzo, applicando una valutazione prudenziale e riducendo il valore contabile quando sussistano elementi che rendano incerta o parzialmente inesigibile la riscossione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La massima riguarda i criteri di allocazione e valutazione dei crediti in bilancio ai fini IRES. In applicazione dei principi di prudenza e di corretta rappresentazione contabile, il credito non deve essere esposto necessariamente al valore nominale, ma deve essere valutato considerando le cause di inesigibilità e ogni circostanza che possa ostacolarne la riscossione. Pertanto, il credito deve essere iscritto per l'importo che l'impresa presume ragionevolmente di poter realizzare.
Norme richiamate
Art. 2423-bis c.c.
La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza.
Il principio di prudenza impone di non sopravvalutare le attività e di considerare i rischi e le perdite ragionevolmente prevedibili, inclusi quelli relativi all'inesigibilità dei crediti.
Art. 2426 c.c.
I crediti devono essere valutati secondo criteri coerenti con il loro effettivo valore economico e, in particolare, esposti tenendo conto del presumibile valore di realizzo, anziché del solo valore nominale.
Massime di principio
- Un credito va iscritto in bilancio per l'importo che si presume concretamente di incassare, non automaticamente per il suo valore nominale.
- La presenza di ritardi, contestazioni, difficoltà finanziarie del debitore, procedure concorsuali o altri indizi di insolvenza può richiedere una svalutazione del credito.
- La svalutazione deve essere supportata da elementi oggettivi e da una valutazione ragionevole, documentabile e coerente con il principio di prudenza.
- In caso di incertezza sulla riscossione, è preferibile una rappresentazione contabile prudenziale che eviti la sovrastima delle attività.
- Dal solo testo fornito non è possibile determinare quale parte abbia vinto il giudizio: l'indicazione del vincitore è quindi non ricavabile.
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