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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00309/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana aveva chiesto all’organo di autogoverno il trasferimento presso una sezione del Consiglio di Stato e l’accertamento del proprio status di consigliere di Stato a tempo indeterminato. Il diniego era stato impugnato davanti al giudice amministrativo, ma il TAR aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile e il Consiglio di Stato aveva confermato il rigetto dell’appello, ritenendo che la posizione del componente laico non fosse integralmente equiparabile a quella del consigliere di Stato e che non vi fosse ragione di dubitare della disciplina interna né di rimettere questioni alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione: ha sostenuto che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto proporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della nomina sessennale dei componenti laici del CGA e avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 373/2003, nella parte in cui prevedono la temporaneità dell’incarico e determinano una disparità rispetto ai consiglieri di Stato nominati ex art. 19, comma 3, l. n. 186/1982.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero diretti a censurare errores in iudicando o comunque valutazioni interne del Consiglio di Stato circa la rilevanza della questione costituzionale e la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, profili non riconducibili ai limiti esterni della giurisdizione e quindi non deducibili con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per contestare valutazioni interne o errores in iudicando.

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    Delimita il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione.

  • artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 373/2003

    La disciplina della nomina e della durata dell’incarico dei componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa è stata ritenuta non sindacabile in cassazione sotto il profilo dei limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 23 dello statuto speciale della Regione Siciliana

    È richiamato come base statutaria del d.lgs. n. 373/2003, che attua l’assetto speciale del Consiglio di giustizia amministrativa.

  • art. 19, comma 3, l. n. 186/1982

    È evocato come parametro di raffronto per i consiglieri di Stato nominati a tale norma, ma la censura è stata ritenuta attinente al merito della decisione.

  • artt. 3, 38, 97, 104, 106, comma 3, e 108 Cost.

    Sono richiamati dal ricorrente come parametri di legittimità costituzionale della disciplina sulla temporaneità dell’incarico, ma il mancato rinvio alla Corte costituzionale non integra eccesso di potere giurisdizionale.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale la decisione del Consiglio di Stato che, con motivazione, escluda la necessità di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
  • Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non può essere utilizzato per censurare errores in iudicando, cioè errori commessi dal giudice speciale nell’esercizio del potere di valutare rilevanza e non manifesta infondatezza di questioni costituzionali o la compatibilità di norme interne con il diritto UE.
  • Il controllo della Cassazione sui provvedimenti del Consiglio di Stato è circoscritto ai soli difetti assoluto o relativo di giurisdizione, restando esclusa ogni sindacabilità del concreto esercizio del potere decisorio su questioni pregiudiziali o di costituzionalità.
  • La mancata rimessione di una questione alla Corte costituzionale rientra nei limiti interni della giurisdizione del giudice che decide, e non può essere fatta valere come vizio di eccesso di potere giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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