Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/07/2021 n. 20967 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva parzialmente accolto il ricorso della societa' contro avviso di accertamento che aveva disconosciuto la deducibilita' di interessi passivi su finanziamenti concessi dal socio S.G.F. per il periodo di imposta 2005. L'Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 98, comma 2, lett. b) del TUIR (D.P.R. 917/1986), contestando l'utilizzabilita' della perizia di stima prodotta dalla societa' (perizia risalente a due anni prima della contestazione e che dava valore aziendale complessivo anziche' valore del patrimonio sociale) e la valutazione del valore del bene ipotecato (riferito a finanziamento del 1999), sostenendo che tali elementi non dimostravano la "capacita' di credito" richiesta dalla norma per rendere deducibili gli interessi su finanziamenti soci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia e lo ha respinto. Ha confermato che i giudici di merito (CTP e CTR) avevano correttamente applicato l'art. 98 TUIR e valutato la prova documentale fornita dalla societa' (perizia di stima del valore aziendale e mutuo concesso da istituto di credito) come idonea a dimostrare la capacita' di credito della societa' e, quindi, l'esimente dall'indeducibilita' degli interessi passivi su finanziamenti da socio. La Cassazione ha ritenuto che la censura tendeva a rieditare il giudizio di merito sulla valutazione delle prove, cosa non consentita in sede di legittimita' in assenza di omissione di fatti decisivi o di motivazione inidonea. L'Agenzia e' stata condannata alle spese di lite (liquidate in Euro 7.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 98, comma 2, lett. b)

    art. 98, comma 2, lett. b)

    La norma presuppone che i finanziamenti da soci qualificati siano in linea di principio indeducibili salvo prova che la societa' abbia una capacita' di credito tale da giustificare l'importo ricevuto e che i finanziamenti sarebbero stati concessi anche da terzi basandosi sul solo patrimonio sociale. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della lett. b) ritenendo che la perizia e altri elementi patrimoniali possano dimostrare tale capacita' di credito; la norma non richiede criteri di 'attualizzazione' delle stime salvi elementi di incongruenza.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    L'Agenzia aveva invocato questo motivo per denunciare falsa applicazione di legge; la Corte pero' ha osservato che il vero oggetto della censura era la rivalutazione delle prove di fatto, non ricadente nell'ambito di sindacato previsto dal motivo indicato, salvo specifiche censure sulla motivazione o omissione di fatti decisivi, non poste in luce.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 6-5, Sentenza n. 26489 del 26/11/2013

    Richiamata per spiegare la ratio dell'art. 98: contrastare operazioni elusorie consistenti nella sottocapitalizzazione e finanziamento della societa' con capitale di credito da soci qualificati per ottenere vantaggi fiscali. Conferma il principio che la prova della capacita' di credito puo' essere data con elementi valutativi complessivi e non esclusivamente con parametri rigidamente tecnici.

Massime di principio

  • Nei casi di finanziamenti soci contestati ai fini della deducibilita' degli interessi, l'onere probatorio grava sulla societa' che deve dimostrare la "capacita' di credito": cioe' che terzi avrebbero concesso il prestito sulla base del patrimonio sociale.
  • Prove utili per dimostrare la capacita' di credito possono includere perizie di stima del valore aziendale, la presenza di beni sociali ipotecati il cui valore supera l'esposizione, e l'esistenza di mutui concessi da istituti di credito; i giudici valutano il quadro probatorio nel suo complesso e non tramite formalismi rigidi.
  • La vetustà di una perizia non rende automaticamente inutilizzabile il documento: va dimostrata l'incongruenza o un mutamento sostanziale delle condizioni patrimoniali rispetto al periodo di riferimento.
  • In sede di Cassazione la rivalutazione del merito probatorio non e' ammessa: il ricorrente deve censurare omissioni di fatti decisivi o la insufficienza logica della motivazione perche' la decisione di merito venga revocata.
  • Quando si impugna una motivazione di merito occorre chiarire per quali fatti o passaggi logici la motivazione sarebbe incomprensibile o manifestamente illogica; semplici divergenze di apprezzamento probatorio non sono sufficiente motivo di cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.