Ordinanza n. 1441/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sull'istanza di nuova normazione urbanistica e successivo rifiuto espresso della richiesta di ritipizzazione dell'area
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento mantenuto dal Comune di Mazara del Vallo sull'istanza del 16 settembre 2022, avente a oggetto la nuova normazione urbanistica di un'area privata divenuta zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli espropriativi previsti dal piano regolatore generale. Con motivi aggiunti hanno impugnato il successivo provvedimento comunale del 24 ottobre 2023, recante il rifiuto espresso dell'istanza, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, il TAR aveva già pronunciato la sentenza n. 2267 del 2024, con la quale aveva nominato commissario ad acta il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega. A seguito del collocamento in quiescenza del commissario ad acta delegato, il Dirigente Generale pro tempore ha chiesto chiarimenti sulle modalità di prosecuzione dell'incarico. La parte ricorrente ha inoltre chiesto, con memoria del 3 aprile 2026, la declaratoria di illegittimità degli atti compiuti dal Dirigente Generale.
La decisione
Il TAR ha disposto gli incombenti indicati in motivazione, chiarendo che il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale Urbanistica, nominato commissario ad acta dalla precedente sentenza, deve eseguire personalmente l'incarico conferitogli oppure avvalersi della facoltà di delega prevista. Il Collegio non ha dato seguito alla richiesta della parte ricorrente di dichiarare illegittimi gli atti compiuti dal Dirigente Generale, ritenendola irrituale. L'ordinanza non definisce nel merito le domande di annullamento o di accertamento del silenzio, ma riguarda la prosecuzione dell'attività del commissario ad acta e i relativi incombenti processuali. È stata disposta la comunicazione dell'ordinanza alle parti e al Dirigente Generale pro tempore.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo nomina un dirigente pro tempore quale commissario ad acta e gli attribuisce la facoltà di delega, l'incarico deve essere eseguito dal dirigente che riveste pro tempore la funzione, personalmente oppure mediante delega conforme a quella facoltà.
- Una richiesta di declaratoria di illegittimità degli atti compiuti dal commissario ad acta, formulata con memoria in modo irrituale e non mediante lo strumento processuale previsto, non può essere esaminata dal giudice.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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