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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17997/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto che aveva confermato la confisca di quattro fabbricati intestati a Graziella Patruno ritenuti riconducibili al coniuge Giovanni Martinelli. I motivi principali sono: (1) vizio processuale per mancata o tardiva presentazione delle conclusioni del Procuratore generale in appello (richiamo di norme procedurali, ivi compreso l'art. 598-bis cod. proc. pen.); (2) doglianze di merito sulla fondatezza della confisca, con specifico riferimento alla mancata considerazione dei costi di ristrutturazione, alla mancata escussione dell'imprenditore che fece i lavori e alla presunta non commerciabilità dell'immobile abusivo, nonché critiche sulle tecniche di stima usate dai giudici.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Giovanni e Matteo Martinelli per carenza di interesse (gli immobili risultano intestati a Patruno e, in caso di accoglimento, tornerebbero nella disponibilità della stessa). Il ricorso di Graziella Patruno è stato rigettato nel merito: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale circa la sproporzione tra redditi dichiarati e spese per acquisto/ristrutturazione degli immobili e ha giudicato adeguata la motivazione sul presupposto della confisca. Quanto alla censura procedurale relativa alle conclusioni del Procuratore generale, la Corte ha accertato che le conclusioni erano state depositate e comunicate e che, in ogni caso, secondo la disciplina emergenziale applicabile ratione temporis (art. 23-bis d.l. 137/2020), il deposito tardivo non comporta automaticamente la nullità ma può soltanto esonerare la Corte territoriale dall'obbligo di prenderle in esame se non vi è stato pregiudizio dimostrato. Conseguenze economiche: condanna della Patruno alle spese processuali; condanna di Giovanni e Matteo alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende, oltre alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla censura procedurale; la Corte l'ha esaminata nel quadro della contestazione circa la legittimità della comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, ma non ha ritenuto sussistere nullità formale derivante dalla comunicazione effettuata.

  • art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. (novella d.lgs. 150/2022)

    I ricorrenti invocavano la nuova disciplina dell'appello (art. 598-bis) per censurare la tardività/assenza delle conclusioni del Procuratore generale. La Corte ha però ritenuto che la norma non fosse applicabile ratione temporis al procedimento in esame stante lo slittamento dell'entrata in vigore e ha fatto riferimento alla disciplina emergenziale precedente.

  • art. 23-bis, comma 7, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, ... In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza

    La Corte ha ritenuto che la disciplina emergenziale fosse quella applicabile ratione temporis; ha esaminato il tema dei termini per la richiesta di trattazione orale e per il deposito delle conclusioni, concludendo che, anche in caso di deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore generale, non scatta automaticamente la nullità: l'unica conseguenza prevista dalla giurisprudenza è che la Corte territoriale può esimersi dall'esaminarle se il deposito è tardivo e non vi è stato pregiudizio dimostrato.

  • art. 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Fornisce l'obbligo di motivazione dei provvedimenti di prevenzione. La Corte ha valutato la motivazione della Corte d'appello alla luce dei requisiti di coerenza e completezza richiesti da tale norma e l'ha ritenuta adeguata.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione (ammissibile solo per violazione di legge). La Corte ha ricordato che in sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito ma solo dedurre vizi di diritto o mancanza/apparenza della motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c), cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il divieto di sindacare in Cassazione questioni di merito (lett. e) e la possibilità di censurare motivazione inesistente o apparente (lett. c)). Appello rigettato perché le censure erano meramente di merito o non dimostravano motivazione mancante/contraddittoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese dei ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato Giovanni e Matteo alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi di tale disposizione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; D.L. 75/2023 e D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (riferimenti alla proroga dell'entrata in vigore)

    La Corte ha esaminato la successione normativa che ha differito l'entrata in vigore della riforma processuale (incl. art. 598-bis) e ne ha tratto la conseguenza che, per il procedimento con udienza del 21/9/2023, continuava ad applicarsi la disciplina emergenziale di cui all'art. 23-bis d.l. 137/2020.

Massime di principio

  • Interesse ad impugnare: chi impugna un provvedimento di confisca deve avere un interesse concreto alla restituzione dei beni; l'impugnazione di chi ha posizioni meramente 'adesive' rispetto al proprietario formale è spesso inammissibile per carenza di interesse.
  • Termini e conclusioni del Procuratore generale: sotto la disciplina emergenziale applicabile ratione temporis (art. 23-bis d.l. 137/2020), il deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore generale non determina automaticamente la nullità del processo; la conseguenza più comune è che la Corte d'appello possa essere esentata dall'obbligo di prenderle in esame, salvo che sia provato un concreto pregiudizio difensivo.
  • Applicabilità delle novelle processuali: verificare sempre la decorrenza e gli slittamenti normativi (decreti legge che differiscono l'entrata in vigore) prima di sostenere l'applicazione di nuove disposizioni processuali in un procedimento celebrato in periodo transitorio.
  • Limiti del sindacato in Cassazione nei procedimenti di prevenzione: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge o per motivazione inesistente o apparente; non è possibile ottenere in Cassazione una rivalutazione del merito o una diversa ponderazione degli elementi di fatto (es. stima dei costi, valore commerciale degli immobili) già valutati dal giudice di merito.
  • Prova della sproporzione economica: per i provvedimenti di prevenzione la Corte valuta la compatibilità tra redditi dichiarati e spese per acquisto/ristrutturazione; una sproporzione significativa e ben motivata può giustificare la confisca anche se la difesa produce preventivi o perizie discordanti, salvo che siano dimostrati errori di diritto o carenza motivazionale.
  • Nullità per tardività documentale: chi invoca la nullità per deposito tardivo di atti della pubblica accusa dovrebbe allegare e dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla difesa (es. impossibilità di controargomentare efficacemente o indagine necessaria non eseguita).

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