Cassazione Civile, Ordinanza n. 05296/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una persona fisica aveva stipulato una polizza assicurativa per il rischio incendio/furto relativa alla propria autovettura e, dopo l’incendio del veicolo ad opera di ignoti, aveva chiesto l’indennizzo pari al valore del mezzo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la società assicuratrice aveva appellato sostenendo che la polizza fosse nulla perché emessa dopo il sinistro. La Corte d’appello aveva riformato la decisione e rigettato la domanda ritenendo che, al momento della conclusione della polizza, il rischio fosse già cessato. In cassazione l’assicurata deduceva violazione dell’art. 1895 c.c., sostenendo che il giudice d’appello aveva dato rilievo alla data di emissione del documento di polizza e non alla data di stipulazione/efficacia indicata nella polizza stessa; secondo la ricorrente, la copertura doveva ritenersi riferita alla data di decorrenza contrattuale del 21 febbraio 2014 e non alla mera emissione del documento del 25 febbraio 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di decisività della censura. Ha rilevato che, anche a prescindere dalla questione di nullità ex art. 1895 c.c., il contratto era comunque inefficace perché la copertura assicurativa decorreva solo dalla conclusione del contratto e, comunque, dall’adempimento della condizione di efficacia rappresentata dal pagamento del premio ex art. 1899 c.c.; nel caso concreto non risultava dimostrato il pagamento del premio e la stessa polizza indicava l’anticipato pagamento all’atto della firma, non anteriore all’emissione del documento. La decisione d’appello è stata quindi ritenuta corretta nel dispositivo, con conseguente irrilevanza del motivo di ricorso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione
la censura era formalmente proposta come violazione di legge, ma è stata ritenuta priva di decisività rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
art. 1895 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la declaratoria di nullità del contratto assicurativo; la Corte ha affermato che la questione era comunque irrilevante perché il contratto risultava inefficace a prescindere dalla nullità.
art. 1899 c.c.
è la norma che disciplina l’efficacia del contratto di assicurazione: il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione e l’efficacia resta subordinata al pagamento del premio; la Corte l’ha usata per escludere la copertura nel caso concreto.
art. 366, n. 6, c.p.c.
è stato rilevato il difetto di indicazione e deposito della quietanza di pagamento del premio, in violazione dell’onere di specificazione e localizzazione degli atti/documenti rilevanti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 92, primo comma, primo periodo, c.p.c.
richiamato per escludere dalla liquidazione delle spese il compenso per la memoria illustrativa della parte vittoriosa, ritenuta superflua e ridondante.
art. 121 c.p.c.
richiamato in relazione alla superfluità e ridondanza della memoria illustrativa sostanzialmente coincidente con il controricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto di assicurazione, la censura che investe la sola nullità del contratto è inammissibile se il decisum di merito è comunque sorretto da una autonoma ragione assorbente, come la sopravvenuta o originaria inefficacia della copertura.
- L’efficacia del contratto di assicurazione decorre, in linea generale, dal momento di conclusione del contratto e resta subordinata al pagamento del premio; in assenza di prova del pagamento, il sinistro non può essere indennizzato.
- Ai fini della copertura assicurativa non è decisivo il mero dato formale della data di emissione del documento di polizza, ma la effettiva conclusione del contratto e il verificarsi della condizione di efficacia prevista dalla legge e dal contratto.
- Il ricorrente per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se il motivo non incide sulla ragione decisiva posta a base della decisione, il ricorso è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata specifica indicazione e produzione del documento rilevante, come la quietanza di pagamento del premio, impedisce di fondare utilmente la censura.
- La memoria illustrativa che si limiti a riprodurre sostanzialmente il controricorso può essere considerata superflua e non giustificare autonoma liquidazione delle spese.
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