Sentenza n. 439/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 01026/2024, resa tra le parti, avente ad oggetto l’annullamento: - delle note del 30 aprile 2019 e dei relativi allegati, con le quali il Direttore Provinciale di Caltanissetta dell’I.N.P.S. ha comunicato il rigetto delle istanze di integrazione salariale ordinaria, presentate dalla società a responsabilità limitata Chimica Trasporti, per i periodi dal 29 dicembre al 31 gennaio 2015; dal 2 al 28 febbraio 2015; dal 2 al 28 marzo 2015; dal 30 marzo al 2 maggio 2015; dal 4 al 30 maggio 2015; dall’1 giugno al 4 luglio 2015; dal 6 luglio all’1 agosto 2015; dal 3 al 29 agosto 2015 e dal 31 agosto al 3 ottobre 2015; - di tutti gli atti conseguenziali, presupposti e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione II, che aveva accolto parzialmente il ricorso contro i dinieghi INPS di ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria
Esito
Favorevole al ricorrente (istituto previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva impugnato plurimi dinieghi dell'INPS relativi a domande di integrazione salariale ordinaria per periodi compresi tra il 29 dicembre 2014 e il 3 ottobre 2015, deducendo violazione della legge n. 164/1975, del d.lgs. n. 148/2015 e della legge n. 241/1990, nonché dei principi di proporzionalità, adeguatezza, tassatività, buon andamento, trasparenza, correttezza, economicità e ragionevolezza, oltre a eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione. Il TAR aveva ritenuto tempestivo il ricorso e aveva annullato i dinieghi, salvo quello relativo all'ultima domanda, ritenendo applicabile alle domande anteriori la disciplina previgente e non necessario, nel caso concreto, il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. L'INPS ha appellato la sentenza deducendo, anzitutto, l'irricevibilità del ricorso originario per tardività. L'impresa appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza del potere rappresentativo del dirigente che aveva conferito il mandato difensivo e ha sostenuto che l'INPS non avesse provato tempestivamente, nel primo grado, la data di comunicazione dei dinieghi.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo sufficiente la procura speciale conferita dal dirigente generale competente, unitamente alle norme organizzative interne dell'INPS e all'art. 16, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 165/2001, che attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti. Ha accolto il primo motivo d'appello relativo alla tardività del ricorso di primo grado. La tempestività dell'azione di annullamento costituisce una condizione essenziale dell'azione, rilevabile anche d'ufficio e in appello, e non è preclusa dall'inerzia difensiva dell'amministrazione nel primo grado né dalla pronuncia di merito del TAR. È stata ritenuta ammissibile la produzione in appello delle ricevute PEC, trattandosi di documentazione funzionale a dimostrare una questione processuale rilevabile d'ufficio e non di una nuova domanda o di un nuovo tema sostanziale. Le ricevute hanno attestato la consegna dei dinieghi alla società il 3 maggio 2019; il ricorso, notificato il 15 gennaio 2020, è risultato quindi proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. Il CGARS ha inoltre rilevato che la società non aveva assolto l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 40 c.p.a., la data di notificazione, comunicazione o conoscenza degli atti impugnati, né aveva indicato un diverso dies a quo idoneo a rendere tempestivo il ricorso. Dichiarata l'irricevibilità del ricorso originario, il giudice ha assorbito tutte le questioni sostanziali sulla disciplina applicabile alle domande di integrazione salariale e sull'obbligo di informazione e consultazione sindacale. Sono state travolte anche la condanna alle spese del primo grado e la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e dell'inerzia processuale dell'INPS nel primo grado.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, lett. f), d.lgs. 165/2001
Attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti, nell'ambito delle attribuzioni conferite; tale potere, integrato dagli atti organizzativi interni e dalla procura speciale, ha radicato la legittimazione processuale dell'INPS.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Impone la dichiarazione di irricevibilità del ricorso quando sussista una causa che impedisce l'esame del merito, quale la tardività dell'impugnazione.
art. 9 c.p.a.
La limitazione del giudicato implicito alla giurisdizione impedisce di ritenere precluso, per il solo fatto della decisione di merito del primo giudice, il rilievo in appello delle questioni di ricevibilità, ammissibilità e procedibilità.
art. 40 c.p.a.
Impone al ricorrente di indicare la data di notificazione, comunicazione o conoscenza del provvedimento impugnato; tale onere di allegazione è distinto dall'onere probatorio della parte che eccepisce la tardività.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, come avvenuto per il possibile rilievo di tardività del ricorso.
art. 104 c.p.a.
Consente in appello la proposizione di eccezioni rilevabili d'ufficio; il divieto dei nova non impedisce di allegare e provare i fatti necessari al loro accertamento.
art. 5 l. 164/1975
Disciplina richiamata dalle parti e dal TAR per individuare il regime applicabile alle domande di integrazione salariale anteriori alla normativa sopravvenuta; la questione è stata assorbita per l'irricevibilità del ricorso.
art. 14 d.lgs. 148/2015
Disciplina sopravvenuta richiamata dall'INPS e contestata dall'impresa in relazione alle informative sindacali; la relativa applicabilità non è stata esaminata nel merito.
d.lgs. 165/2001
Richiamato quale quadro normativo dei poteri dirigenziali di rappresentanza processuale dell'amministrazione.
Massime di principio
- La tempestività del ricorso amministrativo costituisce una condizione essenziale dell'azione di annullamento e deve essere verificata dal giudice prima di ogni esame del merito; il decorso del termine decadenziale rende irricevibile il ricorso e sottrae l'atto all'ordinario sindacato demolitorio.
- La tardività del ricorso di primo grado è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in appello; la pronuncia di merito del primo giudice e l'inerzia della parte resistente non determinano un giudicato implicito sulla ricevibilità, ammissibilità o procedibilità del ricorso, fuori dai limiti specificamente previsti per la giurisdizione.
- Nel giudizio d'appello è ammissibile la produzione di documenti necessari a dimostrare una questione processuale rilevabile d'ufficio, compresa la data di comunicazione dell'atto impugnato, poiché tale produzione non introduce una nuova domanda o un nuovo tema sostanziale.
- L'onere del ricorrente di allegare nel ricorso la data di notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato è distinto dall'onere probatorio gravante sulla parte che deduce la tardività: il mancato assolvimento dell'onere di allegazione impedisce di individuare il dies a quo, mentre la prova di una conoscenza anteriore grava sulla parte che la invoca.
- L'inerzia processuale dell'amministrazione nel primo grado non può rendere tempestivo un ricorso tardivo né impedire il rilievo officioso della decadenza; essa può tuttavia rilevare nella regolazione delle spese di lite.
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