Cassazione Civile, Ordinanza n. 25661/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria)
La controversia
La controversia nasceva da tre ricorsi riuniti con cui una società aveva contestato due avvisi di accertamento e un'ingiunzione di pagamento relativi alla tariffa di igiene ambientale (TIA) dovuta per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, emessi dalla società concessionaria per il Comune di Tivoli. La CTP di Roma aveva accolto i ricorsi; la CTR del Lazio, con sentenza n. 2695/2020, depositata il 23 settembre 2020, accogliendo l'appello incidentale della concessionaria, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. La concessionaria ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., l'erronea declinatoria della giurisdizione tributaria quanto alla TIA1 prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997. Ha sostenuto che la giurisdizione ordinaria riguardasse invece la TIA2, istituita dall'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, e ha chiesto di mantenere la declinatoria di giurisdizione per l'ingiunzione relativa alla TIA2, cassando la sentenza quanto agli avvisi relativi alla TIA1. La controricorrente ha eccepito l'improcedibilità per mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo e dei documenti e ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Tivoli e dell'azienda concessionaria originaria.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di improcedibilità: ha accertato che l'istanza ex art. 369, comma 3, c.p.c. era stata depositata e ha ritenuto sufficiente tale deposito, considerata l'indisponibilità dei fascicoli delle parti nel processo tributario e la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio. Ha respinto anche la richiesta di integrazione del contraddittorio, escludendo il litisconsorzio necessario e l'inscindibilità o dipendenza delle cause; ha inoltre riconosciuto la legittimazione sostanziale e processuale della ricorrente quale subconcessionaria cui era stato affidato il servizio di accertamento. La statuizione della CTR sulla giurisdizione ordinaria per l'ingiunzione relativa alla TIA2 è rimasta ferma, poiché la ricorrente non l'aveva impugnata e la contribuente non aveva proposto ricorso incidentale. Nel merito, la Corte ha accolto il motivo nei limiti delle controversie sugli avvisi: la giurisdizione tributaria spetta per la TIA1 relativa al periodo fino al 31 maggio 2010, dunque per gli anni 2008 e 2009 e per il 2010 fino al 31 maggio; la giurisdizione ordinaria spetta invece per la TIA dovuta dal 1° giugno 2010 e per l'anno 2011, oggetto di controversie sorte dopo il 31 maggio 2010. Ha quindi cassato la sentenza nei limiti indicati e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 369, comma 3, c.p.c.
A tal proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22726/2011) hanno affermato il principio di diritto, poi successivamente ribadito da altre pronunce di legittimità (v. Cass., n. 16813/14; n. 28695/17; n. 6021/15), secondo cui, per i ricorsi avverso sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla Suprema Corte ex art. 369, comma 3, c.p.c..
Nei ricorsi per cassazione contro sentenze delle commissioni tributarie, il ricorrente non deve produrre il proprio fascicolo, né copia autentica del fascicolo d'ufficio del quale abbia chiesto la trasmissione alla Corte; la richiesta di trasmissione è sufficiente a superare l'eccezione di improcedibilità relativa al mancato deposito dei documenti.
art. 25, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
A tal proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22726/2011) hanno affermato il principio di diritto, poi successivamente ribadito da altre pronunce di legittimità (v. Cass., n. 16813/14; n. 28695/17; n. 6021/15), secondo cui, per i ricorsi avverso sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla Suprema Corte ex art. 369, comma 3, c.p.c..
Nel processo tributario, i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio fino al termine del processo; tale indisponibilità esclude che il ricorrente per cassazione debba produrre il proprio fascicolo.
artt. 331 e 332 c.p.c.
Nel caso di specie, infatti, la ricorrente dichiara (incontestatamente) di agire “nella veste di concessionaria del servizio di accertamento TIA del Comune di Tivoli in virtù del contratto stipulato con ASA Tivoli in data 06/11/2012”.
La Corte esclude l'obbligo di integrazione del contraddittorio, ritenendo che il Comune e l'azienda concessionaria originaria non siano litisconsorti necessari e che le controversie non siano inscindibili o dipendenti; nelle cause scindibili non occorre integrare il contraddittorio verso le parti del primo grado non evocate nell'impugnazione.
art. 52 d.lgs. n. 446/1997
Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ribadito in varie pronunce relative proprio alla legittimazione della odierna ricorrente all’esercizio dei poteri di accertamento e di riscossione della TIA dovuta al comune di Tivoli (v., tra le altre, Cass. n. 752/2022, richiamata, insieme a Cass., n. 1829/23, da Cass., n. 8301/26), qualora il Comune, in applicazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta (nel caso di specie all’Azienda Speciale Ambiente Tivoli S.p.a.), quest'ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune.
Quando il Comune affida convenzionalmente a un soggetto terzo sia la riscossione dei tributi locali sia l'accertamento, il potere di accertamento spetta al concessionario e non al Comune.
art. 49 d.lgs. n. 22/1997
In definitiva, la giurisdizione in tema di Tia va così ripartita: 1) spettano alla giurisdizione tributaria le controversie in materia di Tia1 aventi ad oggetto la debenza della tariffa dovuta ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 nel periodo di vigenza della predetta disposizione e, pertanto, fino alla data del 31 maggio 2010, di entrata in vigore dell’art. 14 del d.l. n. 78/2010, convertito, indipendentemente dalla data in cui tali controversie sono sorte;
Le controversie sulla debenza della TIA1 prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997, riferite al periodo di vigenza della disposizione e fino al 31 maggio 2010, appartengono alla giurisdizione tributaria, indipendentemente dalla data in cui la controversia è sorta.
art. 238 d.lgs. n. 152/2006
In definitiva, la giurisdizione in tema di Tia va così ripartita: 1) spettano alla giurisdizione tributaria le controversie in materia di Tia1 aventi ad oggetto la debenza della tariffa dovuta ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 nel periodo di vigenza della predetta disposizione e, pertanto, fino alla data del 31 maggio 2010, di entrata in vigore dell’art. 14 del d.l. n. 78/2010, convertito, indipendentemente dalla data in cui tali controversie sono sorte; 2) spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di Tia2 sorte successivamente al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del citato art. 14 del d.l. 78/2010, convertito, che hanno ad oggetto la debenza della tariffa dovuta ai sensi dell’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006;
Le controversie sorte dopo il 31 maggio 2010 sulla debenza della TIA2 istituita dall'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 appartengono alla giurisdizione ordinaria.
art. 14, comma 33, d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010
Successivamente, il Legislatore con l’art. 14, comma 33, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv, con modif., dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto che «Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» cd. Codice dell’ambiente, istitutiva della Tia2, «si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 maggio 2010), rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria»….” (Cass., S.U., 20260/25 cit.)
La tariffa prevista dall'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 non ha natura tributaria; le controversie relative alla sua debenza, se sorte dopo l'entrata in vigore della disposizione, appartengono alla giurisdizione ordinaria.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Con l’unico motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c., che la CTR aveva erroneamente declinato la propria giurisdizione in merito alle controversie riguardanti la TIA1, che, pur sorte dopo il 30 maggio 2010, rientravano nella giurisdizione tributaria ex art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, declinando invece correttamente la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario in merito alle controversie riguardanti la TIA2, ex art. 14, comma 33, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, legge n. 122/2010.
La disposizione è richiamata quale norma processuale che consente di denunciare in cassazione l'errore sulla giurisdizione.
Massime di principio
- La giurisdizione sulle controversie relative alla TIA si determina distinguendo il tipo di tariffa e il periodo al quale si riferisce la pretesa: per la TIA1 ex art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 dovuta fino al 31 maggio 2010, la giurisdizione è tributaria, indipendentemente dalla data di insorgenza della controversia.
- Le controversie sorte dopo il 31 maggio 2010 sulla TIA2 istituita dall'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 appartengono alla giurisdizione ordinaria, poiché la tariffa non ha natura tributaria.
- Per la TIA1 applicata in regime transitorio dopo l'abrogazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997, le controversie sorte dopo il 31 maggio 2010 appartengono alla giurisdizione ordinaria quando riguardano la tariffa dovuta per il periodo successivo all'abrogazione.
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza tributaria, la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio è sufficiente a escludere l'onere del ricorrente di produrre il proprio fascicolo o copia autentica del fascicolo d'ufficio, non essendo i fascicoli delle parti nella sua disponibilità.
- L'affidamento convenzionale a un soggetto terzo del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali attribuisce al concessionario il potere di accertamento e la legittimazione sostanziale e processuale nelle controversie relative a tali materie; la Corte ha esteso tale conseguenza al subconcessionario cui l'accertamento sia stato legittimamente affidato.
- Non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti del giudizio di primo grado non evocate nell'impugnazione quando le cause siano scindibili e non ricorra litisconsorzio necessario.
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