Sentenza n. 3549/2026 - Milano, Sezione 1
in punto ricorso avverso il silenzio e il comportamento omissivo, integrante un illecito di carattere permanente, serbato dalla Prefettura di Monza e della Brianza in relazione all'obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento amministrativo avviato con istanza del 23.06.2022 (prot. PR_MIUTG02198302022-06-23), ai sensi delle Leggi n. 108/1996 e n. 44/1999, a seguito di istanza depositata il 23.06.2022 e di formale diffida alla conclusione del procedimento amministrativo, notificata il 30.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio della Prefettura di Monza e della Brianza sull'istanza del 23 giugno 2022 volta a ottenere l'accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio e il comportamento omissivo della Prefettura di Monza e della Brianza, lamentando la mancata conclusione con un provvedimento espresso del procedimento avviato con istanza del 23 giugno 2022 e successiva diffida notificata il 30 gennaio 2026. L'istanza era diretta a ottenere il beneficio previsto dalla normativa in favore delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura. L'Amministrazione si è costituita resistendo. Il TAR ha rilevato d'ufficio possibili profili di difetto di giurisdizione, previamente comunicati ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Il ricorrente assumeva, in sostanza, la sussistenza di un obbligo amministrativo di provvedere; il giudice ha invece verificato preliminarmente se la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa. Secondo il TAR, la posizione sostanziale azionata ha natura di diritto soggettivo, poiché la determinazione e la quantificazione dell'elargizione non implicano esercizio di discrezionalità amministrativa, ma un accertamento dei presupposti di legge e dell'entità del danno. La procedura prevede un'attività istruttoria del Prefetto e una deliberazione del Comitato di solidarietà, seguite dal decreto del Commissario straordinario, senza ponderazione discrezionale di interessi pubblici e privati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ha osservato che l'azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. presuppone la giurisdizione amministrativa e non la fonda; pertanto non è esperibile contro qualsiasi inerzia amministrativa, ma soltanto quando l'obbligo di provvedere riguardi l'esercizio di una potestà autoritativa incidente su interessi legittimi, oppure su diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione esclusiva. Nel caso concreto, l'attività amministrativa relativa al beneficio per le vittime dell'estorsione e dell'usura è priva di discrezionalità amministrativa: l'Amministrazione deve accertare se ricorrano i requisiti normativi e quantificare i danni, mentre la valutazione dell'interesse pubblico è stata già compiuta dal legislatore. In presenza dei presupposti di legge, il richiedente è titolare di un diritto soggettivo all'erogazione del contributo. La controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., nel termine e nei limiti di legge. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
il rito previsto dagli artt. 31 e 117 del c.p.a. rappresenta lo strumento rimediale per la violazione della regola dell'obbligo di agire in via provvedimentale sancita dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990
Le disposizioni disciplinano il rito dell'azione avverso il silenzio, ma non attribuiscono né estendono la giurisdizione amministrativa; il rimedio presuppone che la controversia appartenga già alla giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 2 l. 241/1990
obbligo di agire in via provvedimentale
Costituisce la regola sostanziale dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento, la cui violazione può essere fatta valere con il rito sul silenzio quando sussista la giurisdizione amministrativa.
art. 11 l. 44/1999
Disciplina l'istruttoria prefettizia per l'accertamento dei presupposti del beneficio in favore delle vittime dell'estorsione e dell'usura, mediante acquisizione di informazioni dagli organi di polizia e dall'autorità giudiziaria.
artt. 1, 3 e 10 l. 44/1999
Prevedono il beneficio per le vittime dell'attività estorsiva; l'erogazione consegue necessariamente all'accertamento dei requisiti di legge e dell'entità dei danni, senza discrezionalità amministrativa.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il previo avviso alle parti dei possibili profili rilevabili d'ufficio, tra cui il difetto di giurisdizione, prima della decisione.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della controversia davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nel termine e nei limiti previsti dalla legge.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio disciplinata dagli artt. 31 e 117 c.p.a. è un rimedio processuale che presuppone, ma non fonda, la giurisdizione amministrativa; essa è esperibile solo quando l'inerzia riguardi l'esercizio di una potestà autoritativa incidente su interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, su diritti soggettivi.
- Quando l'Amministrazione è chiamata a riconoscere un beneficio economico sulla base di presupposti normativamente determinati e deve limitarsi ad accertare i fatti e quantificare il danno, senza ponderazione discrezionale di interessi pubblici e privati, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo.
- Le controversie relative al riconoscimento delle elargizioni previste per le vittime dei reati di estorsione e usura appartengono alla giurisdizione ordinaria, poiché l'attività amministrativa consiste in un accertamento tecnico dei requisiti e dell'entità del danno e, in presenza delle condizioni di legge, l'erogazione del beneficio è necessaria.
- La previa esecuzione di un'attività istruttoria prefettizia e la successiva deliberazione di un organo amministrativo non attribuiscono natura discrezionale al procedimento quando tali attività sono funzionali esclusivamente all'accertamento dei requisiti legali per l'erogazione del beneficio.
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