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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14707/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Dal testo emerge che il primo motivo riguardava la pretesa inconsapevolezza dell'imputato circa gli obblighi derivanti da una misura cautelare in atto, quindi, in sostanza, una contestazione alla valutazione di responsabilità in relazione alla violazione di tali obblighi. Con il ricorso si censurava anche il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e diretto, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito, senza evidenziare manifeste illogicità o contraddittorietà della motivazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già motivato adeguatamente sulla non occasionalità della condotta e sull'apprezzabile offensività del fatto, escludendo quindi la particolare tenuità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emergono con precisione il reato contestato né il contenuto completo della sentenza di merito, ma è chiaro che l'impugnazione riguardava la violazione degli obblighi connessi a una misura cautelare e la richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la Corte territoriale aveva valorizzato la non occasionalità della condotta e l'apprezzabile offensività del fatto.

  • art. 615 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, se non si deducono specifiche manifeste illogicità o contraddittorietà della motivazione impugnata.
  • La censura che si limiti ad allegare l'inconsapevolezza dell'imputato sugli obblighi derivanti da una misura cautelare è generica se non confronta in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la decisione di merito dia conto, in modo non illogico, della non occasionalità della condotta e di un'offensività apprezzabile.
  • Il ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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