Cassazione Penale, Sentenza n. 239/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Verona che non convalidò l'arresto in flagranza per furto in abitazione, deducendo che sussisteva la flagranza o quantomeno la "quasi flagranza": la polizia era intervenuta a breve distanza di tempo dalla chiamata, il Bottini era stato sorpreso nel cortile mentre caricava la refurtiva (poi restituita), vi erano foto scattate dalla persona offesa che ritraevano il Bottini mentre prendeva la merce, il Bottini dopo un'iniziale negazione aveva ammesso il fatto e aveva condotto gli operanti a ulteriori beni sottratti; inoltre il ricorrente richiamava la possibilità dell'arresto operato da privati ai sensi dell'art. 383 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non ricorressero né la flagranza né la "quasi flagranza" disciplinata dall'art. 382 c.p.p., perché gli operanti sono giunti dopo che l'iter criminis si era esaurito e i beni erano già stati restituiti: la polizia ha attribuito il fatto sulla base delle dichiarazioni della parte offesa e delle fotografie da questa esibite, e non ha avuto una immediata ed autonoma percezione di cose o tracce collegabili in modo inequivocabile all'indiziato. Le ammissioni del Bottini e il ritrovamento di altra refurtiva nell'officina non potevano da sole supplire alla mancanza della percezione diretta richiesta per la quasi flagranza; inoltre non era configurabile l'arresto operato da privato ai sensi dell'art. 383, trattandosi di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria.
Norme richiamate
art. 382 cod. proc. pen.
è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone o è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima
La norma richiede, per la "quasi flagranza", l'immediata ed autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, di cose o tracce che colleghino in modo inequivocabile l'indiziato al reato; informazioni provenienti dalla vittima o terzi e fotografie non suppliscono a tale requisito
art. 383 cod. proc. pen.
Disciplina l'arresto da parte del privato; la Corte ha osservato che qui l'arresto è stato operato dalla polizia giudiziaria su richiesta della persona offesa e non si configura l'arresto da parte del privato
Sez. U, n. 39131/2016 (Ventrice)
è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato
La giurisprudenza di legittimità afferma che le informazioni di vittime/terzi e le fotografie non possono da sole legittimare un arresto in quasi flagranza, mancando la percezione autonoma richiesta
Sez. 6, n. 25331/2021
Richiamata come esempio in cui l'arresto in quasi flagranza è stato ritenuto legittimo perché alle dichiarazioni dell'indagato si accompagnavano elementi direttamente percepiti dagli operanti (segni fisici sulla persona)
Sez. 5, n. 11000/2019
Esempio ricognitivo in cui il possesso, immediato e diretto, di beni sottratti ha legittimato l'arresto in quasi flagranza; qui tale condizione fattuale non ricorreva
Massime di principio
- Per configurare la "quasi flagranza" ai sensi dell'art. 382 c.p.p. è necessaria l'immediata ed autonoma percezione, da parte della polizia giudiziaria, di cose o tracce collegabili in modo inequivocabile all'indiziato; dichiarazioni di vittime o fotografie non bastano da sole
- Le ammissioni del soggetto e il rinvenimento di altra refurtiva possono aumentare la gravità indiziaria, ma non sostituiscono la percezione diretta richiesta per la flagranza/quasi-flagranza
- L'arresto da parte del privato (art. 383 c.p.p.) è fattispecie distinta: quando l'arresto è operato dalla polizia su richiesta della vittima non può farsi rientrare nella fattispecie dell'arresto del privato
- In situazioni simili, per garantire la legittimità dell'arresto è importante che gli operanti documentino elementi materiali e immediati (es. cose trovate addosso, segni visibili, tracce ancora presenti) che colleghino l'indiziato al reato; la sola ricostruzione data dalla vittima e prove fotografiche comunque rilevanti devono essere integrate da percezione diretta
- Prassi consigliata: intervenire tempestivamente, preservare la scena, acquisire e verbalizzare tracce materiali e riscontri diretti, registrare ammissioni ma valutarle insieme a elementi di percezione autonoma
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