Cassazione Civile, Ordinanza n. 06595/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ordine forense)
La controversia
Un avvocato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Reggio Calabria, il quale lo aveva ritenuto responsabile di due capi di incolpazione per violazione dell'art. 29, commi 1, 3 e 4, del Codice Deontologico Forense, in relazione a condotte tenute dal 2017 nei confronti di una persona indicata negli atti. La sanzione irrogata era la sospensione dall'esercizio della professione forense per quattro mesi. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente, con atto sottoscritto personalmente e dal difensore, ha rinunciato al ricorso; il Procuratore Generale aveva chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso formalmente dichiarata dal ricorrente e, richiamati gli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la condanna alle spese, perché l'intimato non ha svolto attività difensiva, e ha escluso ogni pronuncia sul c.d. doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di ipotesi di rinuncia e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 29, commi 1, 3 e 4, Codice Deontologico Forense
Norma deontologica posta a base dell'incolpazione disciplinare confermata nei gradi di merito; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a richiamarla come oggetto della violazione contestata.
art. 390 c.p.c.
Consente la rinuncia al ricorso per cassazione; nel caso, la rinuncia sottoscritta dal ricorrente ha determinato l'estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
Regola gli effetti della rinuncia nel giudizio di cassazione; è richiamato come base della declaratoria di estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la misura opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
Viene disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente dichiarata, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di una pronuncia sul merito dell'impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non si applica il c.d. doppio contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.
- Quando la parte intimata non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia sottoscritta dalla parte ricorrente e dal difensore è idonea a far venir meno l'oggetto del processo di impugnazione disciplinare.
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